Sentenza n. 3333/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza n. 676/2025 emessa dal Tribunale di Monza il 22/05/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che aveva ordinato l'accredito di 2.500 euro sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro per cinque anni scolastici e condannato il Ministero ad accreditare complessivamente 2.500 euro sulla Carta elettronica del docente. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale. Il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. La sentenza esecutiva era stata notificata all'indirizzo PEC dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e, alternativamente, era stato utilizzato un indirizzo estratto dal Registro IPA. Il Collegio ha ritenuto che tali notifiche non fossero idonee, poiché il Ministero aveva indicato nel Registro delle PP.AA. uno specifico domicilio digitale per le notificazioni degli atti giudiziari.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile. Il TAR ha affermato che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza quando venga chiesta l'esecuzione di un giudicato avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria, anche se l'adempimento deve avvenire mediante accredito di moneta elettronica. Il termine decorre soltanto dalla valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, presso il domicilio digitale individuato secondo le regole sui pubblici elenchi. In base all'art. 16-ter, d.lgs. 179/2012, il domicilio tratto dal Registro IPA è utilizzabile per notificare atti alle pubbliche amministrazioni solo quando l'indirizzo dell'amministrazione non risulti dal Registro delle PP.AA.; se quest'ultimo contiene un domicilio digitale, la notificazione deve essere eseguita presso l'indirizzo ivi indicato. Nel caso concreto, l'indirizzo PEC del Ministero risultante dal Registro delle PP.AA. era quello del Gabinetto del Ministero, mentre l'indirizzo dell'Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro non individuava il soggetto debitore indicato nel titolo e l'indirizzo estratto dal Registro IPA non era utilizzabile. Poiché la notificazione non era valida, il termine di 120 giorni non aveva iniziato a decorrere e l'azione di ottemperanza era stata proposta prematuramente. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Le spese sono state compensate per la natura meramente formale della difesa dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato proposto quale rimedio per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza relativo a un giudicato che impone il pagamento di somme di denaro, anche tramite accredito su una carta elettronica; la sua decorrenza presuppone la valida notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012, convertito dalla l. 221/2012
in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni [...] è validamente effettuata [...] al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il domicilio digitale risultante dal Registro IPA può essere utilizzato per notificare atti giudiziari a una pubblica amministrazione solo se l'indirizzo dell'amministrazione non è presente nel Registro delle PP.AA.; in caso contrario prevale l'indirizzo inserito nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l'indirizzo individuato ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
La disposizione rinvia ai criteri di individuazione del domicilio digitale previsti dall'art. 16-ter, comma 1-ter, d.l. 179/2012, senza equiparare autonomamente il Registro IPA agli altri pubblici elenchi utilizzabili.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto del docente al beneficio economico della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione; la sentenza non ne esamina direttamente l'applicazione, poiché decide il ricorso per un profilo di ammissibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, anche quando l'adempimento debba avvenire mediante accredito di moneta elettronica.
- Prima di proporre il giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria contenuta in un titolo giudiziale, il creditore deve notificare validamente il titolo esecutivo all'amministrazione debitrice e attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
- Quando un'amministrazione pubblica abbia indicato un domicilio digitale nel Registro delle PP.AA., la notificazione degli atti giudiziari deve essere eseguita presso tale indirizzo; l'indirizzo risultante dal Registro IPA è utilizzabile soltanto in mancanza di un indirizzo dell'amministrazione nel Registro delle PP.AA.
- La notificazione presso un ufficio interno dell'amministrazione diverso dal soggetto pubblico individuato come debitore nel titolo esecutivo non è idonea a far decorrere il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo impedisce la decorrenza del termine dilatorio e determina l'inammissibilità dell'azione di ottemperanza proposta prima del suo compimento.
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