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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11145/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un’ordinanza-ingiunzione con cui la Provincia ha sanzionato la derivazione/utilizzazione di acqua pubblica ritenuta abusiva, accertata dalla polizia provinciale, perché un’associazione di irrigazione avrebbe consentito a una società terza di attingere acqua a uso industriale in modo indiretto da un canale, mediante una tubazione collegata a un bacino di lagunaggio alimentato dallo stesso canale. I ricorrenti hanno opposto la sanzione e poi appellato la decisione di rigetto, sostenendo: 1) che la domanda di concessione in sanatoria ex normativa allora vigente non richiedesse la documentazione ritenuta necessaria dalla Corte d’appello; 2) che, in presenza della domanda di sanatoria e durante il procedimento, fosse consentita la prosecuzione dell’utilizzazione, sicché la condotta non sarebbe stata illecita; 3) che dovesse operare l’esimente della buona fede e dell’affidamento nella legittimità dell’azione amministrativa, o comunque che la sanzione andasse ridotta al minimo. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, rilevando che il giudice dell’opposizione può verificare incidenter tantum la conformità a legge della domanda di sanatoria; che la domanda, per produrre gli effetti voluti, doveva essere conforme al modello legale e indicare con sufficiente precisione condizioni, presupposti, opere, uso e destinatario dell’utilizzazione; e che la valutazione sull’elemento soggettivo dell’infrazione e sulla non configurabilità della buona fede spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Torino, che a sua volta aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione provinciale. I motivi sono stati respinti perché la domanda di concessione in sanatoria, così come presentata, non era conforme al modello legale idoneo a consentire la prosecuzione dell’uso dell’acqua in pendenza del procedimento; inoltre, la censura sulla buona fede mirava a ottenere una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 152/1999

    richiamato come disciplina ratione temporis vigente della sanatoria delle derivazioni abusive; la domanda deve rispettarne il modello legale per produrre gli effetti invocati.

  • art. 27 l. n. 36/1994

    richiamato dalla parte ricorrente nel secondo motivo, in coordinamento con la disciplina sulle derivazioni d’acqua pubblica.

  • art. 96 d.lgs. n. 152/2006

    ha sostituito la disciplina previgente: vieta la derivazione o utilizzazione di acqua pubblica senza titolo; consente la sanatoria per le utilizzazioni abusive previo pagamento della sanzione e, in pendenza del procedimento, la prosecuzione dell’uso solo se la domanda è conforme al modello legale.

  • art. 17 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775

    è la norma sostituita dall’art. 96, comma 4, d.lgs. n. 152/2006; prevede il divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza provvedimento autorizzativo o concessorio e la sanzione per l’utenza abusiva.

  • art. 4, comma 1, l. n. 689/1981

    invocato dai ricorrenti nel secondo motivo in tema di illiceità amministrativa.

  • art. 3, comma 2, l. n. 689/1981

    richiamato dalla Corte per escludere la rivalutazione in cassazione dell’elemento soggettivo e dell’esimente della buona fede.

  • art. 7 L.R. Piemonte n. 3/2009

    norma sanzionatoria regionale richiamata per la violazione in materia di derivazione d’acqua e per la richiesta di riduzione della sanzione al minimo.

  • art. 36 L.R. Piemonte n. 44/2000

    citato nel secondo motivo come parte del quadro normativo regionale applicato.

  • d.lgs. n. 112/1998

    richiamato nel secondo motivo come norma di riparto di funzioni amministrative in materia.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulle valutazioni del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo in relazione al contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie contro sanzioni amministrative per derivazione o utilizzazione abusiva di acqua pubblica, il giudice ordinario dell’opposizione può verificare incidenter tantum la legittimità dell’istanza di sanatoria, perché da tale conformità dipende l’eventuale efficacia scriminante o sospensiva prevista dalla legge.
  • La domanda di concessione in sanatoria, per consentire la prosecuzione dell’uso dell’acqua in pendenza del procedimento, deve essere conforme al modello legale e contenere indicazioni sufficientemente precise su uso, opere, presupposti e soggetti destinatari; una domanda generica o incompleta non produce tali effetti.
  • La presentazione della domanda di sanatoria non esonera automaticamente dall’illecito né dall’obbligo sanzionatorio: l’effetto sospensivo o di prosecuzione dell’utilizzazione opera solo nei limiti e alle condizioni espressamente previste dalla disciplina applicabile.
  • L’accertamento della buona fede o dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
  • In sede di legittimità non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio per contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sotto la veste della violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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