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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34102/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento del compenso per prestazioni professionali contabili rese in vita dal professionista defunto. Gli eredi hanno agito nei confronti della cliente per ottenere il pagamento del credito; il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il tribunale ha riformato la decisione ritenendo che, a fronte dell'eccezione della debitrice di avere estinto il proprio debito, il creditore avrebbe dovuto avvalersi del giuramento decisorio. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, con un unico motivo, il difetto di motivazione della sentenza di appello, lamentando che il tribunale non avesse spiegato perché la controparte non avesse riconosciuto il debito. La Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la ratio decidendi: il rigetto era fondato sull'assenza del mezzo processuale ritenuto decisivo, cioè il giuramento, poi peraltro rinunciato dalla parte che lo aveva richiesto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non colpisse la vera ragione della decisione impugnata, ossia la statuizione del tribunale secondo cui, in presenza dell'eccezione di estinzione del debito, gli attori avrebbero dovuto attivare il giuramento decisorio; inoltre ha dato atto della rinuncia al giuramento in sede di appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ.

    richiamato quale base del procedimento camerale e della proposta di inammissibilità del relatore.

  • art. 2690 c.c.

    giuramento decisorio ai sensi dell’art. 2690 cc

    citato nel testo della sentenza impugnata come riferimento al giuramento decisorio ritenuto necessario dal tribunale; il richiamo appare nel provvedimento senza che la Corte di cassazione ne sviluppi autonomamente il contenuto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata.
  • La deduzione di un vizio di motivazione non è sufficiente se la decisione di merito è sorretta da una specifica statuizione processuale o probatoria non attaccata dal ricorrente.
  • Quando il giudice di merito ritiene decisivo un mezzo istruttorio o di prova che la parte avrebbe dovuto attivare, la mancata impugnazione di tale passaggio rende il ricorso inidoneo a scardinare la decisione.
  • La rinuncia al mezzo istruttorio richiesto in appello conferma l'irrilevanza, ai fini dell'impugnazione, delle doglianze che presuppongono quel mezzo come ancora utilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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