Sentenza n. 1253/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del rapporto informativo n. 57 della Legione Carabinieri Campania – Reparto Servizi Magistratura Napoli – Sezione Tribunali del 2 agosto 2022 relativo al periodo di valutazione 1^ agosto 2021 - 7 marzo 2022, compilato per “fine servizio per aggregazione ad altro comando”, notificato al ricorrente in data 20 settembre 2022; - dei giudizi analitici, dei giudizi del compilatore e del revisore riportati nell'impugnato rapporto informativo n. 57 datato 2 agosto 2022, relativo al periodo di valutazione 1^ agosto 2021 - 7 marzo 2022; - di ogni altro atto e/o provvedimento, anche se non conosciuto, presupposto o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rapporto informativo n. 57 relativo al periodo 1° agosto 2021 - 7 marzo 2022, recante la qualifica finale di "quasi sufficiente"
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo redatto per la cessazione del servizio presso il Reparto Servizi Magistratura Carabinieri di Napoli e il trasferimento ad altro comando, deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e irragionevolezza, sostenendo che il giudizio di "quasi sufficiente" non fosse sorretto da dati adeguati e che i superiori gerarchici non avessero mai formulato rilievi sul suo operato. Con il secondo ha dedotto la carenza di obiettività dei valutatori, ricollegandola al contesto conflittuale, al trasferimento ad altra sede, agli esposti presentati contro i valutatori e all'impugnazione delle precedenti schede valutative, che a suo avviso sarebbero state redatte allo scopo di dequalificarlo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che, nella documentazione caratteristica militare, la motivazione del giudizio complessivo e della qualifica finale è normalmente insita nel rapporto di armonia e consequenzialità con le singole voci analitiche, senza necessità di un'elencazione puntuale dei fatti e delle circostanze della carriera o di indicare episodi conformi al giudizio espresso. Un onere motivazionale più intenso può sorgere in presenza di discordanza tra compilatore e revisore o di una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata rispetto a qualifiche costanti precedenti. Tale situazione non ricorreva, poiché nella precedente valutazione il ricorrente aveva già riportato il giudizio di "inferiore alla media". La mera contestazione della valutazione, non accompagnata da circostanze specifiche idonee a dimostrare un travisamento dei fatti, non integra difetto di istruttoria o motivazione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha escluso che l'impugnazione di precedenti schede valutative, anche quando abbia condotto al loro annullamento, determini automaticamente l'incompatibilità o l'assenza di obiettività del compilatore e del revisore della successiva scheda. Diversamente, il militare potrebbe sottrarsi alla valutazione del superiore gerarchico mediante la proposizione del ricorso e verrebbe compromessa l'esigenza che la valutazione sia effettuata da chi conosce direttamente il servizio e il rendimento dell'interessato. Anche l'esistenza di tensioni pregresse non comporta di per sé un obbligo di astensione né prova la parzialità dei valutatori. L'eventuale violazione dell'obiettività deve essere dimostrata attraverso un concreto travisamento dei fatti, nel quadro dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'amministrazione nelle valutazioni caratteristiche militari; nel caso concreto tale travisamento non è stato ravvisato. Le spese sono state compensate per giusti motivi connessi alla risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione allo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati unitamente alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella documentazione caratteristica dei militari, la motivazione del giudizio complessivo e della qualifica finale è normalmente ricavabile dalle voci analitiche interne, quando tra queste e il giudizio finale sussista un rapporto coerente di armonia e consequenzialità; non è necessario elencare analiticamente tutti i fatti della carriera né indicare episodi conformi al giudizio espresso.
- Un obbligo di motivazione più specifica nella valutazione caratteristica militare può sussistere quando vi siano discordanza tra compilatore e revisore oppure una riduzione considerevole, apprezzabile e inopinata rispetto a qualifiche precedenti costanti; tale obbligo non opera quando la precedente valutazione era già meno favorevole.
- La mera contestazione della valutazione caratteristica, senza l'indicazione di circostanze specifiche idonee a dimostrare il travisamento dei fatti, non è sufficiente a provare difetto di istruttoria o di motivazione.
- L'impugnazione di precedenti schede valutative, anche se conclusasi con il loro annullamento, non determina automaticamente l'incompatibilità dei superiori gerarchici chiamati a redigere una successiva valutazione. La parzialità deve essere dimostrata attraverso elementi concreti, riconducibili almeno a un effettivo travisamento dei fatti, tenendo conto dell'ampia discrezionalità dell'amministrazione nelle valutazioni caratteristiche militari.
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