Sentenza n. 321/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 404/2024 pubblicata in data 19.11.2024 emessa dal Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza n. 404/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro. Il TAR ha rilevato d'ufficio che le procure conferite individualmente su fogli separati non indicavano la parte nei cui confronti esercitare l'azione, l'autorità giudiziaria da adire, la sentenza da ottemperare, né specificavano che il mandato riguardasse un giudizio di ottemperanza, facendo generico riferimento al "presente procedimento". È stata quindi contestata, sotto il profilo processuale, la mancanza di una procura speciale idonea ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), c.p.a., ritenendo che la procura speciale costituisca un elemento essenziale per la proposizione del ricorso e che, nel caso concreto, le procure non consentissero di individuare la specifica lite giudiziale. Il giudice ha richiamato il principio secondo cui la specialità della procura può risultare dal suo contenuto oppure dalla sua apposizione in calce o a margine del ricorso; tale condizione non ricorreva, poiché le procure erano su foglio separato e prive di riferimenti identificativi alla controversia. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituita l'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
conferimento al difensore che sottoscrive il ricorso di una procura speciale
La proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo richiede una procura speciale riferita a una singola e determinata lite giudiziale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Consente di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per la mancanza di un elemento essenziale, quale una procura speciale idonea.
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale disciplina dell'azione di ottemperanza; il ricorso non è stato tuttavia esaminato nel merito per il difetto della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura rilasciata al difensore deve essere speciale, cioè riferita a una singola e determinata lite giudiziale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a.
- Quando la procura è conferita su foglio separato, il suo contenuto deve consentire di individuare la specifica controversia; non è sufficiente il generico riferimento al "presente procedimento" se non sono indicati, in modo riconoscibile, almeno l'autorità giudiziaria, la controparte o l'atto o sentenza oggetto dell'azione.
- La mancanza dei requisiti minimi della procura speciale integra il difetto di un elemento essenziale del ricorso e comporta la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), c.p.a.
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