Sentenza n. 758/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 24 luglio 2024, con il quale il Dirigente della Direzione V – Urbanistica - Servizio Edilizia Privata - Servizio Condono Edilizio L. 724/94 – L. 326/03, in relazione all’immobile a due elevazioni fuori terra, oltre piano cantinato, ubicato in Bagheria, nella frazione di -OMISSIS-, catastalmente identificato nel foglio-OMISSIS-ha dichiarato: “1) l’inefficacia della concessione edilizia -OMISSIS- dell’11/6/1986; 2) l’annullamento e l’inefficacia della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS- del 20/12/2012 e degli atti consequenziali (completamento lavori); 3) non vera l’attestazione della concessione edilizia in sanatoria -OMISSIS- del 20/12/2012; 4) diniega l’istanza di condono edilizio -OMISSIS- del 9/12/2004, ai sensi della L. -OMISSIS-; 5) tacitamente diniegata per configurarsi del “silenzio diniego” l’istanza ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, inoltrata in data 4/12/2017, prot. n-OMISSIS-; 6) non procedibile l’istanza di condono -OMISSIS- di cui alla P. C. -OMISSIS-”; - di ogni altro atto antecedente, successivo o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inefficace il titolo edilizio del 1986, annullato e dichiarato inefficace il titolo edilizio in sanatoria del 2012, respinto o dichiarato non procedibile un'istanza di condono e dichiarato tacitamente respinta un'istanza di accertamento di conformità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale relativo a un immobile composto da piano cantinato, piano terra e piano primo. Il titolo edilizio del 1986 subordinava l'inizio dei lavori all'acquisizione del nulla-osta del Genio civile e della Soprintendenza. Il progetto concretamente realizzato risultava tuttavia difforme, poiché corrispondente a una variante mai assentita. Nel 2012 il Comune aveva rilasciato una concessione edilizia in sanatoria sulla base della dichiarata conformità delle opere al titolo del 1986 e dell'esistenza di un parere favorevole della Soprintendenza; quest'ultimo era stato successivamente riconosciuto falso o inesistente. Il provvedimento impugnato ha quindi dichiarato inefficace il titolo del 1986, annullato il titolo in sanatoria del 2012, ritenuto non vera la relativa attestazione, respinto o dichiarato non procedibile l'istanza di condono e dichiarato tacitamente respinta l'istanza ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe dovuto annullare, e non dichiarare inefficaci, i titoli edilizi, deducendo violazione degli artt. 1 e 21-octies l. 241/1990, contraddittorietà e illogicità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del legittimo affidamento e difetto di motivazione, assumendo di avere acquistato l'immobile nel 2017 confidando nei titoli edilizi comunali. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'annullamento del titolo in sanatoria sarebbe stato adottato oltre il termine di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990. Con il quarto motivo ha dedotto la mancata ponderazione degli interessi coinvolti e la mancata applicazione dell'art. 38 d.P.R. 380/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la dichiarazione di inefficacia del titolo edilizio del 1986, poiché la condizione cui era subordinata l'efficacia, ossia il rilascio del nulla-osta paesaggistico, non si era mai verificata. Ha ritenuto altresì legittimo l'annullamento del titolo in sanatoria del 2012, fondato su due presupposti falsi: la conformità delle opere al titolo del 1986, mentre esse corrispondevano a una variante mai assentita, e l'esistenza di un parere favorevole della Soprintendenza, risultato inesistente o falso. Il giudice ha precisato che dall'annullamento di un provvedimento amministrativo consegue la sua inefficacia. Ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento dell'acquirente: la difformità dell'immobile rispetto al progetto assentito era verificabile anche con l'ausilio di tecnici, mentre non può essere tutelato l'affidamento su un'utilità conseguita mediante una falsa dichiarazione del dante causa e sulla base di un parere falso. Ha inoltre chiarito che il limite ordinario di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 non opera quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante false rappresentazioni o dichiarazioni che abbiano indotto in errore l'amministrazione; in tale ipotesi non è tollerabile lo sviamento dell'interesse pubblico imputabile alla parte interessata. Non era quindi necessaria una specifica ponderazione dell'affidamento privato con l'interesse pubblico, perché un affidamento legittimo non era configurabile. Ha infine ritenuto inconferente l'art. 38 d.P.R. 380/2001, riguardando tale disposizione la demolizione delle opere assentite dal titolo successivamente annullato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori, e gli atti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica.
Norme richiamate
artt. 1 e 21-octies l. 241/1990
Le censure relative al procedimento e ai vizi formali non hanno inciso sulla legittimità del provvedimento comunale.
art. 21-nonies l. 241/1990
il limite temporale dei dodici mesi per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio trova applicazione se il comportamento del privato [...] non abbia indotto l'Amministrazione in errore [...] In caso contrario [...] non trova applicazione il limite temporale di cui al comma 1
Il termine ordinario di dodici mesi per l'annullamento d'ufficio non si applica quando il provvedimento sia stato ottenuto mediante false rappresentazioni o dichiarazioni imputabili al privato e tali da indurre in errore l'amministrazione.
art. 36 d.P.R. 380/2001
L'istanza di accertamento di conformità è stata dichiarata tacitamente respinta e tale statuizione non è stata ritenuta illegittima dal giudice.
art. 38 d.P.R. 380/2001
La disposizione riguarda le conseguenze, anche demolitorie, dell'annullamento del titolo edilizio e non era pertinente alla contestata attività di autotutela.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2017
sulla rilevata non veridicità delle circostanze a suo tempo prospettate dal soggetto interessato, in capo al quale non sarà configurabile una posizione di affidamento legittimo da valutare in relazione al concomitante interesse pubblico
La non veridicità delle circostanze prospettate dal privato esclude la configurabilità di un legittimo affidamento da ponderare con l'interesse pubblico nell'annullamento del titolo edilizio.
Massime di principio
- Il titolo edilizio subordinato al rilascio di un nulla-osta quale condizione di efficacia non acquista efficacia se tale nulla-osta non viene mai rilasciato; l'amministrazione può prenderne atto anche successivamente, una volta accertata l'assenza del presupposto condizionante.
- È legittimo l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio o di una sanatoria conseguiti sulla base di false rappresentazioni della realtà, quando le falsità abbiano indotto l'amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti del rilascio.
- Il limite ordinario di dodici mesi previsto dall'art. 21-nonies l. 241/1990 per l'annullamento d'ufficio non opera quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante false dichiarazioni o rappresentazioni imputabili al privato, che abbiano determinato l'errore dell'amministrazione.
- Non è configurabile un legittimo affidamento tutelabile sul mantenimento di un titolo edilizio favorevole ottenuto sulla base di una falsa dichiarazione del privato o di un parere falso; pertanto, non è necessaria una ponderazione dell'affidamento con l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo.
- L'art. 38 d.P.R. 380/2001 concerne le conseguenze dell'annullamento del titolo edilizio, in particolare rispetto alle opere realizzate, e non costituisce il parametro per contestare la legittimità dell'annullamento in autotutela del titolo stesso.
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