Regolamento (UE) 2026/687
Regolamento (UE) 2026/687 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2026, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce il quadro procedurale per attivare le clausole di salvaguardia bilaterali previste dagli accordi UE-Mercosur con riferimento ai prodotti agricoli. La Commissione è tenuta a monitorare costantemente le importazioni, a pubblicare relazioni periodiche e ad aprire rapidamente inchieste, soprattutto per i prodotti sensibili indicati nell’allegato. Sono previste misure di vigilanza preventive, misure di salvaguardia provvisorie e definitive, con limiti stringenti di durata, termini accelerati e garanzie procedurali per le parti interessate. Il testo disciplina anche riservatezza, atti delegati per aggiornare l’elenco dei prodotti sensibili, cooperazione con gli Stati membri e tutela specifica delle regioni ultraperiferiche.
Attuazione nell’ordinamento UE delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’EMPA e dell’ITA UE-Mercosur per i prodotti agricoli sensibili, con procedure per monitoraggio, inchieste e misure di salvaguardia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti agricoli originari di un paese interessato del Mercosur nell’ambito dell’accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur (ITA) e, dopo la sua entrata in vigore, dell’accordo di partenariato UE-Mercosur (EMPA). Riguarda in particolare i prodotti agricoli soggetti a riduzioni o soppressioni tariffarie previste dagli accordi e, in via rafforzata, i "prodotti sensibili" elencati nell’allegato. Il regolamento disciplina monitoraggio, apertura e conduzione delle inchieste, misure provvisorie e definitive, misure di vigilanza preventive, tutela delle regioni ultraperiferiche, riservatezza e relazioni annuali. Non si applica oltre il periodo transitorio previsto dagli accordi; per il Paraguay sono previste specifiche esenzioni in caso di applicazione al Mercosur come soggetto unico, salvo accertamento del suo contributo al grave pregiudizio.
Regolamento (UE) 2026/687: salvaguardie bilaterali UE-Mercosur per i prodotti agricoli
Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione le clausole di salvaguardia bilaterali previste dall’ITA e, una volta in vigore, dall’EMPA UE-Mercosur con riferimento ai prodotti agricoli. La finalità è consentire una risposta rapida e trasparente a eventuali aumenti delle importazioni preferenziali che possano causare o minacciare un grave pregiudizio all’industria agricola dell’Unione, con particolare attenzione ai prodotti sensibili e alle regioni ultraperiferiche.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica alle importazioni di prodotti agricoli originari dei paesi del Mercosur nell’ambito dei due accordi commerciali. L’oggetto comprende sia i prodotti soggetti a riduzione o soppressione tariffaria, sia i "prodotti sensibili" individuati nell’allegato, per i quali il legislatore ha ritenuto necessario un presidio rafforzato. Le definizioni dell’articolo 2 chiariscono i concetti di accordo, paese interessato, industria dell’Unione, grave pregiudizio, minaccia di grave pregiudizio e prodotto simile o direttamente concorrente.
Il "periodo transitorio" rilevante ai fini delle misure di salvaguardia è fissato, in via generale, in 12 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo, oppure in 18 anni per le merci per le quali la soppressione dei dazi è prevista in 10 anni o più.
Presupposti sostanziali per l’attivazione delle salvaguardie
L’articolo 3 individua i presupposti cumulativi per l’adozione di una misura di salvaguardia: importazioni in quantità elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell’Unione; condizioni tali da arrecare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione; nesso con gli obblighi derivanti dall’accordo, inclusa la riduzione o soppressione dei dazi. Le misure possono assumere due forme: sospensione di ulteriori riduzioni tariffarie oppure rialzo del dazio fino al livello più basso tra il dazio MFN vigente al momento dell’adozione e il dazio di base previsto dagli allegati tariffari degli accordi.
Monitoraggio costante e relazioni periodiche
La Commissione deve monitorare in modo costante e proattivo il mercato dell’Unione per i prodotti sensibili, con il supporto degli osservatori di mercato istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il monitoraggio riguarda volumi di importazione ed esportazione, produzione e prezzi, con scambi di dati regolari con Stati membri, Parlamento europeo e industria dell’Unione. Su richiesta motivata il monitoraggio può essere esteso ad altri prodotti. Al più tardi un mese prima dell’entrata in vigore dell’accordo, la Commissione deve trasmettere agli Stati membri i parametri tecnici e i tipi di dati monitorabili a livello nazionale.
