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Sentenza

Sentenza n. 799/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino - Sezione Lavoro n. 200/2025, nel giudizio recante n. RG 3688/2023, pubblicata in data 14.02.2025.

Giustizia amministrativa202504462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 200/2025, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per un valore nominale complessivo di euro 1.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 200/2025, pubblicata il 14 febbraio 2025. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a usufruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta per il valore nominale complessivo di euro 1.500,00. La sentenza non è stata impugnata, è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero il 18 febbraio 2025 ai fini dell'esecuzione. È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione abbia dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha chiesto l'assegnazione della Carta elettronica, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve far conseguire concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertata la notifica del titolo, il decorso del termine dilatorio e l'assenza di esecuzione da parte del Ministero, ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato mediante l'accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, imponendogli di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni dalla richiesta del ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sull'importo risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per assicurare l'attuazione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'effettivo adempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce di condanna nei confronti delle amministrazioni costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza; nel caso concreto il termine di 120 giorni era decorso.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • sentenza del Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, n. 200/2025

    Il giudicato civile azionato attribuisce al docente il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per il valore nominale complessivo di euro 1.500,00, e vincola l'Amministrazione alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • La sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando riconosce nei confronti della pubblica amministrazione il diritto del privato a conseguire una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
  • Nel giudizio di ottemperanza l'obbligo dell'Amministrazione non si esaurisce nell'adozione di atti formalmente compatibili con il giudicato, ma consiste nel far conseguire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dal titolo esecutivo.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l'inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza e fino all'effettivo adempimento, anche se tardivo o compiuto dal commissario ad acta.
  • La nomina del commissario ad acta non priva l'Amministrazione del potere di provvedere spontaneamente all'esecuzione del giudicato fino all'effettivo insediamento del commissario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

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