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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8644 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che aveva annullato integralmente un avviso di accertamento relativo al 1999, concernente maggiori IRPEG, IRAP e IVA. Il motivo principale riguardava la tardività del ricorso introduttivo della contribuente: secondo l'Ufficio, l'istanza di accertamento con adesione presentata dopo la notifica dell'avviso non poteva produrre la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare, poiché l'avviso era già stato preceduto da un invito a comparire, relativo ai medesimi rilievi fiscali. L'Agenzia deduceva inoltre l'omessa pronuncia della CTR sui motivi di merito dell'appello incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo invalida e inefficace la seconda istanza di accertamento con adesione presentata dalla Iviesse nel novembre 2005. L'invito a comparire notificato nel 2002, riguardante lo stesso periodo d'imposta e gli stessi rilievi, aveva infatti già preceduto l'avviso di accertamento e consumato la possibilità di presentare una nuova istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1997, con conseguente esclusione della sospensione del termine per ricorrere. Il ricorso tributario della società, notificato il 21 febbraio 2006, è stato quindi dichiarato intempestivo e rigettato nel merito processuale. Il secondo motivo dell'Agenzia e il ricorso incidentale condizionato della Iviesse sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 5

    L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento e il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

    L'invito a comparire avvia, su iniziativa dell'Ufficio, il procedimento di accertamento con adesione. Non è necessaria l'osservanza di particolari formalità e l'invito ha anche funzione informativa, ma, se riguarda il medesimo accertamento, impedisce successivamente al contribuente di attivare la procedura prevista dall'art. 6, comma 2.

  • D.Lgs. n. 218/1997, art. 6, commi 1, 2 e 3

    Il termine per l'impugnazione [...] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.

    La sospensione di 90 giorni opera quando il contribuente presenta un'istanza di adesione dopo la notifica di un avviso non preceduto da un invito a comparire. Se l'avviso è già stato preceduto da un invito relativo agli stessi periodi e rilievi, l'istanza successiva è invalida e non sospende il termine per impugnare.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 21

    Eventuale termine di legge per la proposizione del ricorso.

    Il ricorso tributario deve essere proposto entro il termine previsto dalla legge. La mancata operatività della sospensione per adesione rende tardivo il ricorso notificato oltre il termine ordinario.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 33

    Richiamato per individuare gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali che consentono al contribuente di chiedere la formulazione di una proposta di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52

    Richiamato con riferimento ai poteri e alle modalità delle verifiche IVA, rilevanti ai fini dell'attivazione della procedura di adesione dopo accessi, ispezioni o verifiche.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36 e art. 112 c.p.c.

    Richiamati dalla contribuente per contestare l'omessa pronuncia e l'erronea redazione del dispositivo, ma tali questioni sono rimaste assorbite perché il ricorso introduttivo è stato dichiarato tardivo.

  • Art. 360 c.p.c.

    Individua i motivi del ricorso per cassazione, tra cui la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e la nullità della sentenza per vizi processuali.

Massime di principio

  • La sospensione di 90 giorni collegata all'istanza di accertamento con adesione non opera automaticamente: occorre verificare che l'avviso di accertamento non sia stato preceduto da un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 218/1997.
  • Per stabilire se un precedente invito preclude una nuova istanza di adesione, occorre confrontare periodo d'imposta, tributi e rilievi contestati: se coincidono sostanzialmente, la successiva istanza può essere considerata inefficace.
  • La mancata conclusione o il mancato esito del primo procedimento di adesione non fa rivivere necessariamente la possibilità di presentare una nuova istanza con effetto sospensivo, quando il procedimento era già stato preceduto da un valido invito a comparire.
  • Prima di calcolare il termine per impugnare un avviso, il contribuente deve ricostruire con precisione tutti gli atti precedenti, verificando se vi sia stato un invito a comparire e quale fosse il suo effettivo oggetto.
  • Se l'istanza di adesione è inefficace, il ricorso presentato confidando nella sospensione di 90 giorni può essere dichiarato irrimediabilmente tardivo, senza esame delle contestazioni sostanziali sull'accertamento.
  • La Corte di cassazione può definire direttamente la controversia dichiarando inammissibile il ricorso originario quando la tardività risulta dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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