Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20693/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza in materia tributaria promosso per ottenere il pagamento di spese e compensi professionali liquidati in una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale. Il Comune, dopo la notifica della sentenza munita di formula esecutiva e della nota spese, non ha eseguito il pagamento entro novanta giorni. Il giudice dell’ottemperanza ha quindi condannato l’ente al pagamento in favore del difensore antistatario. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) ha sostenuto l’inesistenza dei presupposti per l’ottemperanza, assumendo di non essere rimasto inerte perché si era attivato per il pagamento; 2) ha dedotto la violazione del giudicato, lamentando che la CTP avesse condannato al pagamento dell’intero importo pur essendo il professionista solo uno dei due difensori e pretendendo una riduzione al 50%; 3) ha denunciato l’omessa compensazione delle spese di lite in presenza di soccombenza reciproca; 4) ha censurato la mancata condanna del difensore intimato alle spese per il rifiuto di una proposta conciliativa; 5) ha contestato la liquidazione dei compensi professionali, ritenendola parametrata erroneamente e sostenendo che, applicando il D.M. n. 140/2012 per l’attività di assistenza tributaria di un dottore commercialista, il compenso dovuto fosse assai inferiore, fino a Euro 15,00.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e fondato il quinto. Ha quindi cassato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese professionali. Decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha rideterminato l’importo dovuto dal Comune in favore del difensore antistatario in Euro 15,00 per compensi professionali, anziché Euro 530,00 per onorario oltre accessori di legge. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per il limitato accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità processuali.

  • art. 69, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    la Corte esclude che, nel caso concreto, difettassero i presupposti del giudizio di ottemperanza, poiché il pagamento non era avvenuto spontaneamente nel termine previsto.

  • art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992

    se le spese di lite nel processo tributario non sono pagate spontaneamente entro novanta giorni dalla notifica della sentenza, possono essere richieste con ottemperanza senza bisogno di formale costituzione in mora e senza attendere il giudicato.

  • art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato dal ricorrente per denunciare la pretesa violazione del giudicato; la Corte esclude che vi sia stata attribuzione di nuovi diritti o violazione del comando giudiziale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come parametro del giudicato sostanziale; la Corte ritiene non violato il giudicato della sentenza presupposta.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    richiamato in tema di spese del processo tributario; la Corte osserva che la disciplina delle spese è oggi compiutamente regolata dalla norma speciale e che il sindacato di legittimità è limitato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese; la Corte nega la violazione nei capi contestati, salvo la censura sulla liquidazione dei compensi professionali accolta per altra ragione.

  • art. 92, primo comma, c.p.c.

    richiamato sul potere di compensazione delle spese; la Corte afferma che tale valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 15, comma 2 octies, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    qualora una delle due parti abbia formulato una proposta conciliativa non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto delle proposte ad esse effettuata

    la norma non si applica se il riconoscimento ottenuto in giudizio non è inferiore all’offerta conciliativa.

  • art. 28, comma 2, D.M. 10 marzo 2014 n. 140

    in mancanza di disciplina specifica per la liquidazione del compenso del professionista antistatario in un giudizio avente ad oggetto solo spese di lite, si applica in via analogica, prendendo a riferimento l’importo delle spese di cui è chiesto il rimborso.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, una volta cassata parzialmente la sentenza, di decidere direttamente nel merito sulla liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il mancato pagamento spontaneo delle spese di lite entro novanta giorni dalla notifica della sentenza legittima il ricorso al giudizio di ottemperanza senza necessità di preventiva costituzione in mora e senza che occorra attendere il passaggio in giudicato della decisione.
  • La mera attività dell’amministrazione volta a sollecitare o predisporre il pagamento non esclude di per sé la ricorrenza dei presupposti dell’ottemperanza, se il pagamento non sia stato effettivamente eseguito nel termine di legge.
  • Il giudizio di ottemperanza non può essere utilizzato per attribuire diritti nuovi o per alterare il contenuto del giudicato, ma solo per dare attuazione al comando già contenuto nella sentenza presupposta.
  • La scelta del giudice di merito in ordine alla compensazione delle spese rientra nella sua discrezionalità, salvo il limite del divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa.
  • La disciplina speciale delle spese nel processo tributario esclude l’automatica applicazione di regole generali incompatibili, e la clausola sulle proposte conciliative opera solo se la pretesa riconosciuta in giudizio è inferiore all’offerta rifiutata.
  • Quando manchi una disciplina specifica per la liquidazione del compenso del difensore antistatario in un giudizio relativo alle sole spese di lite, è consentita un’applicazione analogica dei parametri professionali, assumendo come base il valore delle spese richieste in rimborso.
  • In sede di legittimità, la Corte può cassare parzialmente e decidere nel merito sulla sola voce di spesa erroneamente liquidata, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.