Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 233/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 236 del 14.11.2024, concernente assegnazione carta docente.

Giustizia amministrativa202600062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, n. 236 del 14 novembre 2024, passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per quattro anni scolastici, oltre alle spese legali. La ricorrente ha dichiarato di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e documentato il passaggio in giudicato, senza ricevere il beneficio. Ha quindi chiesto l'assegnazione di un termine per l'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di astreintes ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con memoria meramente formale. Nel corso del giudizio è intervenuto l'accredito del beneficio, con conseguente richiesta concorde di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che nel corso del giudizio il Ministero aveva accreditato il beneficio economico dovuto in esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo state formulate ulteriori osservazioni o contestazioni. Non sono state quindi esaminate nel merito le richieste di assegnazione del termine, nomina del commissario ad acta e applicazione delle astreintes, divenute prive di attualità per l'intervenuto adempimento. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, in ragione della necessità del giudizio di ottemperanza e della successiva esecuzione intervenuta in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge 107/2015

    beneficio economico, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l'aggiornamento e la formazione

    La disposizione costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e le misure richieste dalla ricorrente, inclusa la nomina del commissario ad acta e l'astreinte prevista dal comma 4, lettera e).

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di disporre una penalità di mora, richiesta dalla ricorrente per l'ipotesi di mancata esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997

    È il termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche, che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire in ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale è integralmente soddisfatta; il TAR lo ha applicato dopo l'accredito del beneficio.

  • d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    È stato richiamato quale parametro per la liquidazione delle spese legali, commisurate ai minimi tariffari tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del giudicato intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rendendo non più attuali le ulteriori richieste esecutive, quali l'assegnazione di un termine, la nomina del commissario ad acta e l'astreinte.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese del processo, poiché il giudizio si è reso necessario per ottenere l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.