È inoltre previsto un obbligo di relazione almeno semestrale al Parlamento europeo e al Consiglio, contenente la valutazione dell’impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di accesso preferenziale al mercato, con dati su volumi e prezzi.
Apertura dell’inchiesta: richiesta, contenuto e termini
L’articolo 5 consente di chiedere l’apertura di un’inchiesta a uno Stato membro, a una persona fisica o giuridica che agisca per conto dell’industria dell’Unione o a un’associazione priva di personalità giuridica che agisca per tale industria. La domanda deve contenere un set molto dettagliato di informazioni: identificazione del prodotto, voce tariffaria, trattamento tariffario, produttori interessati, volumi produttivi, andamento delle importazioni, livelli di prezzo, quota di mercato assorbita e variazioni dei principali indicatori economici su almeno 36 mesi.
La Commissione trasmette agli Stati membri copia della richiesta e, se ritiene sussistenti sufficienti elementi di prova prima facie, apre l’inchiesta entro un mese dalla ricezione della domanda, pubblicando un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regime accelerato per i prodotti sensibili
Per i prodotti sensibili, l’articolo 6 introduce un meccanismo più rapido: la Commissione apre senza indugio l’inchiesta quando esistano elementi di prova prima facie, anche se il fenomeno è concentrato in uno o più Stati membri. Il regolamento indica inoltre soglie orientative: in assenza di indicazioni contrarie, un aumento del volume delle importazioni preferenziali superiore al 5 % rispetto alla media triennale, unitamente a un prezzo medio all’importazione inferiore di almeno il 5 % rispetto al prezzo medio interno, costituisce elemento di prova prima facie; analogo criterio si applica a un calo del prezzo medio all’importazione superiore al 5 %.
Tali soglie non sono esaustive: la Commissione può basarsi anche su chiari segnali di deterioramento economico, come diminuzioni sostenute dei prezzi interni.
Svolgimento dell’inchiesta e diritti delle parti interessate
L’articolo 7 disciplina l’attività istruttoria. Di regola l’inchiesta si conclude entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, con possibile proroga di tre mesi in circostanze eccezionali; per i prodotti sensibili la decisione definitiva deve essere adottata entro quattro mesi. La Commissione deve valutare tutti gli indicatori economici rilevanti, potendo fondarsi sugli elementi disponibili in caso di mancata collaborazione o ostacolo all’inchiesta.
Sono previste garanzie procedurali: accesso ai documenti non riservati, possibilità di osservazioni, audizioni delle parti interessate, accesso protetto a una piattaforma online, supporto tramite helpdesk per le PMI, nonché nomina di un consigliere-auditore per tutelare i diritti procedurali. La Commissione deve anche comunicare per iscritto al paese interessato l’avvio dell’inchiesta.
Misure di vigilanza preventive
Ai sensi dell’articolo 8, la Commissione può adottare misure di vigilanza preventive sulle importazioni di prodotti provenienti da un paese interessato quando l’andamento degli scambi sia tale da poter condurre alle situazioni descritte negli articoli 3, 5 e 6. Tali misure sono adottate mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva e hanno durata limitata, scadendo, salvo diversa previsione, alla fine del secondo semestre successivo a quello di introduzione.
Misure provvisorie: urgenza, durata e effetti
L’articolo 9 disciplina le misure di salvaguardia provvisorie, che possono essere adottate in circostanze critiche in cui il ritardo possa determinare un danno difficilmente riparabile. Per i prodotti sensibili la misura deve essere adottata senza indugio e, in ogni caso, entro 21 giorni dall’apertura dell’inchiesta. In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione deve decidere entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dello Stato membro.
Le misure provvisorie non possono durare più di 200 giorni di calendario. Se vengono abrogate perché l’inchiesta dimostra l’assenza dei presupposti, i dazi riscossi devono essere rimborsati tempestivamente. Le misure si applicano ai prodotti immessi in libera pratica dalla loro entrata in vigore, ma non pregiudicano le merci già avviate verso l’Unione quando non sia possibile mutarne la destinazione. È prevista una regola speciale per il Paraguay nel caso di applicazione della misura al Mercosur come soggetto unico.
