Sentenza del 25/01/2019 n. 2135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il recupero dell’IVA relativa ai compensi percepiti dal professionista negli anni d’imposta 1999-2003 per prestazioni di progettazione e realizzazione degli uffici giudiziari di Salerno, eseguite per il Comune di Salerno. La CTR aveva annullato la decisione della Commissione tributaria provinciale e rimesso la causa al primo giudice, ritenendo necessaria la partecipazione del Comune al processo, in quanto parte della convenzione che prevedeva il pagamento del compenso senza IVA. L’Agenzia delle entrate ha contestato tale impostazione, sostenendo che tra professionista e committente non sussisteva litisconsorzio necessario, poiché le rispettive posizioni IVA erano autonome e distinte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia delle entrate e dichiarato assorbito il terzo. Ha stabilito che la controversia non coinvolgeva inscindibilmente più soggetti e che il Comune non era litisconsorte necessario: l’eventuale errore nell’applicazione della disciplina IVA o nell’accordo relativo al versamento dell’imposta riguarda il merito della pretesa tributaria, non la validità del contraddittorio. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La questione del ne bis in idem sollevata dal contribuente è stata dichiarata inammissibile perché proposta tardivamente e comunque implicante nuovi accertamenti di fatto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 14, comma 1
l’oggetto del ricorso riguardi "inscindibilmente più soggetti"
Il litisconsorzio necessario nel processo tributario ricorre solo quando la controversia riguarda un rapporto o un atto unitario, tale da rendere inscindibili le posizioni di più soggetti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lettera b
La disposizione disciplina la rimessione della causa al giudice di primo grado quando il contraddittorio non sia stato correttamente instaurato; tuttavia, nel caso concreto, non vi era una situazione di litisconsorzio necessario.
Artt. 102, 107 e 354 c.p.c.
Le norme sul litisconsorzio necessario, sulla chiamata del terzo e sulla rimessione della causa al primo giudice non erano applicabili, perché la posizione IVA del Comune e quella del professionista non erano inscindibili.
D.P.R. n. 633/1972, art. 17-ter
La disciplina dello split payment separa il pagamento dell’IVA dal pagamento del compenso al prestatore, ma non elimina l’autonomia delle rispettive posizioni tributarie né determina automaticamente un litisconsorzio necessario.
Direttiva 2006/112/CE, art. 9
si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica
Il prestatore professionale è soggetto passivo IVA e risponde degli obblighi connessi alla fatturazione e al versamento dell’imposta; il committente, se soggetto passivo, mantiene una posizione autonoma.
L. n. 190/2004, art. 1, comma 629, lettera b
La norma ha introdotto nel sistema italiano lo split payment mediante l’inserimento dell’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.
Art. 370 c.p.c.
Il controricorso deve essere notificato e depositato nei termini previsti; in mancanza, la parte non è regolarmente costituita e la memoria successiva è irricevibile.
Art. 378 c.p.c.
La memoria depositata in vista dell’udienza non può sanare la mancata costituzione nei termini né introdurre validamente questioni nuove.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA, committente e prestatore d’opera hanno normalmente obblighi e posizioni tributarie autonome: la controversia contro uno di essi non richiede automaticamente la partecipazione dell’altro.
- L’esistenza di una convenzione contrattuale che stabilisca chi sostiene o versa l’IVA non modifica, di per sé, le regole processuali sul litisconsorzio necessario; l’eventuale errata applicazione dell’accordo è una questione di merito.
- Anche quando il committente è un ente pubblico o opera un meccanismo assimilabile allo split payment, ciò non rende necessariamente inscindibili le posizioni processuali dei soggetti coinvolti.
- Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la decisione deve riguardare unitariamente e necessariamente più posizioni soggettive, come nei casi in cui l’accertamento abbia elementi comuni e non separabili.
- Una parte interessata può eventualmente intervenire volontariamente o essere chiamata nel processo, ma tale interesse non equivale alla necessità di partecipazione prevista per il litisconsorzio necessario.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni che richiedano nuovi accertamenti di fatto, come la verifica concreta del ne bis in idem tra procedimento tributario e procedimento penale.
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