Cassazione Civile, Ordinanza n. 08049/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'assegnazione, in esito alla procedura di mobilità collegata al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2016/2017, di una docente di scuola primaria già immessa in ruolo nella fase C del piano 2015/2016. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto della docente a essere assegnata presso una sede da lei richiesta, ritenendo illegittima l'assegnazione effettuata dal Ministero presso un istituto non indicato, poiché altri docenti con punteggio inferiore erano stati preferiti per l'assegnazione di posti in Puglia. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 6 del CCNI 8 aprile 2016, sostenendo che la disciplina della mobilità imponeva di applicare i punteggi solo all'interno dell'ordine di precedenza delle preferenze; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse interpretato il contratto collettivo integrativo ricorrendo impropriamente al criterio di conservazione dell'art. 1367 c.c. e trascurando il dato letterale e sistematico del testo negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e, di conseguenza, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che la violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è deducibile in cassazione solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali, mentre i contratti collettivi integrativi, come quello sulla mobilità scolastica, hanno dimensione decentrata e la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizi motivazionali nei limiti di legge. Inoltre, la censura era inammissibile perché il Ministero non aveva prodotto integralmente il contratto integrativo né indicato dove fosse stato depositato in appello, limitandosi a richiamare stralci di clausole. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e distratte in favore del difensore della resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 98, lett. c, L. n. 107/2015
Richiamato come base del piano straordinario di assunzioni nella fase C.
art. 1, comma 108, L. n. 107/2015
Richiamato come base normativa della procedura di mobilità relativa alla fase C del piano straordinario di assunzioni.
art. 6 CCNI 8 aprile 2016
È la clausola contrattuale invocata dal Ministero per sostenere una diversa regola di assegnazione nelle operazioni di mobilità.
art. 1362 c.c.
Parametro di interpretazione letterale del contratto collettivo integrativo, richiamato nel motivo di ricorso.
art. 1363 c.c.
Parametro di interpretazione sistematica del contratto collettivo integrativo, richiamato nel motivo di ricorso.
art. 1366 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale come canone di interpretazione secondo buona fede.
art. 1367 c.c.
Richiamato dalla Corte territoriale come criterio di conservazione dell'atto contrattuale.
art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001
La Corte ne desume che la denuncia di violazione dei contratti collettivi di lavoro in cassazione riguarda i contratti collettivi nazionali, non quelli integrativi.
art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001
Indicato come norma che prevede il particolare regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali, regime non esteso ai contratti integrativi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è ammessa, in materia di contratti collettivi, nei limiti precisati dalla giurisprudenza per i contratti nazionali; per i contratti integrativi vale il sindacato solo sui canoni ermeneutici.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Richiamato come limite del controllo di legittimità sull'interpretazione del contratto collettivo integrativo, nei casi consentiti ratione temporis.
art. 13, c. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ritenuto non applicabile alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi può essere dedotta in cassazione, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., solo con riguardo ai contratti collettivi nazionali; i contratti collettivi integrativi, invece, sono affidati all'interpretazione del giudice di merito.
- L'interpretazione dei contratti collettivi integrativi è censurabile in cassazione soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o, nei limiti consentiti, per vizio di motivazione; non è sufficiente prospettare una diversa lettura della clausola.
- Il ricorso per cassazione che censuri un contratto collettivo integrativo è inammissibile se non è prodotto integralmente il testo contrattuale e se non è indicato il luogo del suo deposito nel giudizio di merito, non potendo la Corte fondare la decisione su meri stralci di clausole.
- Il criterio di conservazione del contratto non può essere utilizzato per sovvertire il dato testuale e sistematico del regolamento negoziale, se il testo è interpretabile secondo i canoni ordinari di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.
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