Cassazione Penale, Sentenza n. 17139/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
De Luca impugna la conferma della condanna per furto aggravato (artt. 624-bis e 625, n.2, c.p.) censurando: 1) insufficienza e contraddittorietà delle intercettazioni che non proverebbero il suo coinvolgimento né uno spostamento dalla propria abitazione; 2) assoluzione dei coimputati, che renderebbe irragionevole la sua qualificazione come presunto mandante; 3) ammissione dell'imputato di avere acquistato i beni da terzi (persone di etnia rom), che fornirebbe una spiegazione alternativa; 4) mancanza di precisione sull'orario del fatto e assenza di prova del possesso dei furgoni rubati da parte dei coimputati; 5) contestata compatibilità della cesoia sequestrata con i tagli sui cavi di rame, senza che fosse disposta una perizia; 6) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione del luogo del fatto come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis e relativamente all'aggravante di cui all'art. 625, n.2, nonché al relativo impatto sul calcolo della pena e della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame. La Corte di legittimità ha censurato la motivazione della Corte territoriale perché apodittica rispetto alla qualificazione della sede della Tecno Polimer s.r.l. come "privata dimora", richiamando i criteri giurisprudenziali che richiedono una valutazione caso per caso sui luoghi di lavoro considerabili come privata dimora (luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso). Gli altri motivi sono stati assorbiti dalla decisione.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma sul furto in abitazione/privata dimora; la Corte richiama il principio che per applicare l'art. 624-bis il luogo deve essere destinato non occasionalmente ad atti della vita privata e non accessibile al pubblico senza consenso
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante contestata con riferimento alla commissione del furto in luogo qualificato come privata dimora; la Corte ha ritenuto che la qualificazione del luogo non sia stata adeguatamente motivata, incidendo anche sulla valutazione dell'aggravante
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di valutazione degli elementi indiziari; la questione relativa a gravità, concordanza e precisione degli indizi è stata comunque assorbita dalla censura sulla qualificazione del luogo
art. 533 cod. proc. pen.
Invocato in relazione al vizio di motivazione del giudizio di merito; la Cassazione ha rilevato carenza motivazionale sulla qualificazione della sede aziendale come privata dimora
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di deduzione dei motivi in cassazione (ambito dei motivi per essere ammessi); la Corte ha comunque esaminato il motivo ritenuto decisivo
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017 (giurisprudenza di legittimità citata)
Precedente richiamato per definire la nozione di privata dimora: includono i luoghi di lavoro non occasionali dove si svolgono atti della vita privata e che non sono aperti al pubblico né accessibili a terzi senza consenso; la Cassazione rammenta che l'applicazione richiede valutazione concreta "caso per caso"
Massime di principio
- La qualificazione di un luogo di lavoro come "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis richiede motivazione specifica e valutazione caso per caso: deve emergere che nel luogo si svolgono in modo non occasionale atti della vita privata e che il luogo non è aperto al pubblico né accessibile a terzi senza consenso
- Se la motivazione del giudice di merito si limita ad affermazioni apodittiche sulla natura del luogo (es.: definirlo "privata dimora" senza argomentare), la Cassazione può annullare per carenza motivazionale e rinviare per nuovo esame
- La presenza di elementi indiziari richiede che essi rispondano ai requisiti di gravità, concordanza e precisione; in assenza di adeguata spiegazione o di perizie tecniche su elementi materiali significativi (es. compatibilità di strumenti sequestrati con i segni sui beni), la valutazione probatoria può essere vulnerabile
- L'assoluzione dei coimputati non esclude automaticamente la responsabilità di un altro imputato, ma impone al giudice di motivare come, in presenza di esecutori non condannati, possa ritenersi provata la responsabilità del presunto mandante
- La contestazione di aggravanti connesse alla qualificazione del luogo (es. aggravante di cui all'art. 625, n.2) dipende strettamente da una corretta qualificazione del luogo stesso; se questa è viziata, l'incidenza dell'aggravante sulla pena e sulla prescrizione deve essere riconsiderata dal giudice di merito
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