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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05440/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP del 10/07/2025 applicativa del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per difetto di motivazione sul profilo del periculum in mora. Il Procuratore deduceva violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il GIP avesse invece motivato anche sul periculum richiamando espressamente la richiesta cautelare del PM e indicando fatti concreti (profitti da commercializzazione di stupefacenti, interposizioni fittizie e intestazioni a terzi) che giustificavano il rischio di dissipazione dei beni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto valida la motivazione per relationem operata dal GIP, osservando che il GIP aveva effettivamente richiamato la richiesta del PM e indicato elementi concreti relativi a interposizioni fittizie e al rischio di alienazione dei beni, tali da configurare il periculum in mora. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di riesame e il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., affinché riesamini il profilo della sussistenza del periculum in mora.

Norme richiamate

  • Sez. U, 21/06/2000, "Primavera"

    Conferma la legittimità della motivazione per relationem a condizione che: 1) si faccia riferimento a un atto del procedimento la cui motivazione sia congrua rispetto al provvedimento ad quem; 2) risulti che il giudice ha effettivamente preso cognizione e meditato le ragioni dell'atto richiamato; 3) l'atto di riferimento sia conosciuto o comunque ostensibile al momento dell'esercizio delle facoltà difensive e di impugnazione.

  • Sez. 3, n. 3038 del 2024, "Emme" (Rv. 285747 - 01)

    Principio secondo cui, in tema di impugnazioni di provvedimenti cautelari reali, l'assenza totale della motivazione in ordine al periculum in mora comporta la radicale nullità del provvedimento e non è consentito al tribunale del riesame supplire con propria motivazione.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale parametro per la valutazione della correttezza formale e della motivazione degli atti cautelari; la mancata motivazione può determinare nullità quando prevista.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Prevede effetti e limiti del riesame in materia cautelare; è richiamata nel quadro dei vizi motivazionali che possono portare alla nullità del provvedimento impugnato.

  • art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

    Stabilisce la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata, norma applicata per il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame del periculum in mora.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammessa, ma solo se il provvedimento richiama espressamente un atto il cui contenuto motivazionale sia congruo e noto; il giudice deve dimostrare di aver preso cognizione e meditato le ragioni richiamate.
  • Se la motivazione in ordine al periculum in mora è del tutto assente, il tribunale del riesame non può crearla ex novo: tale carenza può comportare la nullità del provvedimento. Se invece esiste una motivazione richiamata, il riesame può integrarla o rivalutarla.
  • Elementi fattuali concreti (es. interposizioni fittizie, intestazioni a terzi, consistenti profitti illeciti) giustificano la necessità del sequestro preventivo per evitare la dissipatione dei beni e supportano la sussistenza del periculum in mora.
  • In procedure cautelari reali è importante che gli atti richiamati siano resi conoscibili e/o allegati o comunque ostensive al momento del riesame, per consentire la valutazione critica e l'impugnazione efficace.
  • In caso di contrasto tra giudice di primo grado e giudice del riesame sulla consistenza della motivazione, la Corte di Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame quando riscontri che la motivazione effettivamente esisteva e deve essere valutata dal giudice di merito.

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