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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15690/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania che, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., aveva respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. I reati contestati erano quelli previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 e dall'art. 7 d.l. n.152/91 (traffico di sostanze stupefacenti e correlati). Il ricorrente censura la decisione per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla presunta mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari, sostenendo che i fatti risalgono al 2015 e che l'ordinanza impugnata si è limitata a riprodurre la motivazione di un precedente provvedimento del 2017 senza valutare adeguatamente il decorso del tempo e senza indicare fatti attuali che dimostrino il pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate dal ricorrente richiedessero una rivalutazione fattuale delle esigenze cautelari, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito circa la persistenza delle esigenze cautelari, fondata sulla gravità dei fatti (traffico di ingenti quantitativi di cocaina) e sui rapporti stabili con soggetti di elevata caratura criminale nell'ambito della criminalità mafiosa catanese; ha inoltre ritenuto insufficienti le argomentazioni difensive basate sul mero decorso del tempo, sulla collaborazione del correo e sul cambio di contesto territoriale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90

    Norme incriminatrici in materia di stupefacenti; la gravità e l'entità del coinvolgimento in traffici sostanziosi sono state valutate dal giudice di merito quale elemento a sostegno delle esigenze cautelari.

  • art. 7 d.l. n.152/91

    Norma contestata nell'originario capo di imputazione; considerata nel quadro complessivo dei fatti che giustificano la misura cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che disciplina l'appello contro i provvedimenti cautelari; la decisione impugnata è stata resa in sede di appello ex art. 310 e la Cassazione ha verificato la legittimità formale della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma cui si richiama l'obbligo di trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti; la Corte ha ordinato tale trasmissione.

  • art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 546, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per certificare l'impossibilità del Presidente a sottoscrivere e per le formalità di sottoscrizione della sentenza.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è competente a svolgere una nuova valutazione dei fatti o degli indizi: le censure che richiedono rivalutazioni fattuali delle esigenze cautelari sono inammissibili.
  • La mera elencazione del decorso del tempo, senza elementi concreti e recenti che dimostrino la cessazione del pericolo di reiterazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari, non è di per sé sufficiente a ottenere la sostituzione della misura custodiale.
  • La gravità del fatto, l'entità del traffico di stupefacenti e i legami stabili con esponenti della criminalità organizzata costituiscono elementi pregnanti a sostegno della permanenza della custodia cautelare in carcere.
  • Per ottenere la revisione della misura cautelare in sede di merito è necessario proporre elementi nuovi, concreti e attuali (es. prova di cambiamenti reali e verificabili nella condotta, condotte di riparazione effettive, collaborazioni giudiziarie rilevanti e documentate) che il giudice possa valutare senza necessità di ristudiare integralmente il materiale probatorio originario.
  • Proporre ricorso in cassazione per ottenere la riconsiderazione di valutazioni discrezionali di merito espone al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie per la parte ricorrente.

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