Cassazione Civile, Ordinanza n. 20279/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Lo straniero, proveniente dalla Tunisia, ha impugnato davanti alla Corte di cassazione il decreto del giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto dal Questore in esecuzione di un decreto di espulsione prefettizio. Con un unico motivo, denunciava ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la falsa applicazione dell'art. 14, comma 5-ter, del T.U. immigrazione, sostenendo che: il trattenimento in C.P.R. non potesse essere disposto a distanza di molto tempo dal decreto di espulsione, perché i presupposti sarebbero divenuti non attuali; il giudice di pace non avrebbe svolto un adeguato esame globale della personalità, necessario per valutare la pericolosità che giustificava il trattenimento; il provvedimento prefettizio risalente nel tempo avrebbe perso efficacia o comunque non sarebbe più eseguibile. La parte intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il decreto di espulsione non è soggetto a un termine di decadenza e non perde efficacia per il solo decorso del tempo, ma soltanto con la sua esecuzione. Ha inoltre chiarito che, se l'espulsione non viene eseguita immediatamente, il decreto resta valido ed eseguibile anche mediante trattenimento presso un Centro per il Rimpatrio, purché questo sia convalidato nei termini dell'art. 14 T.U.I. Il giudice di pace aveva quindi correttamente applicato tale principio. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato e la materia è stata dichiarata esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
unico motivo di ricorso per falsa ed erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge
utilizzato come veicolo del motivo di legittimità per denunciare una violazione di legge
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
a seguito di decreto di espulsione, qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 commi 1 e 5-bis nonché quelle dell'art. 13, comma 3
il trattenimento può essere disposto quale misura di esecuzione dell'espulsione quando l'accompagnamento immediato alla frontiera non sia possibile
art. 13, commi 1, 3 e 5-bis, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
richiamato quale disciplina applicabile in caso di esecuzione del decreto di espulsione
regola le modalità di esecuzione dell'espulsione nei casi in cui non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera
art. 14, commi 1-bis, 4 e 5, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
procedimentalizzazione dei termini in base ai quali la domanda amministrativa deve essere vagliata e decisa dall'autorità giudiziaria
stabilisce la disciplina del trattenimento e della convalida giudiziaria nei termini previsti dalla legge
Massime di principio
- Il decreto di espulsione dello straniero non è soggetto a un termine di decadenza e conserva efficacia fino alla sua esecuzione.
- Il mero decorso del tempo tra il decreto di espulsione e i successivi atti esecutivi non rende illegittimo il trattenimento disposto per dare esecuzione all'espulsione, se il procedimento è svolto secondo le forme e i termini dell'art. 14 T.U.I.
- Il trattenimento presso un Centro per il Rimpatrio può legittimamente essere utilizzato come modalità esecutiva dell'espulsione quando l'accompagnamento immediato alla frontiera non sia possibile, sempre previa convalida giudiziaria nei termini di legge.
- In sede di legittimità, la censura fondata sulla violazione di legge è infondata quando il giudice di merito si sia conformato al principio secondo cui l'espulsione rimane eseguibile sino alla sua effettiva esecuzione.
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