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Interpello

Risposta n. 262 del 17/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Fondazione sostiene che l’Art-bonus spetti per le erogazioni finalizzate al restauro, protezione e manutenzione di Villa gamma, in quanto bene culturale pubblico affidato in uso, e che la natura privatistica della Fondazione non osti al beneficio anche per le erogazioni destinate alle sue attività istituzionali.

Fruizione dell’Art-bonus per erogazioni liberali destinate a un museo ospitato in un bene culturale pubblico e al sostegno della fondazione che lo gestisce

Il quesito

La Fondazione Museo alfa chiede se le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare dell’Art-bonus sia quando destinate a interventi di restauro, protezione e manutenzione di Villa gamma, bene culturale pubblico concesso in uso alla Fondazione, sia quando dirette al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione, che la stessa ritiene assimilabile a un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene ammissibili al beneficio Art-bonus solo le erogazioni liberali destinate alla Fondazione per interventi di manutenzione, protezione e restauro di Villa gamma, poiché bene culturale pubblico affidato alla Fondazione. Non è invece riconosciuto il beneficio per le erogazioni destinate al sostegno della Fondazione, perché non emergono i requisiti di appartenenza pubblica richiesti dalla normativa.

Art-bonus e erogazioni liberali a favore di una fondazione che gestisce un museo in un bene culturale pubblico

L’interpello riguarda l’applicabilità del credito d’imposta Art-bonus a favore della Fondazione Museo alfa, soggetto di diritto privato che gestisce un museo ospitato nella cinquecentesca Villa gamma, bene culturale pubblico di proprietà del Comune e concesso in uso alla Fondazione sulla base di una convenzione del 1996.

Fattispecie e contesto

La Fondazione è stata costituita dall’Associazione Museo beta per la gestione dell’omonimo Museo, inaugurato nel 19xx. Il museo è dedicato a reperti e documenti legati alla progettazione, all’innovazione tecnologica, al design e alla produzione, e comprende un archivio di oltre 700 brevetti depositati.

In base alla convenzione con il Comune:

  • lo spazio espositivo è stato concesso in uso alla Fondazione per 35 anni;
  • la Fondazione si è accollata le spese di restauro del bene.

Lo statuto della Fondazione prevede finalità di studio e ricerca, iniziative a sostegno di musei e biblioteche e tutela del patrimonio storico, artistico, librario, archeologico e monumentale, nonché attività di manutenzione, protezione e restauro di beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e attività di istruzione tramite corsi, convegni, mostre e studi, con particolare riguardo al patrimonio culturale tecnico-industriale.

Quesito del contribuente

La Fondazione chiede di chiarire se le erogazioni liberali ricevute possano beneficiare dell’Art-bonus in due ipotesi:

  • se specificamente destinate a interventi di restauro, protezione e manutenzione di Villa gamma;
  • se dirette al sostegno delle attività istituzionali della Fondazione, ritenuta assimilabile a un istituto o luogo della cultura di appartenenza pubblica.

Soluzione interpretativa prospettata dalla Fondazione

La Fondazione ritiene che l’agevolazione spetti per le erogazioni destinate a interventi su Villa gamma, poiché si tratta di un bene culturale pubblico affidato in uso alla Fondazione.

Sostiene inoltre che la natura di ente di diritto privato non sia ostativa al beneficio anche con riferimento alle attività istituzionali svolte, in quanto la Fondazione sarebbe assimilabile a un soggetto culturale di appartenenza pubblica.

Normativa richiamata dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che riconosce un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per:

  • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  • sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione e di altri soggetti dello spettacolo individuati dalla norma;
  • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
  • interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici se le erogazioni sono destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni.

Viene richiamata anche la circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, che sintetizza le principali ipotesi agevolate.

Requisito dell’appartenenza pubblica

L’Agenzia richiama inoltre la risoluzione n. 136/E del 7 novembre 2017, secondo cui il requisito dell’appartenenza pubblica degli istituti e dei luoghi della cultura può sussistere non solo quando il soggetto appartenga a Stato, Regioni o altri enti territoriali, ma anche in presenza di ulteriori elementi, ad esempio:

  • costituzione su iniziativa pubblica e mantenimento di una maggioranza pubblica tra soci e partecipanti;
  • finanziamento esclusivo con risorse pubbliche;
  • gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica conferito in uso;
  • applicazione di regole tipiche della pubblica amministrazione, come trasparenza o normativa sugli appalti;
  • sottoposizione al controllo analogo di una pubblica amministrazione.

In presenza di tali caratteristiche, gli istituti della cultura con forma giuridica privata possono avere natura sostanzialmente pubblicistica e ricevere erogazioni agevolabili, purché ricorra anche l’appartenenza pubblica delle collezioni.

Acquisizione del parere del Ministero competente

Per definire la questione, l’Agenzia ha acquisito il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac).

Il Ministero ha evidenziato innanzitutto che l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014 include tra i beneficiari delle erogazioni liberali anche i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di donazioni per interventi di manutenzione, protezione e restauro.

Su questa base, il Mibac ha ritenuto che le erogazioni destinate agli interventi su Villa gamma possano beneficiare dell’Art-bonus, poiché l’immobile è un bene culturale pubblico concesso in uso dal Comune alla Fondazione quale sede del Museo alfa.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia si conforma al parere ministeriale e conclude che:

  • sono ammissibili all’Art-bonus le sole erogazioni liberali destinate alla Fondazione Museo alfa finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dell’immobile Villa gamma;
  • non possono invece beneficiare dell’agevolazione le erogazioni destinate al sostegno della Fondazione in quanto tale.

La motivazione è che, rispetto al sostegno delle attività della Fondazione, non risultano integrati gli elementi necessari per riconoscere il requisito dell’appartenenza pubblica. Il Mibac, infatti, rileva che la Fondazione non rientra tra le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri di tradizione o i soggetti del decreto ministeriale 27 luglio 2017, e non emergono elementi sufficienti relativi a costituzione, composizione, governance, collezione museale e patrimonio archivistico tali da qualificare la Fondazione come soggetto sostanzialmente pubblico.

Conclusioni operative

In sintesi, l’interpello distingue nettamente tra:

  • erogazioni per il restauro, la protezione e la manutenzione di Villa gamma, agevolabili con Art-bonus;
  • erogazioni per il sostegno generale della Fondazione Museo alfa, non agevolabili.

Per i professionisti, il punto decisivo è la destinazione vincolata dell’erogazione e la qualifica del soggetto beneficiario: l’agevolazione è riconosciuta quando la donazione finanzia interventi su un bene culturale pubblico affidato a un soggetto concessionario o affidatario, non già quando è rivolta al sostegno ordinario di un ente privato che non presenti, in concreto, sufficienti caratteristiche di appartenenza pubblica.

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