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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35919/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società Gaia aveva richiesto il rimborso IRES per l'agevolazione cd. "Tremonti Ambiente" (art. 6, commi 13-19 L. 388/2000) relativa a investimenti in cinque impianti fotovoltaici (anni 2010-2014). La Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano aveva accolto il ricorso della società ritenendo: a) che l'abrogazione della norma (d.l. 83/2012 conv. L. 134/2012) non escludesse gli investimenti realizzati entro il 25/06/2012; b) che l'agevolazione fosse applicabile anche ad imprese di scopo costituite per produrre e vendere energia a terzi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione prospettando quattro motivi: irretroattività/operatività dell'abrogazione, errata interpretazione circa l'applicabilità alle imprese di scopo, vizi motivazionali e contestazioni sulla perizia e sul quantum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo sull'abrogazione: l'agevolazione Tremonti Ambiente si fruisce in dichiarazione e l'abrogazione del 26/06/2012 non opera per investimenti realizzati entro il 25/06/2012; pertanto la mancata istanza amministrativa non comporta perdita automatica del diritto (possibilità di integrativa o istanza di rimborso). Ha però accolto il secondo motivo: l'agevolazione spetta solo per investimenti necessari a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all'attività dell'impresa investitrice (inerenza), e non è riconoscibile alle imprese di scopo il cui oggetto esclusivo sia la produzione e vendita di energia a terzi. Conseguentemente la sentenza della CTR è cassata e, decidendo nel merito, la Cassazione ha rigettato il ricorso originario della società (vittoria dell'Agenzia). Le spese di merito compensate; spese di cassazione a carico della controricorrente.

Norme richiamate

  • legge n. 388 del 2000, art. 6, commi 13-19

    "La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali... non concorre a formare il reddito imponibile"; "Per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali... necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente... Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale."

    La Corte interpreta la norma come riconoscimento della detassazione solo per investimenti finalizzati a prevenire/ridurre/riparare danni all'ambiente inerenti all'attività dell'impresa investitrice (requisito di inerenza).

  • decreto-legge n. 83 del 2012, art. 23, commi 7 e 11, conv. nella l. n. 134 del 2012

    "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1..."; comma 11: "I procedimenti avviati in data anteriore... sono disciplinati... fino alla loro definizione dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1".

    L'abrogazione riguarda le disposizioni elencate; tuttavia la Corte chiarisce che, essendo l'agevolazione fruibile in dichiarazione (non tramite procedimento amministrativo), la salvezza opera per gli investimenti realizzati entro il 25/06/2012.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    disciplina la possibilità per il contribuente di chiedere il rimborso tributi; la Corte conferma che, in mancanza di indicazione in dichiarazione, è possibile proporre istanza di rimborso ai sensi di tale norma.

  • D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8-bis

    Consente la presentazione della dichiarazione integrativa; la Corte ricorda che la fruizione dell'agevolazione può avvenire "ora per allora" tramite integrativa, come indicato anche dalla prassi dell'Agenzia.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 107-109) / Trattato CEE (artt. 87-89)

    La Corte richiam a il rischio che un'interpretazione estensiva (concedere l'agevolazione a imprese il cui oggetto sociale è l'attività di prevenzione/riparazione ambientale) possa configurare un aiuto di Stato incompatibile con le regole UE; ciò giustifica un'interpretazione restrittiva dell'agevolazione.

Massime di principio

  • L'agevolazione "Tremonti Ambiente" si applica solo agli investimenti volti a prevenire, ridurre o riparare danni ambientali inerenti all'attività svolta dall'impresa che effettua l'investimento (requisito di inerenza).
  • Le "imprese di scopo" costituite esclusivamente per produrre e vendere energia a terzi non rientrano nel perimetro dell'agevolazione: non si considera che subiscano danni ambientali inerenti alla loro attività suscettibili di detassazione.
  • L'abrogazione normativa intervenuta con d.l. 83/2012 non preclude il diritto al beneficio per investimenti realizzati entro il 25/06/2012; il beneficio si fruisce in sede di dichiarazione e può essere recuperato tramite dichiarazione integrativa o istanza di rimborso.
  • Poiché le agevolazioni fiscali sono di interpretazione restrittiva, il requisito dell'inerenza e la conformità al diritto UE (divieto di aiuti di Stato non notificati/compatibili) vanno valutati con rigore.
  • In caso di contestazioni sul quantum dell'agevolazione il contribuente deve documentare adeguatamente la componente ambientale dell'investimento (perizia con approccio incrementale); l'Amministrazione, ove esprima un "silenzio rifiuto", deve specificamente contestare i rilievi tecnici per precludere l'emendabilità della dichiarazione.
  • Se non esiste un procedimento amministrativo volto a concedere l'agevolazione, la mancata indicazione in dichiarazione non costituisce necessariamente perdita del diritto: sono possibili integrativa e rimborso nei termini previsti dalla normativa.

Testo integrale

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