Cassazione Civile, Ordinanza n. 12030/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato in esecuzione di una scrittura transattiva sottoscritta tra le parti: il lavoratore, assunto a tempo indeterminato part-time come esattore, aveva poi impugnato la transazione nei termini di legge. La società, ritenendo venuti meno gli obblighi discendenti dall’accordo impugnato, aveva risolto il rapporto; i giudici di merito hanno qualificato il recesso come licenziamento disciplinare e lo hanno dichiarato illegittimo per mancanza della previa contestazione degli addebiti, applicando la tutela reintegratoria. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2113 c.c., sostenendo che l’impugnazione della transazione aveva caducato il titolo dell’assunzione e che quindi il rapporto poteva essere estromesso senza integrare un licenziamento, tanto meno disciplinare; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 113 c.p.c. e del d.lgs. n. 23 del 2015, sostenendo che, anche a voler ritenere illegittimo il licenziamento disciplinare, la tutela non poteva essere reintegratoria ma solo indennitaria. Il lavoratore, con ricorso incidentale, ha dedotto un error in procedendo per omessa decisione su un’eccezione di inammissibilità di motivi di appello della società e la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali nell’interpretazione della lettera di assunzione e della transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso principale della società: ha affermato che, in assenza di una clausola contrattuale di risoluzione automatica, il rapporto poteva cessare solo mediante licenziamento legittimamente intimato; nella specie il recesso era stato correttamente qualificato come disciplinare e risultava illegittimo perché privo della contestazione degli addebiti, con conseguente inesistenza dell’intero procedimento disciplinare e applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come richiamato dal comma 6. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato inammissibile, perché le censure miravano in sostanza a una diversa lettura degli accordi e non denunciavano specifiche violazioni dei criteri legali di interpretazione. Il giudizio si è concluso con rigetto del ricorso principale, inammissibilità di quello incidentale, compensazione delle spese e rilievo dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2113 c.c.
l’impugnazione della transazione incide sulla validità delle rinunce e transazioni del lavoratore, ma non esime il datore dall’osservanza delle regole che disciplinano il licenziamento quando il recesso sia configurato come atto espulsivo disciplinare.
art. 2126 c.c.
richiamato dalla società come norma applicabile alla fattispecie, ma non accolto come base decisiva della soluzione.
art. 113 c.p.c.
invocato per censurare la decisione sulle conseguenze del licenziamento; la Corte non ha ritenuto la doglianza fondata.
d.lgs. n. 23 del 2015
richiamato dalla società per sostenere l’applicazione di tutela meramente indennitaria; la Corte ha invece applicato la tutela reintegratoria in ragione della disciplina speciale dell’art. 18 l. n. 300 del 1970.
art. 276 c.p.c.
richiamato dal ricorrente incidentale in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di inammissibilità.
art. 1362 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale per contestare l’interpretazione della scrittura di assunzione e degli accordi tra le parti.
artt. 1362 e ss. c.c.
la censura interpretativa è inammissibile se non indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in cosa la motivazione del giudice di merito si ponga in contrasto con essi.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
il radicale difetto di contestazione dell’infrazione rende inesistente l’intero procedimento disciplinare e comporta la tutela reintegratoria.
art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970
richiama l’applicazione della tutela reintegratoria nel caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo.
l. n. 92 del 2012
ha modificato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ma la Corte applica comunque la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento disciplinare privo di contestazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In assenza di una clausola espressa di risoluzione automatica, la cessazione del rapporto di lavoro instaurato in esecuzione di un accordo tra le parti deve comunque avvenire mediante un valido atto di recesso conforme alla disciplina applicabile.
- Se il datore qualifica il recesso come licenziamento disciplinare, deve previamente contestare l’addebito al lavoratore; la totale mancanza della contestazione integra un vizio radicale del procedimento e non una mera irregolarità.
- Il licenziamento disciplinare intimato senza alcuna contestazione degli addebiti è assistito dalla tutela reintegratoria, poiché il difetto assoluto di contestazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento disciplinare.
- La censura in cassazione della interpretazione di un accordo contrattuale è inammissibile se si risolve nella proposta di una diversa lettura del testo, senza indicare specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica e il contrasto tra motivazione e testo negoziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11915/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11918/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11924/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11926/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11927/2024 del 03/05/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 3 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11929/2024 del 03/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →