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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18238 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva annullato, in parte, l'accertamento relativo all'anno 2004. L'accertamento riguardava maggiori imponibili IRES, IRAP e IVA derivanti, da un lato, dalla contabilizzazione e deduzione di una fattura relativa all'acquisto di un'autovettura Volkswagen Touareg, emessa da un'impresa ritenuta una mera cartiera e riferita a un'operazione soggettivamente inesistente; dall'altro, dalla cessione extracomunitaria, in esenzione IVA, di tre autovetture usate, per la quale non sarebbe stata inizialmente fornita la prova dell'effettiva esportazione. L'Agenzia ha denunciato errori nell'interpretazione dell'inesistenza soggettiva dell'operazione, nel riparto dell'onere della prova e nell'utilizzo di documentazione prodotta solo in giudizio, nonostante fosse stata richiesta durante la verifica fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha rilevato che la Commissione regionale aveva esaminato la contestazione come se riguardasse l'inesistenza oggettiva dell'acquisto della Volkswagen Touareg, mentre l'accertamento si fondava sull'inesistenza soggettiva, cioè sull'interposizione di un soggetto privo di effettiva operatività. La Corte ha inoltre ritenuto inutilizzabile la documentazione doganale prodotta per dimostrare l'esportazione delle tre autovetture, poiché non era stata esibita durante la verifica nonostante una specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 23 e 28

    Riguardano, tra l'altro, la detrazione dell'IVA, gli obblighi relativi alla fatturazione e alla contabilizzazione. La sentenza li richiama in relazione alla contestata detrazione dell'IVA fondata su una fattura relativa a un'operazione soggettivamente inesistente.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. c

    Prevede il regime di non imponibilità IVA per determinate cessioni all'esportazione. Il contribuente deve dimostrare l'effettiva destinazione dei beni fuori dal territorio dell'Unione europea.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40

    Disciplinano i poteri e i criteri dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento delle imposte sui redditi. Sono stati richiamati in relazione alla contestazione del corretto utilizzo dell'onere della prova.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    Disciplina l'accertamento dell'IVA e i relativi poteri dell'Amministrazione finanziaria. È stato invocato dall'Agenzia per contestare la ricostruzione operata dal giudice di appello.

  • Art. 2697 c.c.

    Stabilisce la regola generale sull'onere della prova. La parte che vuole far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi deve provarli. Nel caso concreto, la questione riguardava la prova della reale operazione e dell'effettiva esportazione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52

    Disciplina i poteri degli uffici durante le verifiche fiscali e prevede, secondo l'interpretazione applicata nella sentenza, l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti in risposta a una specifica richiesta dell'Amministrazione finanziaria, salvo le condizioni previste dalla legge.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32

    È richiamato per la regola di inutilizzabilità della documentazione non prodotta durante la verifica nonostante una richiesta dell'ufficio, applicata dalla Corte alla prova dell'esportazione.

  • D.L. n. 42 del 1982, art. 4, lett. d, convertito nella legge n. 516 del 1982, come modificato dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Sono richiamati in relazione alla rilevanza fiscale e penale dell'utilizzo di documentazione contabile riferita a operazioni inesistenti, inclusa l'ipotesi di inesistenza soggettiva.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta un'operazione soggettivamente inesistente, il giudice deve esaminare se il fornitore fosse un soggetto meramente interposto o privo di effettiva operatività; non può decidere la controversia verificando soltanto se il bene sia materialmente esistito o sia stato consegnato.
  • La presenza di una fattura e del relativo pagamento bancario non dimostra necessariamente la genuinità dell'operazione: in presenza di indizi di frode o di interposizione fittizia, il contribuente deve fornire elementi concreti sulla reale identità del cedente e sulla sostanza economica dell'acquisto.
  • Per applicare l'esenzione o la non imponibilità IVA all'esportazione, è necessario conservare e produrre tempestivamente la documentazione idonea a dimostrare l'effettiva uscita dei beni dal territorio dell'Unione europea.
  • La documentazione richiesta durante una verifica fiscale deve essere esibita in quella sede. La sua produzione soltanto nel successivo giudizio tributario può comportarne l'inutilizzabilità, con conseguente impossibilità di provare il fatto fiscalmente rilevante.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Amministrazione: la causa deve essere nuovamente esaminata dal giudice di merito, che dovrà applicare i principi indicati dalla Corte.

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