Sentenza del 02/08/2023 n. 23575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio aveva ritenuto che: a) il contratto di cash pooling tra OTIS e la società group treasury (UTILI) costituisse in realtà un contratto di finanziamento, rideterminando i tassi di interesse percepiti da OTIS ai fini IRES; b) la royalty pagata da OTIS alla capogruppo fosse non congrua (3,5% ritenuta dall'impresa, rideterminata dall'Ufficio al 2%) e quindi parte della deducibilità venisse disconosciuta ai fini IRES e IRAP. Le società hanno impugnato gli avvisi sostenendo tra l'altro che si trattava di uno "zero balance cash pooling" (non riconducibile a mutuo) e producendo studi economici di transfer pricing che indicavano il metodo CUP e la congruità della royalty al 3,5%.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto due censure principali delle contribuenti: (i) ha ritenuto insufficiente e illogica la motivazione della CTR quando questa ha qualificato lo "zero balance cash pooling" come finanziamento senza argomentare e senza distinguere le diverse forme di cash pooling; (ii) ha rilevato l'omesso esame da parte della CTR degli studi economici e dei comparables prodotti dalle società in tema di prezzi di trasferimento (CUP interno/esterno) relativi alla congruità della royalty. Per tali motivi la sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a questi profili e il giudizio è rinviato alla Corte regionale di appello tributaria del Piemonte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Altri motivi di impugnazione sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
T.u.i.r. art. 110, comma 7
Disciplina i prezzi di trasferimento: componenti di reddito delle operazioni infragruppo vanno determinati con riferimento a condizioni che sarebbero pattuite tra soggetti indipendenti. La Corte richiede che il giudice di merito esamini concretamente le prove e i metodi (es. CUP) proposti dal contribuente prima di confermare la rideterminazione dell'amministrazione.
T.u.i.r. art. 9, comma 3
Definizione di valore normale/mercato; il contribuente deve dimostrare che le transazioni infragruppo siano avvenute a valori di mercato, e il giudice deve valutare gli studi e i comparables prodotti.
Codice Civile art. 1813
Norma sul mutuo (restituzione delle somme): la Corte osserva che l'assenza dell'obbligo di restituzione tipico dello "zero balance cash pooling" impedisce la qualificazione automatica come mutuo/finanziamento.
Contratti atipici / art. 1322 c.c.
Il cash pooling è riconosciuto dalla dottrina e prassi come contratto atipico a causa mista; occorre distinguere tra notional e zero balance cash pooling ai fini qualificatori e fiscali.
Circolare Agenzia Entrate 21/E del 3 giugno 2015
con riferimento alle somme movimentate infragruppo in base a contratti di cash pooling nella forma del c.d. zero balance system, si ritiene che non possa configurarsi un'operazione di finanziamento
La prassi dell'Amministrazione stessa esclude che lo "zero balance" configuri mutuo, richiedendo pertanto che il giudice motivi adeguatamente se intende qualificare diversamente.
Risposta ad interpello n. 396 del 29 luglio 2022
"l'assenza dell'obbligo di restituzione delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse nonchè l'inesigibilità e indisponibilità del saldo... concorrono a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro"
Conferma prassi: il carattere di reciproci accrediti/azzeramento giornaliero esclude la configurazione come prestito, elemento che la CTR avrebbe dovuto considerare.
D.M. 14 maggio 2018, art. 4
Stabilisce i metodi di transfer pricing (tra cui il CUP) e impone di adottare il metodo più appropriato alle circostanze; la Corte richiama la necessità che il giudice valuti la correttezza della scelta metodologica e l'attendibilità dei comparables.
Codice di Procedura Civile art. 132 e art. 112
Art.132 c.p.c. (motivi della decisione): la sentenza di merito deve essere motivata in modo comprensibile; la Cassazione ha censurato la CTR per motivazione insufficiente. Art.112 (decadimento/annullamento di sanzioni) è stato evocato ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
Codice di Procedura Civile art. 360 (motivi di impugnazione)
Ha costituito la base formale dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione di norme di diritto).
Massime di principio
- Lo "zero balance cash pooling" va generalmente considerato come struttura di tesoreria (conto corrente intersocietario) e non come contratto di mutuo/finanziamento quando manca l'obbligo di restituzione delle somme e vi è azzeramento giornaliero dei saldi; l'Amministrazione e il giudice devono motivare specificamente se ritengono il contrario.
- In tema di transfer pricing il giudice di merito è obbligato a valutare concretamente gli studi economici e i comparables prodotti dal contribuente (es. CUP interno/esterno) prima di confermare le rettifiche dell'Amministrazione; l'omesso esame di tali prove è vizio rilevante.
- La scelta del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento (CUP, TNMM, ecc.) deve essere giustificata in base all'analisi funzionale, alla disponibilità e affidabilità dei comparables e alla coerenza con la natura della transazione; non è ammesso applicare metodi presuntivi senza confrontare le prove contrarie.
- Sussiste un onere probatorio ripartito: l'Amministrazione deve dimostrare l'operazione e la presunta anomalia nei prezzi infragruppo; il contribuente deve fornire elementi che dimostrino la normalità dei prezzi (studi, affidavit, documenti societari).
- Se la motivazione del giudice di merito risulta generica o contraddittoria rispetto agli elementi di fatto e di diritto, la Cassazione è pronta a cassare e rinviare per nuovo esame, specialmente quando la qualificazione giuridica del rapporto (es. cash pooling vs mutuo) incide direttamente sulla imposizione.
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