Cassazione Civile, Ordinanza n. 11145/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia ha sanzionato la derivazione/utilizzazione di acqua pubblica ritenuta abusiva, accertata dalla polizia provinciale, perché un’associazione di irrigazione avrebbe consentito a una società terza di attingere acqua a uso industriale in modo indiretto da un canale, mediante una tubazione collegata a un bacino di lagunaggio alimentato dallo stesso canale. I ricorrenti hanno opposto la sanzione e poi appellato la decisione di rigetto, sostenendo: 1) che la domanda di concessione in sanatoria ex normativa allora vigente non richiedesse la documentazione ritenuta necessaria dalla Corte d’appello; 2) che, in presenza della domanda di sanatoria e durante il procedimento, fosse consentita la prosecuzione dell’utilizzazione, sicché la condotta non sarebbe stata illecita; 3) che dovesse operare l’esimente della buona fede e dell’affidamento nella legittimità dell’azione amministrativa, o comunque che la sanzione andasse ridotta al minimo. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che il giudice dell’opposizione può verificare incidenter tantum la conformità a legge della domanda di sanatoria; che la domanda, per produrre gli effetti voluti, doveva essere conforme al modello legale e indicare con sufficiente precisione condizioni, presupposti, opere, uso e destinatario dell’utilizzazione; e che la valutazione sull’elemento soggettivo dell’infrazione e sulla non configurabilità della buona fede spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Torino, che a sua volta aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione provinciale. I motivi sono stati respinti perché la domanda di concessione in sanatoria, così come presentata, non era conforme al modello legale idoneo a consentire la prosecuzione dell’uso dell’acqua in pendenza del procedimento; inoltre, la censura sulla buona fede mirava a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 152/1999
richiamato come disciplina ratione temporis vigente della sanatoria delle derivazioni abusive; la domanda deve rispettarne il modello legale per produrre gli effetti invocati.
art. 27 l. n. 36/1994
richiamato dalla parte ricorrente nel secondo motivo, in coordinamento con la disciplina sulle derivazioni d’acqua pubblica.
art. 96 d.lgs. n. 152/2006
ha sostituito la disciplina previgente: vieta la derivazione o utilizzazione di acqua pubblica senza titolo; consente la sanatoria per le utilizzazioni abusive previo pagamento della sanzione e, in pendenza del procedimento, la prosecuzione dell’uso solo se la domanda è conforme al modello legale.
art. 17 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775
è la norma sostituita dall’art. 96, comma 4, d.lgs. n. 152/2006; prevede il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio e la sanzione per l’utenza abusiva.
art. 4, comma 1, l. n. 689/1981
invocato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di illiceità amministrativa.
art. 3, comma 2, l. n. 689/1981
richiamato dalla Corte per escludere la rivalutazione in cassazione dell’elemento soggettivo e dell’esimente della buona fede.
art. 7 L.R. Piemonte n. 3/2009
norma sanzionatoria regionale richiamata per la violazione in materia di derivazione d’acqua e per la richiesta di riduzione della sanzione al minimo.
art. 36 L.R. Piemonte n. 44/2000
citato nel secondo motivo come parte del quadro normativo regionale applicato.
d.lgs. n. 112/1998
richiamato nel secondo motivo come norma di riparto di funzioni amministrative in materia.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie contro sanzioni amministrative per derivazione o utilizzazione abusiva di acqua pubblica, il giudice ordinario dell’opposizione può verificare incidenter tantum la legittimità dell’istanza di sanatoria, perché da tale conformità dipende l’eventuale efficacia scriminante o sospensiva prevista dalla legge.
- La domanda di concessione in sanatoria, per consentire la prosecuzione dell’uso dell’acqua in pendenza del procedimento, deve essere conforme al modello legale e contenere indicazioni sufficientemente precise su uso, opere, presupposti e soggetti destinatari; una domanda generica o incompleta non produce tali effetti.
- La presentazione della domanda di sanatoria non esonera automaticamente dall’illecito né dall’obbligo sanzionatorio: l’effetto sospensivo o di prosecuzione dell’utilizzazione opera solo nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina applicabile.
- L’accertamento della buona fede o dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
- In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio per contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge.
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