Cassazione Penale, Sentenza n. 47007/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per lesioni colpose in occasione di un incidente di caccia. La difesa ha dedotto: (1) vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la richiesta subordinata di declaratoria di estinzione del reato per condotta riparatoria ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 274/2000, nonostante fosse stata prodotta documentazione (tra cui offerta assicurativa di €15.000) per sostenere la domanda; (2) violazione di legge per non avere il giudice disposto la sospensione del procedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 35 per consentire la verifica della congruità dell'offerta e l'eventuale perfezionamento della riparazione, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite (Sbaiz) secondo cui la declaratoria di estinzione richiede che il giudice senta le parti ma non il consenso della persona offesa.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione. La Corte ha ritenuto che il termine 'prima dell'udienza di comparizione' previsto dall'art. 35 sia da considerare perentorio secondo l'orientamento prevalente; nel caso di specie non risultava rispettato: le parti avevano chiesto ripetuti rinvii per trattative di conciliazione e la documentazione prodotta dalla difesa era stata depositata significativamente oltre l'udienza di comparizione e per fini diversi da quelli previsti dall'art. 35. Inoltre il ricorrente non aveva formulato istanza di sospensione ai sensi del comma 3 dell'art. 35. Alla luce di ciò la Corte ha confermato la correttezza dell'operato del giudice di merito e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 35
1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. 5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. 6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.
L'art. 35 prescrive che l'estinzione del reato per riparazione richiede che la riparazione sia stata effettuata prima dell'udienza di comparizione e che il giudice valuti la congruità delle attività risarcitorie; il consenso della persona offesa non è condizione necessaria. Il comma 3 consente al giudice di sospendere il processo fino a tre mesi se l'imputato chiede tempo per la riparazione, ma l'eventuale richiesta di sospensione deve essere effettivamente formulata per conservare il diritto all'agevolazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Quando, alla stregua degli elementi acquisiti, risulti evidente la ricorrenza di una causa che impone il proscioglimento nel merito, il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione (proscioglimento) e gli è preclusa attività istruttoria; nell'ambito dell'art. 35, se la condizione estintiva è palese il giudice deve prosciogliere ex art. 129 senza ulteriori accertamenti.
Sez. U, n. 33864 del 23/4/2015 (Sbaiz)
La declaratoria di estinzione per riparazione non richiede il consenso della persona offesa: il giudice deve comunque valutare la congruità della riparazione sotto il profilo compensativo e preventivo e può, se motivato, dichiarare l'estinzione anche nonostante il dissenso della parte offesa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principali massime citate)
La giurisprudenza richiamata chiarisce: (i) orientamento consolidato sulla natura perentoria del termine 'prima dell'udienza di comparizione' (es. Pastorino e altre pronunce); (ii) in caso di inosservanza del termine l'imputato decade dal diritto all'agevolazione salvo che abbia chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 35 comma 3 (es. Beraldi, Caponetto, Di Canosa, Catalano); (iii) la sospensione prevista è lo strumento ordinario per consentire adempimenti tardivi e per evitare abusi dilatori (es. Iachini).
Massime di principio
- Per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 la riparazione deve essere completata 'prima dell'udienza di comparizione' salvo che sia tempestivamente richiesta e concessa la sospensione ai sensi del comma 3: il termine è generalmente considerato perentorio.
- Se la riparazione o la documentazione probatoria viene depositata dopo l'udienza di comparizione senza che sia stata richiesta la sospensione, il giudice può escludere l'applicabilità della causa estintiva e proseguire il processo.
- Il consenso della persona offesa non è necessario perché il giudice dichiari l'estinzione per condotta riparatoria: rileva la valutazione motivata della congruità dell'adempimento rispetto alle esigenze risarcitorie, retributive e preventive.
- Quando risulta evidente che sono sussistenti le condizioni che impongono il proscioglimento, il giudice deve pronunciarsi ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza svolgere indagini istruttorie ulteriori.
- La difesa che intende avvalersi dell'istituto dell'art. 35 dovrebbe: a) dimostrare la riparazione prima dell'udienza di comparizione oppure b) chiedere formalmente la sospensione ai sensi del comma 3 durante l'udienza di comparizione e fornire elementi che giustifichino il rinvio per adempiere.
- Multipli rinvii per tentativi di conciliazione non sostituiscono automaticamente l'osservanza del termine perentorio; è opportuno chiarire e formalizzare tempestivamente l'istanza di sospensione se la riparazione non è stata completata.
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