Sentenza del 27/10/2022 n. 4714 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Riscossione - Cartella - Controllo ex art. 36-bis - Risultati test di operatività - Società di comodo - Non ammissibile. (prima massima). Riscossione - Acquiescenza - Pagamento spontaneo - Successiva impugnazione - Non preclude. (2° massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale relativa a sanzioni e interessi per tardivo pagamento dell'avviso bonario contenente gli esiti della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973, emessa a seguito del cosiddetto test di operatività ex art. 30 d.l. 724/1994 per una società ritenuta di comodo; contestata l'ammissibilità e la quantificazione della pretesa fondata su parametri presuntivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non può emettere la cartella ai sensi dell'art. 36-bis quando l'importo è determinato unicamente sui parametri presuntivi del test di operatività di cui all'art. 30 d.l. 724/1994: tali parametri non rappresentano il reddito effettivamente percepito ma meri indici presuntivi, il cui mancato raggiungimento è solo elemento sintomatico della possibile natura non operativa della società e non sufficiente, senza ulteriori prove, a fondare la quantificazione del credito. Inoltre la Corte ha precisato che il pagamento spontaneo dell'avviso bonario non preclude il diritto del contribuente di impugnare successivamente la pretesa.
Norme richiamate
art. 36-bis, d.P.R. 600/1973
Disciplina la liquidazione automatizzata e l'avviso bonario basato su un controllo meramente cartolare; l'emissione della cartella ai sensi di tale norma è ammessa solo se la pretesa è fondata su elementi documentali idonei e non può sostituirsi alla necessità di prova quando l'importo deriva da presunzioni statistiche.
art. 30, d.l. 724/1994 (come modificato)
Definisce i parametri per il test di operatività; tali parametri sono indicatori presuntivi e non costituiscono prova del reddito effettivamente percepito. Il mancato raggiungimento dei parametri costituisce un indizio di non operatività, superabile con prova contraria.
Cass. sent. n. 41840/2021
Giurisprudenza di riferimento che conferma come i parametri del test di operatività siano presunzioni e non possano da soli giustificare la quantificazione del reddito ai fini dell'emissione di atti esecutivi senza ulteriori elementi di prova.
Massime di principio
- La cartella esattoriale fondata esclusivamente su una liquidazione automatizzata ex art. 36-bis e sui parametri del test di operatività ex art. 30 è impugnabile per carenza di prova della effettiva percezione del reddito.
- I parametri del test di operatività sono presunzioni statistiche: il loro superamento o mancato raggiungimento è indizio, non prova definitiva; resta possibile fornire documentazione contraria che dimostri redditi e costi reali.
- Il pagamento spontaneo dell'avviso bonario non impedisce al contribuente di esercitare il diritto di difesa e impugnare successivamente la pretesa, strategia spesso adottata per evitare esecuzioni immediate.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve raccogliere e produrre documenti che dimostrino la reale operatività e la congruità dei ricavi; l'Amministrazione deve integrare il quadro probatorio se intende procedere all'esecuzione.
- Alla ricezione di una cartella basata su controllo automatizzato e test di operatività, valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto per vizio di fonte o per insufficienza probatoria e considerare l'opportunità di pagare e impugnare nei termini per tutelarsi dall'esecuzione.
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