Sentenza del 05/03/2018 n. 214 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato la comunicazione del Comune relativa al pagamento di euro 52.500,00, quale quota di indennità di esproprio e somme accessorie liquidate in esecuzione di una sentenza della Corte d’Appello, contestando la ritenuta fiscale del 20% pari a euro 10.500,00. Sosteneva che la ritenuta fosse illegittima, soprattutto con riferimento alle somme derivanti da occupazione usurpativa, ritenute di natura risarcitoria e non reddituale. L’Agenzia delle Entrate eccepiva invece l’inammissibilità del ricorso, poiché la comunicazione del Comune non era un atto impositivo autonomamente impugnabile nei confronti dell’Agenzia, e sosteneva comunque la legittimità della ritenuta su tutte le somme, comprese quelle derivanti da occupazione usurpativa o appropriativa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il ricorso originario del contribuente, ritenendo che la comunicazione del Comune, soggetto che aveva materialmente effettuato la ritenuta, non fosse impugnabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente avrebbe dovuto presentare un’istanza di rimborso e, in caso di diniego espresso o tacito, impugnare tale diniego ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La Commissione ha inoltre rilevato che, comunque, la ritenuta del 20% sarebbe stata legittima anche nel merito, poiché la disciplina fiscale delle plusvalenze da espropriazione può applicarsi anche alle somme derivanti da occupazioni usurpative e appropriative. L’appello incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile perché estendeva tardivamente l’oggetto della controversia e introduceva domande nuove in appello. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 600,00 per il primo grado e euro 700,00 per il secondo grado.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa, pur consentendo un’interpretazione estensiva quando l’atto rende conoscibile una pretesa tributaria specifica. Il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di somme è autonomamente impugnabile.
La comunicazione del Comune che anticipa l’effettuazione di una ritenuta non è impugnabile nei confronti dell’Agenzia delle Entrate se l’Agenzia non ha emesso quell’atto. Il contribuente deve prima chiedere il rimborso e poi impugnare l’eventuale diniego espresso o tacito.
Art. 10 del D.Lgs. n. 546/1992
Sono parti nel processo tributario i soggetti che hanno emesso l’atto impugnato o non hanno emesso l’atto richiesto.
La controversia deve essere rivolta contro il soggetto istituzionale competente che ha emesso l’atto o che ha rifiutato il rimborso richiesto; non è sufficiente convenire l’Agenzia delle Entrate quando l’atto contestato è stato emesso o materialmente eseguito da un altro soggetto.
Art. 11, commi 5, 6 e 7, della Legge n. 413/1991
Sono assoggettate a tassazione le plusvalenze e le somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni prive di titolo o dichiarate successivamente illegittime.
La ritenuta del 20% può applicarsi non solo alle espropriazioni formalmente legittime, ma anche alle somme derivanti da occupazioni usurpative o appropriative, quando rappresentano il corrispettivo o la conseguenza economica dell’acquisizione coattiva del bene.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
La proposizione di motivi aggiunti è ammessa nei limiti e secondo le modalità previste dalla norma.
Non è consentito ampliare liberamente l’oggetto della controversia mediante memorie difensive. L’estensione della domanda deve rispettare i presupposti formali dei motivi aggiunti e, secondo la decisione, non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata al rimborso delle spese a favore dell’altra parte.
La soccombenza del contribuente ha comportato la condanna al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Artt. 24, 53 e 97 della Costituzione
Sono richiamati come fondamento dell’interpretazione estensiva degli atti impugnabili e della tutela effettiva del contribuente, ma non consentono di impugnare un atto contro un soggetto diverso da quello che lo ha emesso.
Massime di principio
- Quando si contesta una ritenuta operata da un soggetto pagatore o sostituto d’imposta, occorre verificare chi abbia emesso o materialmente applicato l’atto e indirizzare correttamente la procedura; se non vi è un atto autonomamente impugnabile, la via ordinaria è presentare un’istanza di rimborso e impugnare il diniego espresso o tacito.
- La natura risarcitoria attribuita civilisticamente alle somme non esclude automaticamente la loro rilevanza fiscale: somme collegate a espropriazioni, acquisizioni coattive, occupazioni appropriative o usurpative possono essere tassate se integrano una plusvalenza o rientrano nella disciplina speciale applicabile.
- Nel processo tributario l’oggetto della domanda deve essere definito tempestivamente e con precisione. Non è normalmente possibile estendere la contestazione a ulteriori somme o introdurre nuovi motivi tramite semplici memorie, soprattutto in appello.
- L’impugnazione di un atto formalmente o soggettivamente inidoneo può comportare l’inammissibilità del ricorso senza una decisione piena sul merito; è quindi essenziale individuare l’atto impugnabile, il termine e il soggetto legittimato.
- In caso di soccombenza, il contribuente può essere condannato alle spese di entrambi i gradi di giudizio, anche quando il giudice esamina solo in via subordinata la fondatezza della pretesa fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 76 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 98 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 123 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 196 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 203 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 5 mar 2018Sentenza del 05/03/2018 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →