Cassazione Civile, Sentenza n. 35919/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società Gaia aveva richiesto il rimborso IRES per l'agevolazione cd. "Tremonti Ambiente" (art. 6, commi 13-19 L. 388/2000) relativa a investimenti in cinque impianti fotovoltaici (anni 2010-2014). La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto il ricorso della società ritenendo: a) che l'abrogazione della norma (d.l. 83/2012 conv. L. 134/2012) non escludesse gli investimenti realizzati entro il 25/06/2012; b) che l'agevolazione fosse applicabile anche ad imprese di scopo costituite per produrre e vendere energia a terzi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione prospettando quattro motivi: irretroattività/operatività dell'abrogazione, errata interpretazione circa l'applicabilità alle imprese di scopo, vizi motivazionali e contestazioni sulla perizia e sul quantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sull'abrogazione: l'agevolazione Tremonti Ambiente si fruisce in dichiarazione e l'abrogazione del 26/06/2012 non opera per investimenti realizzati entro il 25/06/2012; pertanto la mancata istanza amministrativa non comporta perdita automatica del diritto (possibilità di integrativa o istanza di rimborso). Ha però accolto il secondo motivo: l'agevolazione spetta solo per investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice (inerenza), e non è riconoscibile alle imprese di scopo il cui oggetto esclusivo sia la produzione e vendita di energia a terzi. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso originario della società (vittoria dell'Agenzia). Le spese di merito compensate; spese di cassazione a carico della controricorrente.
Norme richiamate
legge n. 388 del 2000, art. 6, commi 13-19
"La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali... non concorre a formare il reddito imponibile"; "Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale."
La Corte interpreta la norma come riconoscimento della detassazione solo per investimenti finalizzati a prevenire/ridurre/riparare danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice (requisito di inerenza).
decreto-legge n. 83 del 2012, art. 23, commi 7 e 11, conv. nella l. n. 134 del 2012
"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1..."; comma 11: "I procedimenti avviati in data anteriore... sono disciplinati... fino alla loro definizione dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1".
L'abrogazione riguarda le disposizioni elencate; tuttavia la Corte chiarisce che, essendo l'agevolazione fruibile in dichiarazione (non tramite procedimento amministrativo), la salvezza opera per gli investimenti realizzati entro il 25/06/2012.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
disciplina la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso tributi; la Corte conferma che, in mancanza di indicazione in dichiarazione, è possibile proporre istanza di rimborso ai sensi di tale norma.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis
Consente la presentazione della dichiarazione integrativa; la Corte ricorda che la fruizione dell'agevolazione può avvenire "ora per allora" tramite integrativa, come indicato anche dalla prassi dell'Agenzia.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 107-109) / Trattato CEE (artt. 87-89)
La Corte richiam a il rischio che un'interpretazione estensiva (concedere l'agevolazione a imprese il cui oggetto sociale è l'attività di prevenzione/riparazione ambientale) possa configurare un aiuto di Stato incompatibile con le regole UE; ciò giustifica un'interpretazione restrittiva dell'agevolazione.
Massime di principio
- L'agevolazione "Tremonti Ambiente" si applica solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all'attività svolta dall'impresa che effettua l'investimento (requisito di inerenza).
- Le "imprese di scopo" costituite esclusivamente per produrre e vendere energia a terzi non rientrano nel perimetro dell'agevolazione: non si considera che subiscano danni ambientali inerenti alla loro attività suscettibili di detassazione.
- L'abrogazione normativa intervenuta con d.l. 83/2012 non preclude il diritto al beneficio per investimenti realizzati entro il 25/06/2012; il beneficio si fruisce in sede di dichiarazione e può essere recuperato tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
- Poiché le agevolazioni fiscali sono di interpretazione restrittiva, il requisito dell'inerenza e la conformità al diritto UE (divieto di aiuti di Stato non notificati/compatibili) vanno valutati con rigore.
- In caso di contestazioni sul quantum dell'agevolazione il contribuente deve documentare adeguatamente la componente ambientale dell'investimento (perizia con approccio incrementale); l'Amministrazione, ove esprima un "silenzio rifiuto", deve specificamente contestare i rilievi tecnici per precludere l'emendabilità della dichiarazione.
- Se non esiste un procedimento amministrativo volto a concedere l'agevolazione, la mancata indicazione in dichiarazione non costituisce necessariamente perdita del diritto: sono possibili integrativa e rimborso nei termini previsti dalla normativa.
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