Chiusura senza misure e adozione di misure definitive
Se dall’inchiesta non emergono i presupposti dell’articolo 3, la Commissione chiude il procedimento con decisione pubblicata e con relazione motivata, tenendo conto della riservatezza. Se invece i presupposti risultano accertati, la Commissione può adottare misure definitive secondo la procedura d’esame. Anche in tal caso va pubblicata una relazione contenente sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni giuridiche e fattuali. Le misure non possono comunque essere applicate, prorogate o mantenute oltre la scadenza del periodo transitorio.
Durata, proroga e riesame delle misure
L’articolo 12 prevede che la misura resti in vigore solo per il tempo necessario a prevenire o rimediare al grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento dell’industria dell’Unione, comunque per non oltre due anni, salvo proroga fino a due anni. Per i prodotti sensibili la proroga è possibile se la misura continua a essere necessaria. Una seconda applicazione della stessa misura non è ammessa se non dopo un intervallo pari alla metà della durata totale della misura precedente.
La proroga può essere richiesta da Stati membri o da soggetti che agiscono per l’industria dell’Unione; la Commissione può anche avviare d’ufficio un riesame, durante il quale la misura resta in vigore. La durata totale, incluse misure provvisorie, applicazione iniziale e proroghe, non può superare quattro anni.
Riservatezza e protezione dei segreti commerciali
L’articolo 13 contiene una disciplina articolata sulla riservatezza. Le informazioni sono usate solo per le finalità per cui sono state richieste e non possono essere divulgate senza consenso espresso. Chi chiede riservatezza deve motivarne le ragioni e, di regola, fornire una sintesi non riservata sufficientemente dettagliata. Per dati particolarmente sensibili, come produzione, capacità, occupazione, salari, vendite e prezzi medi, la Commissione deve assicurare sintetiche non riservate che consentano un adeguato esercizio del diritto di difesa.
La riservatezza non è di regola giustificata per informazioni su norme tecniche e di qualità di base o sugli usi di base del prodotto; per l’identità dei richiedenti la riservatezza è ammessa solo in casi eccezionali e debitamente motivati.
Relazione annuale e controllo istituzionale
L’articolo 14 obbliga la Commissione a presentare una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione, attuazione e rispetto del regolamento, comprensiva delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventive e della chiusura delle inchieste senza misure. La relazione contiene una sintesi delle statistiche e degli scambi con ciascun paese interessato per cui è in vigore una misura di salvaguardia. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a illustrare l’attuazione del regolamento entro due mesi dalla presentazione; la relazione deve essere resa pubblica entro tre mesi.
Regioni ultraperiferiche e misure antielusione
L’articolo 15 prevede una tutela specifica per le regioni ultraperiferiche dell’Unione: se importazioni preferenziali causano o minacciano di causare un grave deterioramento della situazione economica di una o più di tali regioni, la Commissione può adottare misure di salvaguardia limitate al loro territorio, salvo soluzione reciprocamente soddisfacente. Il concetto di "grave deterioramento" è definito in termini di notevoli difficoltà in un settore che produce prodotti simili o direttamente concorrenti, valutate in base a criteri oggettivi sul volume delle importazioni e sui loro effetti su vendite, produzione, situazione finanziaria e occupazione.
L’articolo 16 affronta le possibili elusioni delle misure di salvaguardia mediante deviazioni delle rotte commerciali o importazioni da parti esentate, imponendo alla Commissione di informare le autorità competenti degli Stati membri per rafforzare la cooperazione doganale e il controllo delle regole di origine previste dagli accordi.
Atti delegati, comitato e decorrenza temporale dell’applicazione
L’articolo 17 attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato sui prodotti sensibili mediante atti delegati, su richiesta motivata del settore interessato o di propria iniziativa. L’articolo 18 disciplina durata della delega, revoca, consultazione degli esperti degli Stati membri e controllo di Parlamento e Consiglio, con termine ordinario di due mesi per le obiezioni, prorogabile di altri due mesi.
L’articolo 19 rinvia alla procedura di comitato prevista dal regolamento (UE) 2015/478 e dal regolamento (UE) n. 182/2011: procedura consultiva per misure preventive e provvisorie, procedura d’esame per misure definitive e riesami, e procedura d’urgenza per gli atti immediatamente applicabili. L’articolo 20 chiarisce che il regolamento si applica all’ITA dalla sua entrata in vigore fino all’entrata in vigore dell’EMPA, e poi all’EMPA quando quest’ultimo diverrà operativo. L’articolo 21 prevede infine l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con efficacia obbligatoria e diretta in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e prodotti sensibili
L’articolo 1 delimita l’oggetto all’attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "accordo", "clausola di salvaguardia bilaterale", "parti interessate", "industria dell’Unione", "grave pregiudizio", "minaccia di grave pregiudizio", "prodotti", "prodotti sensibili", "prodotto simile o direttamente concorrente", "periodo transitorio" e "paese interessato". L’allegato elenca i prodotti sensibili, inclusi carni bovine e suine, carni di volatili, latte in polvere, formaggi, formule per lattanti, granturco e sorgo, riso, zuccheri, uova, ovoalbumina, miele, rum, granturco dolce, amido di granturco e fecola di manioca, derivati di amidi e fecole, etanolo, aglio, biodiesel e alcune linee tariffarie di agrumi.
Presupposti e forme delle misure di salvaguardia
L’articolo 3 stabilisce che una misura di salvaguardia può essere adottata se un prodotto originario di un paese interessato è importato nell’Unione in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare o minacciare un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, purché l’aumento delle importazioni derivi dagli obblighi dell’accordo, inclusa la riduzione o soppressione dei dazi. Le misure possibili sono la sospensione di ulteriori riduzioni tariffarie oppure l’aumento del dazio fino al minore tra il dazio MFN vigente al momento della misura e il dazio di base previsto dagli allegati tariffari degli accordi.
Monitoraggio continuo e relazioni periodiche
L’articolo 4 impone alla Commissione un monitoraggio costante e proattivo del mercato dei prodotti sensibili, con il supporto degli osservatori di mercato istituiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il monitoraggio riguarda importazioni, esportazioni, produzione e prezzi, in cooperazione con Stati membri, Parlamento europeo e industria dell’Unione. Su richiesta motivata l’ambito può essere esteso ad altri prodotti. La Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri i parametri tecnici almeno un mese prima dell’entrata in vigore dell’accordo e presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio almeno ogni sei mesi.
Apertura dell’inchiesta su richiesta o per i prodotti sensibili
L’articolo 5 disciplina la richiesta di apertura dell’inchiesta da parte di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica o di un’associazione che agisca per l’industria dell’Unione, sulla base di sufficienti elementi di prova prima facie di grave pregiudizio o minaccia, valutati secondo i fattori dell’articolo 7, paragrafo 5. La richiesta deve contenere informazioni analitiche su prodotto, importazioni, prezzi, produttori e indicatori economici relativi ad almeno i 36 mesi precedenti. La Commissione apre l’inchiesta entro un mese e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 6 prevede per i prodotti sensibili un’apertura senza indugio quando vi siano elementi di prova prima facie, anche in presenza di effetti concentrati territorialmente; prevede inoltre soglie indicative del 5 % per volume o prezzo rispetto alla media triennale, salvo indizi contrari.
Conduzione dell’inchiesta e garanzie procedurali
L’articolo 7 stabilisce che l’inchiesta deve, di regola, concludersi entro sei mesi dalla pubblicazione dell’avviso di apertura, prorogabili di tre mesi in circostanze eccezionali; per i prodotti sensibili la decisione definitiva va adottata entro quattro mesi. La Commissione valuta tutti gli indicatori economici rilevanti, può basarsi sugli elementi disponibili in caso di mancata collaborazione, e deve assicurare rappresentatività, disponibilità, comprensibilità, trasparenza e verificabilità dei dati. Sono previsti accesso al fascicolo non riservato, audizioni delle parti interessate, un helpdesk per le PMI, nomina di un consigliere-auditore e comunicazione scritta al paese interessato.
