Cassazione Penale, Sentenza n. 38406/2025 del 26/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per ricusazione proposto dall'avvocato Massimo Mercurelli in nome di Federico Argenziano nei confronti del dott. Filippo Steidl: si contestava la soggezione del magistrato a giudicare nuovamente sulla medesima questione di diritto (in particolare sull'inutilizzabilità delle prove) già risolta in un precedente provvedimento datato 17/12/2024, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto che la ricusazione sia rimedio eccezionale e vada interpretata in modo tassativo e letterale; che la manifestazione del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, co.1, lett. b), c.p.p. richiede un'esternazione priva di necessità funzionale e al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione che nel caso di specie non sussisteva; inoltre il fatto che un magistrato debba decidere in sede cautelare le medesime questioni di diritto già trattate non comporta di per sé incompatibilità. Procedendo in tal senso la Corte ha anche confermato la possibilità di delibazione preliminare e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina della ricusazione (principio di tassatività e interpretazione letterale)
La ricusazione è rimedio eccezionale; i casi, le formalità e i termini sono tassativi e non ammettono applicazione analogica né estensioni interpretative.
art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Per integrare il vizio ai sensi di questa norma occorre che la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti sia stata espressa senza necessità funzionale e al di fuori dell'esercizio delle funzioni nella specifica fase procedimentale; pronunce o decisioni precedenti nell'ambito dell'attività giurisdizionale non costituiscono automaticamente causa di ricusazione.
art. 623, lett. a), cod. proc. pen.
La norma non impone che i componenti del collegio siano diversi quando si esamina un rinvio dopo annullamento; il procedimento incidentale non equivale a un accertamento sul merito tale da creare incompatibilità automatica.
Massime di principio
- La ricusazione è rimedio eccezionale e va interpretata in modo restrittivo e letterale: non sono ammesse estensioni analogiche dei casi previsti.
- La mera precedente pronuncia di un magistrato su questioni di diritto non costituisce di per sé motivo di ricusazione se quella esternazione è collegata all'esercizio delle sue funzioni nella fase procedimentale pertinente.
- Per integrare il vizio previsto dall'art. 37, co.1, lett. b) c.p.p. è necessaria un'esternazione della convinzione del giudice priva di qualsiasi necessità funzionale rispetto alle sue funzioni giudiziarie.
- Nei procedimenti di riesame o in sede cautelare non è richiesto che i componenti del collegio siano diversi da quelli che hanno adottato il precedente provvedimento, salvo specifiche e gravi ragioni che escano dall'ambito dell'attività giudiziaria.
- Se la richiesta di ricusazione è manifestamente infondata, può essere dichiarata inammissibile de plano e il ricorrente può essere sanzionato con condanna alle spese e ammenda.
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