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Sentenza

Sentenza del 27/10/2022 n. 4714 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Riscossione - Cartella - Controllo ex art. 36-bis - Risultati test di operatività - Società di comodo - Non ammissibile. (prima massima). Riscossione - Acquiescenza - Pagamento spontaneo - Successiva impugnazione - Non preclude. (2° massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale relativa a sanzioni e interessi per tardivo pagamento dell'avviso bonario contenente gli esiti della liquidazione automatizzata ex art. 36-bis DPR 600/1973, emessa a seguito del cosiddetto test di operatività ex art. 30 d.l. 724/1994 per una società ritenuta di comodo; contestata l'ammissibilità e la quantificazione della pretesa fondata su parametri presuntivi.

La decisione

La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione non può emettere la cartella ai sensi dell'art. 36-bis quando l'importo è determinato unicamente sui parametri presuntivi del test di operatività di cui all'art. 30 d.l. 724/1994: tali parametri non rappresentano il reddito effettivamente percepito ma meri indici presuntivi, il cui mancato raggiungimento è solo elemento sintomatico della possibile natura non operativa della società e non sufficiente, senza ulteriori prove, a fondare la quantificazione del credito. Inoltre la Corte ha precisato che il pagamento spontaneo dell'avviso bonario non preclude il diritto del contribuente di impugnare successivamente la pretesa.

Norme richiamate

  • art. 36-bis, d.P.R. 600/1973

    Disciplina la liquidazione automatizzata e l'avviso bonario basato su un controllo meramente cartolare; l'emissione della cartella ai sensi di tale norma è ammessa solo se la pretesa è fondata su elementi documentali idonei e non può sostituirsi alla necessità di prova quando l'importo deriva da presunzioni statistiche.

  • art. 30, d.l. 724/1994 (come modificato)

    Definisce i parametri per il test di operatività; tali parametri sono indicatori presuntivi e non costituiscono prova del reddito effettivamente percepito. Il mancato raggiungimento dei parametri costituisce un indizio di non operatività, superabile con prova contraria.

  • Cass. sent. n. 41840/2021

    Giurisprudenza di riferimento che conferma come i parametri del test di operatività siano presunzioni e non possano da soli giustificare la quantificazione del reddito ai fini dell'emissione di atti esecutivi senza ulteriori elementi di prova.

Massime di principio

  • La cartella esattoriale fondata esclusivamente su una liquidazione automatizzata ex art. 36-bis e sui parametri del test di operatività ex art. 30 è impugnabile per carenza di prova della effettiva percezione del reddito.
  • I parametri del test di operatività sono presunzioni statistiche: il loro superamento o mancato raggiungimento è indizio, non prova definitiva; resta possibile fornire documentazione contraria che dimostri redditi e costi reali.
  • Il pagamento spontaneo dell'avviso bonario non impedisce al contribuente di esercitare il diritto di difesa e impugnare successivamente la pretesa, strategia spesso adottata per evitare esecuzioni immediate.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve raccogliere e produrre documenti che dimostrino la reale operatività e la congruità dei ricavi; l'Amministrazione deve integrare il quadro probatorio se intende procedere all'esecuzione.
  • Alla ricezione di una cartella basata su controllo automatizzato e test di operatività, valutare tempestivamente l'impugnazione dell'atto per vizio di fonte o per insufficienza probatoria e considerare l'opportunità di pagare e impugnare nei termini per tutelarsi dall'esecuzione.

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