Cassazione Penale, Ordinanza n. 24986/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Bologna. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità risarcitoria dell'imputato per una truffa, reato già dichiarato estinto per prescrizione. In sostanza, il ricorrente chiedeva una diversa lettura del compendio probatorio, contestando la valutazione dei giudici di merito sulla propria responsabilità per la condotta fraudolenta, in particolare quale legale rappresentante della società indicata nel provvedimento. La doglianza non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, operazione preclusa in sede di legittimità in assenza di puntuali deduzioni di travisamento della prova. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse già risposto alle medesime censure con motivazione immune dai denunciati vizi. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di difesa della parte civile BPER Banca S.p.A., liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
Il riferimento è alla truffa oggetto del giudizio, rispetto alla quale la responsabilità dell'imputato è stata ritenuta sussistente dai giudici di merito; la Corte di cassazione non rivaluta il merito in assenza di specifici travisamenti probatori.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una mera alternativa lettura delle risultanze probatorie rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Per denunciare utilmente un vizio motivazionale in cassazione non basta contrapporre una diversa valutazione del materiale istruttorio; occorre indicare specifici travisamenti di emergenze processuali decisive già valorizzate nei gradi di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando sia logicamente coerente e risponda alle censure difensive già prospettate, senza vizi logici o giuridici rilevabili.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle eventuali spese della parte civile costituita.
Come è indicizzato
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