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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10466/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma, da parte del Tribunale di Roma, della liquidazione delle spese di primo grado disposta dal Giudice di pace (€300,00) dopo l'annullamento di una cartella per sanzioni stradali di €1.770,83. I motivi di cassazione denunciavano violazione delle norme sui parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi (D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 37/2018) perché la somma liquidata risultava inferiore ai minimi tabellari e senza quantificazione per fasi; e omessa motivazione circa la compensazione delle spese tra le parti (in particolare nei rapporti con Roma Capitale e la Prefettura di Roma).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi e ha assorbito il terzo (proposto in via condizionata). Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alle censure accolte e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma in persona di altro magistrato anche per decidere sulle spese di legittimità. Inoltre ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in assenza di diversa convenzione, con riferimento ai parametri del DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, il giudice non può liquidare compensi al di sotto dei valori minimi che hanno carattere inderogabile; ha altresì rilevato l'obbligo di motivare adeguatamente la compensazione delle spese tra parti.

Norme richiamate

  • D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018)

    previsione sulle tabelle parametriche con riduzione non oltre il 50% e per la fase istruttoria aumento di regola fino al 100% e diminuzione non oltre il 70%

    I parametri aggiornati dal D.M. 37/2018 introducono soglie minime di riduzione inderogabili: il giudice non può liquidare spese o compensi al di sotto dei valori minimi risultanti dalla massima riduzione percentuale prevista. La possibilità di flessibilità del giudice è quindi limitata.

  • Legge 247/2012, art. 13 (comma 6 e segg.)

    aggiornamento biennale dei parametri mediante decreto ministeriale, applicazione dei parametri in caso di liquidazione giudiziale e in assenza di determinazione scritta dell'onorario

    Rimette al Ministero della Giustizia, d'intesa con il Consiglio Nazionale Forense, l'aggiornamento dei parametri e definisce l'ambito di applicazione dei parametri nelle liquidazioni giudiziali; giustifica la vincolatività dei minimi a fini di trasparenza e tutela dell'equo compenso.

  • Codice di procedura civile (artt. 91, 92, 132; 118 disp. att. c.p.c.)

    Norme processuali richiamate in relazione alla liquidazione delle spese di lite, all'obbligo motivazionale e alle modalità di ripartizione/compensazione delle spese tra le parti; la Corte ha ritenuto omessa la motivazione sulla compensazione disposta in primo grado.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Fondamento della cassazione per violazione di norme processuali e di legge nella motivazione e nella corretta applicazione dei parametri di liquidazione.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 101 TFUE) e TUE (art. 4, par.3)

    Riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE citata in motivazione: la fissazione di minimi tariffari da organi pubblici è compatibile con la normativa UE quando persegua obiettivi di interesse generale e le restrizioni siano proporzionate e limitate al necessario.

Massime di principio

  • Dopo le modifiche del D.M. 37/2018 i parametri ministeriali contemplano soglie minime di riduzione: il giudice non può liquidare compensi o spese sotto tali minimi se non esiste diversa convenzione tra le parti.
  • La liquidazione onnicomprensiva senza distinta quantificazione per fasi può essere censurata se non rispetta i minima tabellari o se manca una motivazione adeguata.
  • La compensazione delle spese tra più parti o rapporti processuali richiede adeguata motivazione; l'omessa motivazione può determinare cassazione e rinvio.
  • Se le parti hanno concordato un compenso diverso per iscritto, prevale l'accordo; in mancanza, si applicano i parametri ministeriali vincolanti per la liquidazione giudiziale.
  • Violazioni delle regole di liquidazione dei compensi e di motivazione sono rimediabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3; quindi i giudici di merito devono rispettare i limiti percentuali e motivare le scelte di compensazione.

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