Sentenza n. 327/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 535/2024 in data 2 dicembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro n. 535/2024, passata in giudicato, relativa all’accredito della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza n. 535/2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. La sentenza civile aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente, alle condizioni previste per il personale di ruolo, per l’importo complessivo di euro 2.500,00 riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha dedotto che, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero in data 8 aprile 2025, l’amministrazione non aveva eseguito quanto statuito. Ha chiesto l’ordine di accredito delle somme sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. Il giudice ha inoltre esaminato la validità, nel giudizio di ottemperanza, della procura conferita al difensore per il giudizio civile, rilevando che essa si estendeva a ogni stato e grado del procedimento e comprendeva anche il processo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inadempimento dell’amministrazione. Ha rilevato che era decorso anche il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato e di provvedere agli adempimenti imposti dalla sentenza civile entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia amministrativa. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, prevedendo che intervenisse entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata accolta anche la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: il Ministero dovrà corrispondere una somma pari agli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, calcolati dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione sostitutiva del commissario. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia dato adempimento.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine, nominare un commissario ad acta e adottare la misura pecuniaria prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione è stata determinata negli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o sostitutivo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima della proposizione dell’azione esecutiva; il termine decorre dalla notificazione della sentenza a un domicilio digitale idoneo dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del beneficio della carta docente riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, da eseguire mediante accredito alla ricorrente secondo le regole previste per il personale di ruolo.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione a una prestazione determinata, anche quando la prestazione abbia contenuto pecuniario o consista nell’accredito di un beneficio amministrativo.
- Prima di proporre l’azione di esecuzione nei confronti dello Stato deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; il termine decorre dalla notificazione della sentenza a un indirizzo PEC idoneo quale domicilio digitale dell’amministrazione destinataria.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell’amministrazione e l’assenza di contestazioni, unitamente alla documentazione del giudicato e dell’inadempimento, consentono di ritenere comprovata l’omessa esecuzione, quando gli elementi documentali prodotti siano sufficienti.
- La procura alle liti rilasciata per il giudizio civile, se estesa a ogni stato e grado del procedimento, può attribuire al difensore lo ius postulandi anche nel giudizio di ottemperanza relativo all’esecuzione della condanna pronunciata dal giudice ordinario.
- Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il giudice dell’ottemperanza può determinare una somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato, parametrandola agli interessi legali sull’importo dovuto e facendola decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice e, in tal caso, può escludere il riconoscimento di un compenso per l’attività commissariale.
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