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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33638/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/01/2023 che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P. per il reato di cui all'art. 423 cod.pen. (incendio). Il ricorrente deduceva: 1) motivazione illogica e incoerente circa la gravità indiziaria ricavata da intercettazioni di contenuto generico e possibile erronea qualificazione del fatto ex art. 423 anziché la meno grave art. 424; 2) mancata considerazione degli elementi attenuanti del quadro cautelare, in particolare il periodo di quattro mesi trascorsi in detenzione domiciliare senza violazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza della gravità indiziaria interpretando coerentemente le intercettazioni che collegavano il ricorrente all'attentato incendiario e che la rilevante entità dell'incendio giustificasse la qualificazione ex art. 423. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice del riesame, che ha ritenuto la custodia in carcere proporzionata in considerazione della gravità del fatto e della negativa personalità dell'indagato (precedenti condanne). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 423 cod.pen.

    Norma contestata come fattispecie di incendio grave. La Corte ha ritenuto che la consistenza e l'entità dell'incendio riconduscano il fatto a questa fattispecie più grave rispetto all'art. 424.

  • art. 424 cod.pen.

    Richiamata dal ricorrente come possibile qualificazione meno grave; la Corte ha ritenuto però non applicabile questa fattispecie per le caratteristiche e le 'grandi dimensioni' del fuoco.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.

    Richiamata come motivo di cassazione per vizio di motivazione e applicazione della legge. La Corte ha valutato che i vizi lamentati non emergessero in modo tale da giustificare l'ammissibilità del ricorso, perché la motivazione del giudice del riesame è risultata congrua rispetto ai canoni logici e giuridici.

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Norma procedurale citata per il riassunto motivi del ricorso; in pratica i motivi sono stati presentati e riassunti ai sensi delle disposizioni procedurali in materia.

  • art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso quando i motivi sono manifestamente infondati.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare al ricorrente le spese.

  • art. 94 comma 1 ter disp.att. cod.proc.pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza a motivazione semplificata.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01)

    Principio secondo cui, in sede di legittimità, la Corte verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • In sede di cassazione è molto difficile ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare per mera contestazione della valutazione indiziaria, salvo che emerga una manifesta illogicità o un errore di diritto evidente nella motivazione.
  • Le intercettazioni, anche se non esplicitano tutti i dettagli, possono essere valutate come indizio grave se lette nel loro contesto e se indicano un coinvolgimento diretto dell'indagato; il giudice del riesame ha ampia discrezionalità nella valutazione della loro portata.
  • La qualificazione tra diverse fattispecie (es. art. 423 vs art. 424) dipende dagli elementi di fatto quali l'entità e la pericolosità dell'evento; contestare la qualificazione richiede dimostrare che il giudice abbia travisato i fatti o applicato erroneamente la norma.
  • Il periodo trascorso in misure meno afflittive (es. detenzione domiciliare) non elimina automaticamente il rischio cautelare: il giudice valuta complessivamente gravità del fatto, personalità dell'indagato e precedenti.
  • La declaratoria di inammissibilità in Cassazione comporta quasi sempre la condanna alle spese e può comportare sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto carente sotto il profilo della colpa.

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