Cassazione Penale, Sentenza n. 1918/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 5/07/2022 del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava: a) carenza e illogicità della motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che la conferma si fondava su un rischio di recidiva basato su un fatto incerto (l'illecita esecuzione di un'opera pubblica) e che, dopo l'annullamento parziale disposto dalla Cassazione, la nuova ordinanza avrebbe dovuto adottare una motivazione diversa e autonoma; b) violazione dell'art. 627 c.p.p., per avere il giudice del riesame in gran parte riprodotto la motivazione annullata dalla Corte di Cassazione. I difensori hanno poi depositato memorie e documentazione, fra cui la comunicazione di revoca della misura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto risultava revocata la misura degli arresti domiciliari. Perciò non si è pronunciata sul merito dei motivi dedotti (compresa la presunta violazione dell'art. 627 c.p.p.). Il Collegio ha inoltre disposto che il ricorrente non fosse condannato alle spese processuali né a sanzione pecuniaria, avendo la mancanza di interesse sopravvenuto dopo la proposizione del ricorso. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 512-bis c.p.
Indicata nella sentenza come uno dei capi di imputazione originari; la decisione non svolge un'interpretazione sostanziale della norma essendo procedimentale e fondata sulla sopravvenuta carenza di interesse
art. 319-ter c.p.
Citato tra le contestazioni ricomprese nella vicenda (corruzione in atti giudiziari o altro reato indicato); nessuna interpretazione giuridica compiuta dalla Corte nella presente decisione
art. 356 c.p.
Richiamato come capo di imputazione ma non oggetto di interpretazione nella decisione per inammissibilità del ricorso
art. 640, comma 2, c.p.
Contestazione indicata tra i capi d'accusa; la Corte non si è pronunciata sul merito della fattispecie nella presente decisione
art. 627 c.p.p.
Il ricorrente denunciava la violazione di questa norma sostenendo che il giudice del rinvio avesse riprodotto integralmente la motivazione annullata dalla Cassazione. Tuttavia la Corte di Cassazione non ha esaminato il merito di tale doglianza, avendo dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse
Massime di principio
- La sopravvenuta revoca della misura cautelare determina la carenza di interesse dell'impugnazione: il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile senza che venga esaminato il merito dei motivi
- Quando la carenza d'interesse sopravviene dopo la proposizione del ricorso, il ricorrente normalmente non è condannato alle spese processuali né a sanzioni pecuniarie per mero difetto di interesse
- Se la Corte di Cassazione ha disposto il rinvio per nuovo esame, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare la questione e a fornire motivazione autonoma; tuttavia, eventuali vizi di motivazione (es. 'copia' della precedente motivazione) possono diventare inidonei a produrre rimedio se la misure cautelare viene revocata nel frattempo
- Per preservare l'interesse ad impugnare questioni cautelari, il difensore dovrebbe monitorare tempestivamente eventuali provvedimenti di revoca/modifica della misura e valutare la rinuncia o il ritiro del ricorso se il fatto che giustifica l'impugnazione viene meno
- Le questioni di merito relative alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla correttezza della motivazione devono essere prospettate e dimostrate prima che sopravvenga la revoca della misura, altrimenti il giudizio di legittimità può rimanere privo di oggetto
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