Cassazione Penale, Sentenza n. 10559/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per nullità la sentenza di appello perché il decreto di citazione in appello per l'udienza del 04/07/2025 era stato notificato soltanto al difensore d'ufficio originario (Avv. Paolo Arduini) e non al nuovo difensore di fiducia nominato dall'imputato (Avv. Filippo Arcidiacono). La difesa sostiene che la nomina del nuovo difensore, comunicata successivamente tramite PEC, non è stata ricevuta dalla cancelleria competente; pertanto l'appello è stato trattato e deciso in rito camerale senza la presenza delle parti, determinando la nullità dell'udienza e della sentenza di appello. In aggiunta si deduce che la nomina depositata via PEC era priva della sottoscrizione digitale richiesta dalla normativa transitoria sul processo telematico, rendendo il deposito inefficace.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Motivazione: la notifica del decreto di citazione risultava regolarmente effettuata all'imputato e al difensore d'ufficio; la nomina del nuovo difensore non risulta negli atti trasmessi dalla Corte di appello e la PEC con la nomina era stata inviata a un indirizzo attribuito all'ufficio ma non alla sezione specifica incaricata, con il risultato che la trasmissione alla cancelleria competente non è avvenuta. Alla luce della giurisprudenza, l'invio a casella PEC diversa ma sempre dell'ufficio ricade sul rischio della parte che invia; pertanto, ove la parte ha concorso a dare causa alla mancata notificazione/trasmissione (qui: invio a indirizzo non pertinente e deposito senza sottoscrizione digitale), opera l'art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che esclude la possibilità di eccepire la nullità. Inoltre la nomina via PEC risultava priva della sottoscrizione digitale richiesta quando l'atto riguarda un'impugnazione, rendendola ulteriormente irregolare. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata in € 3.000,00.
Norme richiamate
Codice penale, art. 640
Norma sostanziale che disciplina il reato di truffa; applicata per la condanna dell'imputato per avere indotto l'acquirente a consegnare denaro senza prestare la mercede (consegna della lavatrice).
Codice penale, art. 61 n. 5
Riferimento alle circostanze aggravanti o attenuanti applicate (nel caso attenuanti generiche equivalenti alla recidiva sono state concesse in sede di merito).
Codice di procedura penale, art. 606 lett. c)
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo a error in procedendo; il ricorrente ha dedotto violazione di legge processuale sulla notifica e trattazione dell'appello.
Codice di procedura penale, art. 182 comma 1
Applicato per escludere la rilevabilità della nullità quando chi la eccepisce vi ha dato causa o ha concorso a darvi causa; la Corte ha ritenuto che l'invio della nomina a PEC non pertinente e la carenza di sottoscrizione digitale integrino tale concorso di responsabilità del ricorrente.
Decreto legislativo 10/10/2022 n. 150, art. 87-bis
Normativa transitoria sul deposito telematico: consente il deposito via PEC ma richiede il deposito presso gli indirizzi PEC specificamente assegnati e, quando l'atto riguarda un'impugnazione, la sottoscrizione digitale del difensore e l'indicazione degli allegati; la sentenza rileva che il deposito della nomina non rispettava tali requisiti (indirizzo PEC non corrispondente alla sezione competente e mancanza di sottoscrizione digitale).
Codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis e ss.
Norme che regolano il rito camerale e la trattazione scritta degli appelli; richiamate per spiegare che l'appello è stato trattato senza presenza delle parti perché non è stata richiesta trattazione orale nei termini previsti.
Codice di procedura penale, art. 590 e Disposizioni di attuazione, art. 165-bis
Riferimenti procedurali relativi alla trasmissione degli atti al giudice delle leggi e alla possibilità per la Corte di Cassazione di esaminare il fascicolo del giudice a quo; la Corte ha rilevato l'assenza negli atti trasmessi della nomina del nuovo difensore.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Costituzione / principi processuali (art. 111 comma 2-bis c.p.p. richiamato)
Richiamati i principi di certezza e tracciabilità nel processo telematico; utilizzati per motivare l'esigenza della sottoscrizione digitale e dell'uso degli indirizzi PEC corretti.
Massime di principio
- La nomina del difensore successiva alla proposizione dell'appello deve essere comunicata in modo da risultare recepita dalla cancelleria competente: l'invio a un indirizzo PEC non pertinente può comportare l'insufficienza del deposito e il rischio è a carico della parte che invia.
- Quando il deposito via PEC riguarda atti relativi a impugnazioni o alla nomina del difensore in fase di impugnazione, è necessario rispettare i requisiti formali previsti dall'art. 87-bis (indirizzo PEC assegnato alla sezione competente e sottoscrizione digitale del difensore); la mancanza di tali requisiti può rendere inefficace il deposito.
- Se la parte ha concorso a creare la causa della mancata notificazione o trasmissione (es. invio a casella PEC non corretta o priva di sottoscrizione digitale), non può poi eccepire la nullità ai sensi dell'art. 182 c.p.p.; è quindi fondamentale adottare cautela e verifiche preventivi.
- La trattazione camerale dell'appello senza udienza orale è legittima qualora non sia stata richiesta la trattazione orale nei termini di legge; tuttavia l'assenza della difesa effettivamente iscritta negli atti può essere censurata solo se la comunicazione è regolarmente pervenuta alla cancelleria competente.
- Prassi consigliata: verificare sempre l'indirizzo PEC specifico della sezione cui è assegnato il fascicolo prima di depositare atti, apporre la firma digitale sugli atti e conservare le ricevute di avvenuta consegna/accettazione PEC per poter provare l'effettiva trasmissione.
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