Cassazione Penale, Ordinanza n. 01578/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che l'omessa liquidazione delle spese non costituisse un errore materiale emendabile, ma una statuizione con contenuto valutativo e discrezionale, estranea al rimedio richiesto e devoluta al giudice del rinvio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Le parti civili ricorrenti hanno chiesto la correzione di un preteso errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di cassazione n. 30602/2025, assumendo che nel dispositivo fosse stata omessa la liquidazione delle spese processuali relative al giudizio di cassazione. La richiesta nasceva nel contesto di una pronuncia che aveva disposto l'annullamento con rinvio per alcuni capi e dichiarato inammissibili gli altri ricorsi delle parti civili. La difesa delle ricorrenti ha anche osservato che non era stato citato un responsabile civile che aveva partecipato ai giudizi di merito in duplice veste. La Corte ha però ritenuto che la questione non integrasse un mero errore materiale, ma implicasse una valutazione discrezionale sulla fondatezza della domanda e sul regolamento delle spese, dunque rimessa al giudice di rinvio.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile solo quando l'inesattezza sia meramente formale e non richieda alcuna valutazione di merito o discrezionale.
- Non può essere chiesta con il rimedio della correzione la revisione di una statuizione che presupponga il giudizio sulla fondatezza della domanda o sul regolamento delle spese, poiché in tal caso la questione appartiene alla competenza del giudice del rinvio.
- Quando la pronuncia impugnata abbia già disposto l'annullamento con rinvio su alcuni capi e la questione dedotta attenga a profili collegati alla soccombenza, il relativo esame non è riconducibile all'errore materiale ma alla decisione di merito processuale.
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