Cassazione Civile, Ordinanza n. 19440/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A un contribuente furono notificati due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005 e 2006, fondati su accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione di maggiori redditi e irrogazione di sanzioni, interessi e accessori in base a incrementi patrimoniali e indici di disponibilità di beni e servizi. Dopo il rigetto in primo grado e, in appello, la cessazione della materia del contendere limitatamente a una parte dell'incremento patrimoniale per autotutela dell'Ufficio, il contribuente ricorse per cassazione con un unico motivo, articolato in più profili: denunciava violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973, deducendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente o comunque omesso l'esame di elementi decisivi; contestava inoltre la ripartizione dell'onere della prova, sostenendo di avere giustificato le spese per l'abitazione familiare, gli acquisti di autovetture e i conferimenti di capitale in società mediante contribuzioni della moglie e disinvestimenti/permute di beni omologhi.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, benché formulato con un unico motivo plurifunzionale, ma lo ha rigettato perché infondato. Ha escluso che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione apparente o da vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. nella formulazione novellata, rilevando che il giudice di merito aveva esplicitato le ragioni della decisione e che il ricorrente mirava in realtà a una nuova valutazione del merito e del quadro probatorio, non consentita in cassazione. Ha inoltre confermato la corretta applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973: in presenza di accertamento sintetico, il contribuente deve fornire prova contraria idonea, documentando entità, durata e concreta destinazione di eventuali risorse alternative addotte a giustificazione degli incrementi patrimoniali; nel caso concreto, la CTR aveva legittimamente reputato non provati i fatti allegati dal contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La censura ex art. 36 è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente: il giudice aveva esposto sinteticamente e logicamente le ragioni della decisione.
art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento sintetico del reddito mediante indici di capacità contributiva e incrementi patrimoniali.
art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nella disciplina applicabile ratione temporis, l'amministrazione può presumere sostenute nell'anno e nei quattro precedenti le spese per incrementi patrimoniali.
art. 38, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il contribuente può vincere la presunzione solo provando, con idonea documentazione, la provenienza delle somme da redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, nonché entità e durata del possesso delle risorse utilizzate.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il controllo di legittimità non consente una rivalutazione del merito; il n. 5, dopo la riforma del 2012, è limitato al minimo costituzionale della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per la declaratoria dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo quando manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti un contrasto irriducibile o risulti obiettivamente incomprensibile; non è invece denunciabile la semplice insufficienza argomentativa.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ponderazione degli indizi e delle prove.
- Nel giudizio relativo ad accertamento sintetico, l'Amministrazione può fondare la pretesa su incrementi patrimoniali e indici di spesa; il contribuente ha l'onere di fornire prova contraria specifica e documentata della provenienza delle risorse impiegate.
- La prova contraria richiesta al contribuente non si esaurisce nell'allegazione di disponibilità economiche astratte o nel mero transito di somme nella disponibilità del soggetto, ma esige elementi oggettivi che ne attestino entità, durata e concreta utilizzazione per le spese contestate.
- La sentenza di merito può ritenersi adeguatamente motivata anche se non esamina espressamente ogni singola deduzione di parte, purché esponga in modo comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e disattenda implicitamente le tesi incompatibili con essa.
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