Sentenza n. 2974/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2046 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuo di € 500 per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2046 del 7 maggio 2025, notificata al Ministero il 9 maggio 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500 mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e aveva condannato il Ministero ad attribuirglielo per l’anno scolastico 2024/2025. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali, la ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato il mancato adempimento dell’obbligo imposto dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, attribuendo il beneficio della carta docente entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare entro i 60 giorni successivi alla comunicazione dell’inadempimento da parte della ricorrente. Il commissario dovrà adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti, senza compenso. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora richiesta, in ragione dell’esiguità dell’importo, riservandone l’eventuale applicazione su istanza della ricorrente in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori e con distrazione a favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di €500,00 annui tramite la “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Tribunale del lavoro e la cui attribuzione il Ministero è tenuto a eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo
Il termine per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali era decorso inutilmente prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.
art. 114, comma 2, c.p.a.
fissazione di una somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato
La penalità di mora può essere disposta nel giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti allo stato i presupposti, in ragione dell’esiguità dell’importo, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza.
art. 114 c.p.a.
ricorso per l’ottemperanza
Consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
art. 93 c.p.c.
distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Ha costituito il fondamento della distrazione delle spese di lite a favore del difensore della ricorrente.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Richiamato ai fini della rifusione dell’eventuale contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato impone a un’amministrazione l’attribuzione di un beneficio determinato e l’amministrazione non contesta il mancato adempimento, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- La nomina di un commissario ad acta può essere affidata a un dirigente o funzionario pubblico competente nella gestione della spesa oggetto dell’adempimento; in tal caso non è dovuto un compenso per le funzioni commissariali.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere necessariamente disposta quando l’importo oggetto dell’obbligo è esiguo; il giudice può riservarne l’eventuale applicazione a una fase successiva, qualora persista l’inottemperanza.
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