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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08209/2023 del 22/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla realizzazione, su un fondo confinante, di un nuovo edificio condominiale sorto in luogo di un preesistente rudere. Il proprietario vicino ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'opera e la riduzione in pristino, deducendo la violazione delle distanze legali tra fabbricati, in particolare della distanza minima di dieci metri ex art. 9 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 in relazione a una parete finestrata fronteggiante il proprio terrazzo e il corpo di fabbrica preesistente. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni. In appello ha sostenuto che non vi fosse una vera costruzione in aderenza, ma solo un muro coperto, con permanenza di un'intercapedine; ha anche lamentato che la norma sulle distanze dovesse applicarsi pure alle pareti non perfettamente frontistanti e che il giudice avrebbe dovuto esaminare anche la disciplina delle distanze tra vedute. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 per erronea esclusione dell'intercapedine e per la qualificazione della costruzione come edificazione in aderenza; 2) violazione della medesima norma per avere la Corte territoriale ritenuto che la distanza vada misurata in modo lineare e non radiale e per avere escluso la violazione rispetto a porzioni non integralmente frontistanti; 3) violazione degli artt. 99, 112 e 113 c.p.c. per non avere esaminato la domanda relativa alle distanze tra vedute, ritenuta nuova in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto circa l'esistenza di un'intercapedine; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la distanza di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si misura in modo lineare, riguarda solo le porzioni effettivamente frontistanti e non si applica quando le pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e per tutta l'altezza, senza spazi residui; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la domanda relativa alle distanze dalle vedute costituisce domanda diversa e nuova rispetto a quella sulle distanze tra costruzioni, non proponibile per la prima volta in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Richiamato come norma generale sulle distanze tra costruzioni, nel quadro della domanda originaria del proprietario vicino.

  • art. 9 d.m. 2 aprile 1968 n. 1444

    La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti va misurata linearmente, si applica alle sole porzioni effettivamente frontistanti e non opera quando le pareti siano in aderenza senza intercapedini residue.

  • art. 907 c.c.

    La domanda di rispetto delle distanze dalle vedute ha finalità diversa rispetto a quella sulle distanze tra fabbricati ed è una domanda autonoma e nuova se proposta successivamente.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa omissione di esame della domanda sulle vedute.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo al preteso omesso esame della domanda sulle vedute.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso relativo al preteso omesso esame della domanda sulle vedute.

  • art. 183 c.p.c.

    La modifica della domanda può incidere su petitum e causa petendi se resta connessa alla vicenda sostanziale e sostituisce, non aggiunge, la domanda originaria.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    Nel giudizio di appello non può essere proposta una domanda nuova, come quella sulle distanze dalle vedute introdotta solo successivamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Cita il rito camerale e la memoria depositata dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È posto a fondamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto dal ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La censura di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua veste formale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, come nel caso della verifica dell'esistenza di un'intercapedine o dell'effettiva configurazione dell'aderenza tra fabbricati.
  • La distanza minima di dieci metri prevista dall'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 tutela l'igiene, il decoro e la salubrità degli abitati, ma opera solo con riferimento alle porzioni di pareti effettivamente frontistanti; non si applica quando i corpi di fabbrica aderiscano senza spazi vuoti o intercapedini residue.
  • Ai fini dell'art. 9 del d.m. n. 1444/1968 la distanza tra edifici si misura in modo lineare e non radiale; la proiezione "a raggio" non è il criterio corretto per le distanze tra costruzioni, ma attiene alle vedute.
  • La nozione di pareti antistanti richiede che le facciate si fronteggino almeno in un segmento idoneo a creare il rischio di intercapedini nocive; se gli edifici si incontrano solo in aderenza o ad angolo senza fronteggiamento rilevante, la distanza legale non è violata.
  • La domanda volta a ottenere il rispetto delle distanze dalle vedute ex art. 907 c.c. ha causa petendi e finalità diverse rispetto alla domanda sulle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c.; perciò costituisce domanda nuova se introdotta successivamente e non è proponibile per la prima volta in appello.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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