Cassazione Penale, Sentenza n. 1707/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata sostenendo: 1) la querela della parte offesa, presentata il 13/07/2016, sarebbe tardiva alla luce della modifica della procedibilità introdotta dal D.Lgs. n.36/2018, con conseguente vizio di procedibilità; 2) vizio di motivazione e insufficienza della prova relativamente alla responsabilità, deducendo che aveva solo "smistato" somme tra condominii da lui amministrati e che gli ammanchi derivavano da morosità, non da appropriazione; contestava altresì la rilevanza confessoria attribuita a un documento; 3) vizio nella concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al versamento di una provvisionale di €30.000 senza avere valutato le sue condizioni economiche, essendo egli rimasto in attesa di gratuito patrocinio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla questione della procedibilità transitoria ha ritenuto applicabile l'art.12 del D.Lgs. n.36/2018 nella versione che disciplina i procedimenti pendenti e ha condiviso l'interpretazione secondo cui, quando la persona offesa si è costituita parte civile, l'avviso previsto dall'art.12 non era necessario e la tardività della querela non impedisce la procedibilità sotto il nuovo regime. Quanto alla responsabilità, la Corte ha confermato che l'amministratore che smista o confluisce i saldi dei conti di più condomìni su conti gestiti unitariamente può integrare il reato di appropriazione indebita anche senza prova che abbia beneficiato personalmente dei fondi, richiamando giurisprudenza (es. Beretta). Sulla sospensione condizionale la Corte ha osservato che l'istanza di gratuito patrocinio non sostituisce il provvedimento che attesti l'impossibilità di pagare; il ricorrente non ha prodotto il provvedimento e quindi non ha dimostrato l'insussistenza della capacità di far fronte alla provvisionale. Contro il rigetto è stata pronunciata la condanna alle spese processuali. Le domande civili non sono state decise per tardivo deposito delle conclusioni della parte civile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 36 del 2018
La disciplina transitoria (art.12) si applica ai reati commessi prima dell'entrata in vigore ma per i quali la procedibilità è mutata: nel procedimento pendente il PM o il giudice devono informare la persona offesa della facoltà di querela; se la parte offesa si è costituita parte civile l'avviso è superfluo e la tardività della querela non impedisce la procedibilità secondo il nuovo regime.
Codice penale
Richiamato come fattore di aggravazione collegato al reato di appropriazione indebita contestato.
Codice penale
Citato nel ricorso con riferimento al termine evocato per la querela; la Corte ha ritenuto non pertinente una 'rimessione in termini' rispetto a un termine che all'epoca non esisteva per i reati procedibili d'ufficio.
D.L. n. 137 del 2020
Norma richiamata per rilevare il decorso del termine entro cui la parte civile avrebbe dovuto depositare le proprie conclusioni: le conclusioni pervenute oltre il termine non hanno consentito la decisione sulle domande civili.
Massime di principio
- La disciplina transitoria del D.Lgs. n.36/2018 va applicata al momento dell'entrata in vigore: se il procedimento è pendente il termine per proporre querela decorre da quando la persona offesa è stata informata, ma se la persona offesa si è già costituita parte civile l'avviso previsto dall'art.12 è superfluo.
- La presentazione tardiva di una querela antecedente alla riforma non necessariamente determina l'improcedibilità dell'azione penale dopo la riforma quando il procedimento era già pendente e la parte offesa si è costituita parte civile.
- La condotta dell'amministratore che confluisce o smista i saldi dei conti di più condomìni su conti comuni o a lui intestati può integrare il reato di appropriazione indebita anche senza prova che l'amministratore abbia destinato i fondi a uso personale: rileva la violazione del vincolo di destinazione del denaro.
- Per opporre l'impossibilità economica al pagamento di una provvisionale o di somme richieste quale condizione per benefici (es. sospensione condizionale) è necessario il provvedimento che attesti il gratuito patrocinio o altra documentazione probatoria: la sola istanza non è sufficiente.
- Le questioni attinenti alla valutazione della prova, alla portata dei documenti e alle dichiarazioni testimoniali restano per lo più devolute al merito del giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di macroscopici travisamenti della prova o vizî di diritto.
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