Cassazione Penale, Sentenza n. 43636/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'opposizione al decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; il ricorrente ha censurato la mancata verifica concreta del rischio di persecuzione religiosa in Tunisia in ragione della conversione dall'Islam al Cattolicesimo e ha contestato la valutazione negativa dei presunti solidi legami familiari in Italia
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse adottato la decisione sulla base di più ragioni autonome (assenza di legami familiari stabili, mancata prova della conversione, insufficienza delle allegazioni sul rischio di persecuzione e pregresso esito negativo di affidamento in prova). Il ricorso contestava solo la valutazione circa le persecuzioni in Tunisia e non ha confutato adeguatamente le altre rationes decidendi; inoltre le allegazioni sul rischio erano generiche e prive di adeguata prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Consente l'adozione del decreto di espulsione come sanzione alternativa alla pena; applicato per disporre l'espulsione del condannato
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)
Disciplina la causa ostativa relativa al pericolo di persecuzione per motivi tra cui la religione; la Corte ricorda che grava sull'interessato l'onere di prospettare adeguatamente lo stato di rischio e sul giudice il dovere di verificarne la fondatezza con tutti gli elementi disponibili
Costituzione della Repubblica Tunisina (citata dalla giurisprudenza)
art. 6 (richiamato in pronunce della Corte)
Usata come elemento per osservare che formalmente la normativa tunisina garantisce la libertà religiosa, riducendo la portata di deduzioni generiche circa l'assenza di libertà religiosa nel Paese
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011; Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021; Sez. 1, n. 24972 del 18/03/2022
Principi affermati: il ricorso per cassazione è inammissibile se non contesta con specificità tutte le ragioni autonome della decisione; l'onere di allegazione del rischio spetta all'interessato e il giudice deve verificarne la fondatezza anche con fonti extragiudiziarie; deduzioni generiche non consentono controllo giudiziale
Massime di principio
- Chi impugna una decisione che si fonda su più ragioni autonome deve confutare ciascuna di esse: la censura diretta a una sola ratio può rendere il ricorso inammissibile per difetto di specificità
- In materia di espulsione per presunto rischio di persecuzione religiosa l'onere probatorio grava sul ricorrente: sono necessarie allegazioni e prove concrete e circostanziate (es. documentazione di conversione, minacce specifiche, sentenze o fonti affidabili che attestino il rischio)
- Il giudice ha il dovere di verificare concretamente le allegazioni, anche mediante fonti extragiudiziarie; tuttavia la semplice consultazione generica di fonti o affermazioni non documentate è insufficiente
- La prova di legami familiari stabili in Italia richiede elementi oggettivi (residenza della famiglia, convivenza, atti amministrativi o dichiarazioni concordanti); dichiarazioni vaghe non sono determinanti per impedire l'espulsione
- Se il paese d'origine ha disposizioni formali che garantiscono la libertà religiosa (o altre tutele), ciò può essere richiamato dal giudice come argomento contro affermazioni generiche di rischio sistematico
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43369/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43371/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43375/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43376/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43377/2024 del 28/11/2024
- Sentenza penale · 28 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 43378/2024 del 28/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →