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Sentenza

Sentenza n. 3183/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, sede di Latina, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio del Consorzio industriale sulla richiesta di parere relativo a istanze di condono edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente consortile)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La curatela fallimentare aveva chiesto al Consorzio industriale il rilascio del parere ritenuto necessario nell’ambito di sette istanze di condono edilizio presentate ai sensi dell’art. 39 l. 724/1994 per un immobile sito nel Comune di Gaeta, aventi a oggetto un ampliamento e un cambio di destinazione d’uso. Dopo una nota del Consorzio con cui era stata trasmessa la documentazione al Comune e richiesto di verificare la completezza dell’istanza e l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la curatela aveva dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Consorzio e chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il TAR aveva ritenuto che il parere fosse un atto endoprocedimentale, privo di autonoma rilevanza, nell’ambito di un procedimento di competenza comunale, sicché il rimedio avverso il silenzio avrebbe potuto essere rivolto, eventualmente, soltanto contro il Comune. In appello la curatela ha sostenuto che il parere del Consorzio fosse obbligatorio, vincolante e autonomo, poiché necessario affinché il Comune potesse definire il procedimento di condono. Il Consorzio ha eccepito anche il dubbio difetto di legittimazione della curatela, avendo il fallimento riguardato soltanto uno dei soggetti che avevano presentato le istanze e risultando inoltre l’immobile alienato a un terzo; nel merito ha sostenuto la natura endoprocedimentale, non obbligatoria e non vincolante del parere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. In via preliminare ha rilevato che la curatela aveva agito con riferimento a tutte le istanze di condono, sebbene il fallimento riguardasse soltanto uno dei precedenti proprietari, e che il bene era stato alienato a un terzo, circostanze tali da rendere dubbia la legittimazione della curatela. Nel merito, ha stabilito che il parere del Consorzio non è qualificato come vincolante né dall’art. 39 l. 724/1994 né dall’art. 7, comma 8, l.r. Lazio 1/1997. Esso costituisce un atto consultivo endoprocedimentale inserito nel procedimento di sanatoria, la cui competenza appartiene al Comune. Il fatto che il parere sia stato richiesto direttamente dal privato non ne modifica la natura e non lo rende autonomo o vincolante. Spetta all’amministrazione competente ad adottare il provvedimento finale, cioè al Comune, curare l’istruttoria e acquisire i pareri necessari, utilizzando gli strumenti previsti dalla l. 241/1990. La sollecitazione rivolta agli interessati a procurarsi il parere consortile non trasferisce sul Consorzio l’obbligo di definire il procedimento né esonera il Comune dai propri obblighi istruttori. Poiché il ricorso avverso il silenzio presuppone un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione intimata, tale rimedio non era esperibile contro il Consorzio; la curatela avrebbe dovuto attivarsi nei confronti del Comune di Gaeta. Spese compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    La disposizione disciplina il condono edilizio e non qualifica come autonomo o vincolante il parere del Consorzio industriale nell’ambito del relativo procedimento.

  • art. 7, comma 8, l.r. Lazio 1/1997

    La disciplina regionale non offre elementi per qualificare il parere consortile come autonomo o vincolante.

  • art. 31 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio è esperibile soltanto quando l’amministrazione intimata sia titolare di uno specifico obbligo di provvedere rimasto inadempiuto.

  • l. 241/1990

    L’amministrazione competente all’adozione del provvedimento finale è responsabile dell’attività istruttoria, compresa l’acquisizione dei pareri endoprocedimentali necessari.

  • art. 40, comma 6, l. 47/1985

    La disposizione è richiamata in relazione alla presentazione, da parte dell’acquirente dell’immobile, di un’istanza di condono integrativa rispetto a quella precedente.

Massime di principio

  • Il parere reso da un’amministrazione diversa da quella competente ad adottare il provvedimento finale conserva natura endoprocedimentale e consultiva, salvo che una specifica disposizione normativa lo qualifichi come autonomo o vincolante.
  • La richiesta diretta di un parere endoprocedimentale da parte del privato non attribuisce all’amministrazione consultiva un autonomo obbligo di definire il procedimento principale e non modifica la natura del parere.
  • Nel procedimento di condono edilizio, l’obbligo di curare l’istruttoria e di acquisire i pareri necessari grava sull’amministrazione comunale competente all’adozione del provvedimento finale; tale obbligo non viene meno perché il Comune solleciti gli interessati a procurarsi un parere.
  • Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile soltanto nei confronti dell’amministrazione che, in relazione alla domanda presentata, sia titolare di un obbligo giuridico di provvedere; non è utilizzabile contro l’amministrazione chiamata a svolgere un’attività consultiva endoprocedimentale priva di autonomia decisoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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