Sentenza del 26/09/2018 n. 22948 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento relativi agli anni 2002 e 2003. Gli avvisi contestavano alla società l'indebita deduzione di costi e l'indebita detrazione IVA per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti con la R. s.r.l., nonché, per il 2003, costi non di competenza, componenti negativi non documentati e costi non inerenti. L'Agenzia ha inoltre denunciato l'omessa pronuncia della CTR su queste ultime riprese e la violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo, ritenendo non adeguatamente censurata la motivazione della CTR sulla reale esistenza delle operazioni. In particolare, la CTR aveva valorizzato la natura delle vendite "alla pianta" di prodotti ortofrutticoli, che rendeva non necessariamente determinabile in anticipo la quantità, nonché la prova dei pagamenti effettuati. È stata invece accolta la censura relativa all'omessa pronuncia sui componenti negativi non documentati e sui costi non inerenti alla produzione del reddito. La sentenza è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
Richiamato dall'Agenzia in relazione alla contestazione delle fatture e delle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti; la Corte non ha accolto la censura perché diretta contro una ratio decidendi non adeguatamente contestata.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3
Richiamato quale base normativa dei poteri di rettifica IVA e della contestazione delle operazioni inesistenti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. c)
Richiamato con riferimento alla rettifica delle imposte sui redditi e alla contestazione dei costi dedotti.
Art. 2697 c.c.
Disciplina l'onere della prova. La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché la valutazione della CTR sulla prova dell'esistenza delle operazioni, considerata nel suo complesso, non risultava validamente censurata.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità della sentenza per omessa pronuncia e omesso esame o insufficiente motivazione su fatti decisivi.
Art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633 del 1972 e principi sull'onere della prova delle operazioni inesistenti
L'Amministrazione deve fornire elementi sufficienti a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni contestate; il contribuente deve poi fornire una giustificazione documentata della genuinità delle operazioni e dei relativi costi.
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione non può limitarsi a conclusioni apodittiche o a riferimenti generici a verifiche di terzi: deve indicare e provare gli elementi concreti dell'inesistenza.
- La valutazione della prova deve tenere conto della natura commerciale dell'operazione. Per vendite di beni agricoli ancora da raccogliere o venduti "alla pianta", l'assenza di una quantità predeterminata in fattura non è necessariamente indice di inesistenza.
- La prova dei pagamenti costituisce un elemento favorevole al contribuente, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi e non è, da sola, sempre decisiva.
- L'assenza di un vantaggio fiscale o di un intento fraudolento non esclude automaticamente l'inesistenza oggettiva, ma la valutazione complessiva degli elementi può rendere insufficiente la contestazione dell'Amministrazione.
- Il giudice tributario deve pronunciarsi su tutte le autonome riprese fiscali devolute in appello. L'omessa decisione su una specifica contestazione comporta la cassazione della sentenza e il rinvio.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale censurare in modo puntuale la motivazione effettivamente posta a fondamento della decisione; la riproposizione generica degli argomenti già sostenuti nei gradi di merito può rendere il motivo inammissibile.
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