Cassazione Civile, Ordinanza n. 20729/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una sentenza della CTR che, riuniti gli appelli proposti in controversie relative ad avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello della contribuente. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo alla mancanza di autorizzazione all’accesso nei locali per gli anni 2009-2010 ex art. 52 d.P.R. 633/1972; 2) omessa pronuncia sul motivo relativo alla pretesa anticipata emissione dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del termine dilatorio dell’art. 12, comma 7, l. 212/2000, assumendo anche la sospensione feriale; 3) nullità per motivazione apparente della sentenza d’appello sia sul difetto di specificità dei motivi di appello dell’Agenzia, sia sul mancato assolvimento dell’onere probatorio circa deducibilità dei costi e detraibilità IVA; 4) violazione di norme sostanziali e probatorie (artt. 115 c.p.c., 2697 c.c., artt. 19, 21 e 54 d.P.R. 633/1972, art. 109 TUIR, art. 39 d.P.R. 600/1973, art. 2729 c.c.) per avere la CTR ritenuto che incombeva sul contribuente provare l’inerenza dei costi e che non bastassero fatture e pagamenti, essendo necessaria ulteriore documentazione, in particolare i contratti sottesi ai rapporti commerciali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la CTR, avendo giudicato fondata nel merito la pretesa fiscale, aveva implicitamente rigettato le censure sulla mancanza di autorizzazione all’accesso e sulla violazione del termine dilatorio; comunque, tali censure erano infondate nel merito, poiché l’autorizzazione all’accesso non circoscrive temporalmente l’ispezione ai fatti noti al momento dell’autorizzazione e il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. 212/2000 non è soggetto a sospensione feriale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla motivazione sul difetto di specificità dell’appello, perché in sede di legittimità per i vizi in procedendo non si deduce un vizio di motivazione ma si consente il controllo diretto sugli atti; per il resto è stato ritenuto infondato, poiché la motivazione della CTR non era apparente ma sufficientemente intellegibile. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito che grava sul contribuente l’onere di provare esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica dei costi dedotti e anche i presupposti della detrazione IVA; fatture e pagamenti non sono di per sé sufficienti se non supportati da documentazione idonea a descrivere natura, qualità e quantità delle prestazioni. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione adottata implica il rigetto del motivo di appello incompatibile con la soluzione accolta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi processuali dedotti; in sede di legittimità, per i vizi in procedendo, il controllo avviene direttamente sugli atti.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
L’autorizzazione all’accesso ai locali non limita temporalmente l’ispezione ai soli fatti già noti o sospettati, ma consente di accertare anche ulteriori circostanze rilevanti entro il periodo di esercizio del potere di accertamento.
art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000
Il termine dilatorio a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non è soggetto a sospensione feriale.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; la motivazione è sufficiente se, pur sintetica, rende comprensibile il percorso logico della decisione.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente, ossia obiettivamente inidonea a far comprendere le ragioni della decisione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve esprimere, almeno al livello minimo costituzionale, le ragioni della decisione.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove, ma la critica che mira alla rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile in cassazione.
art. 2697 c.c.
L’onere della prova dei fatti costitutivi della deduzione e della detrazione fiscale grava sul contribuente.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972
Per la detrazione IVA il contribuente deve dimostrare il possesso dei presupposti richiesti dalla legge.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La fattura è prova favorevole all’impresa solo se completa nei requisiti di forma e contenuto, idonea a indicare natura, qualità e quantità delle prestazioni.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel quadro della disciplina IVA e degli accertamenti, senza una specifica diversa regula iuris rispetto all’onere probatorio del contribuente.
art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede prova della loro esistenza, inerenza e coerenza economica.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata nel quadro degli accertamenti sulle imposte dirette, in cui il contribuente deve provare i costi dedotti.
art. 2729 c.c.
Richiamato solo come norma sulle presunzioni; la decisione resta centrata sulla carenza di prova documentale del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per il presupposto del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 111, comma 2, Cost.
Richiamato a fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, che consentono, in presenza dei presupposti, la decisione nel merito senza rinvio.
art. 384 c.p.c.
La Corte può decidere nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
l. n. 742 del 1969, art. 1
La sospensione feriale riguarda termini processuali e non il termine dilatorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. 212/2000.
Massime di principio
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito, accogliendo una tesi incompatibile con il motivo non esaminato espressamente, ne comporta un rigetto implicito.
- In sede di legittimità, nei vizi in procedendo la censura non può essere formulata come mera critica alla motivazione; la Corte può verificare direttamente l’esistenza del vizio attraverso l’esame degli atti.
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando il ragionamento decisorio, pur graficamente presente, sia obiettivamente incomprensibile o inidoneo a rendere percepibili le ragioni della decisione; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- L’autorizzazione all’accesso ai locali dell’impresa ai fini dell’accertamento tributario non circoscrive l’attività ispettiva ai soli fatti già noti al momento del rilascio, potendo l’ispezione estendersi ad ulteriori circostanze rilevanti entro l’ambito temporale del potere accertativo.
- Il termine dilatorio previsto dallo Statuto del contribuente a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, perché non ha natura processuale ma procedimentale.
- In materia di imposte dirette, il contribuente che deduce un costo deve provarne esistenza, inerenza e, se contestata, coerenza economica; la mera contabilizzazione non basta.
- Ai fini IVA, chi chiede la detrazione deve dimostrare i presupposti sostanziali del diritto, fornendo anche elementi probatori integrativi rispetto alla fattura quando necessari a consentire il controllo dell’Amministrazione.
- La fattura costituisce prova favorevole solo se conforme ai requisiti legali di forma e contenuto e idonea a identificare con precisione natura, qualità e quantità della prestazione; in mancanza di adeguata documentazione di supporto, la detrazione o deduzione può essere negata.
- La critica che mira a rivalutare il compendio probatorio e non a denunciare una reale violazione di legge non è idonea a fondare l’accoglimento del ricorso per cassazione.
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