Misure di vigilanza preventive
L’articolo 8 consente alla Commissione di adottare misure di vigilanza preventive sulle importazioni da un paese interessato quando l’andamento degli scambi possa condurre alle situazioni di grave pregiudizio o minaccia. Tali misure sono adottate con atti di esecuzione secondo la procedura consultiva e hanno durata limitata, scadendo di regola alla fine del secondo semestre successivo a quello di introduzione.
Misure di salvaguardia provvisorie
L’articolo 9 prevede misure provvisorie in circostanze critiche, quando un ritardo possa causare un danno difficilmente riparabile e vi siano elementi prima facie sufficienti. Per i prodotti sensibili le misure devono essere adottate senza indugio e comunque entro 21 giorni dall’apertura dell’inchiesta; in casi urgenti, su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide entro cinque giorni lavorativi. La durata massima è di 200 giorni di calendario. Se le misure vengono abrogate, i dazi riscossi devono essere rimborsati. È prevista una regola speciale per il Paraguay nel caso di applicazione al Mercosur come soggetto unico.
Chiusura dell’inchiesta senza misure e misure definitive
L’articolo 10 prevede la chiusura dell’inchiesta senza misure quando non risultano soddisfatte le condizioni dell’articolo 3, con pubblicazione di una relazione motivata. L’articolo 11 consente invece l’adozione di misure definitive se le condizioni sono soddisfatte; la Commissione pubblica una relazione sintetica dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti. Le misure non possono essere applicate, prorogate o mantenute oltre la scadenza del periodo transitorio. Anche qui è prevista l’esenzione del Paraguay salvo prova del suo contributo al grave pregiudizio.
Durata, proroga e riesame delle misure
L’articolo 12 stabilisce che la misura dura solo il tempo necessario a prevenire o rimediare al grave pregiudizio e a facilitare l’adeguamento, comunque non oltre due anni, salvo proroga fino a due anni. Per i prodotti sensibili la proroga fino a due anni è possibile se la misura resta necessaria. Non è consentita una seconda applicazione della stessa misura prima che sia trascorso un intervallo pari alla metà della durata totale della misura precedente. La proroga può essere richiesta dagli Stati membri o dall’industria dell’Unione; la Commissione può avviare un riesame, durante il quale la misura resta in vigore. La durata totale, comprese eventuali misure provvisorie e proroghe, non può superare quattro anni.
Riservatezza e tutela dei segreti commerciali
L’articolo 13 disciplina l’uso limitato delle informazioni, il divieto di divulgazione senza consenso e l’obbligo di fornire sintesi non riservate sufficientemente dettagliate. Sono previste regole specifiche per dati su produzione, capacità, occupazione, salari, vendite e prezzi medi, con possibilità di usare dati aggregati o indici. La riservatezza non è giustificata per informazioni su norme tecniche e di qualità di base o sugli usi di base del prodotto; per l’identità dei richiedenti la riservatezza è ammissibile solo eccezionalmente e con motivazione adeguata.
Relazione annuale, regioni ultraperiferiche e antielusione
L’articolo 14 impone alla Commissione una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione, attuazione e rispetto del regolamento, incluse le misure provvisorie e definitive e la chiusura delle inchieste; il Parlamento può convocare la Commissione entro due mesi e la relazione è resa pubblica entro tre mesi. L’articolo 15 prevede misure eccezionali per le regioni ultraperiferiche se importazioni preferenziali causano grave deterioramento economico. L’articolo 16 impone alla Commissione di informare le autorità nazionali in caso di elusione delle misure, per rafforzare la cooperazione doganale e il controllo delle regole di origine.
Atti delegati, comitologia e applicazione temporale
L’articolo 17 conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato sui prodotti sensibili mediante atti delegati; l’articolo 18 prevede una delega di 18 anni dall’entrata in vigore dell’accordo, revocabile da Parlamento europeo o Consiglio, con controllo in base alla procedura di obiezione entro due mesi. L’articolo 19 rinvia al comitato istituito dal regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) n. 182/2011, prevedendo procedura consultiva per misure preventive e provvisorie, procedura d’esame per misure definitive e riesami, e procedura d’urgenza per atti immediatamente applicabili. L’articolo 20 disciplina l’applicazione del regolamento all’ITA fino all’entrata in vigore dell’EMPA e poi all’EMPA quando quest’ultimo produrrà effetti giuridici. L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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