Cassazione Penale, Sentenza n. 3754/2025 del 29/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale della libertà di Cosenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso la convalida del sequestro preventivo di un manufatto rustico (circa 150 mq; 450 mc) e del cantiere annesso, contestando violazioni al d.P.R. n. 380/2001. In Cassazione il motivo unico dedotto era la presunta mancanza o la motivazione meramente apparente dell'ordinanza impugnata, con particolare riferimento al fumus e alla motivazione in generale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto inammissibile il ricorso perché il ricorrente non ha contestato la motivazione fondamentale del Tribunale che aveva escluso il suo interesse concreto ed attuale al riesame, avendo egli negato ogni relazione giuridica con i beni sottoposti a sequestro e non avendo prodotto titoli alternativi che giustificassero la restituzione. La Corte ha inoltre precisato che la verifica del fumus costituisce un esame successivo rispetto all'accertamento preliminare della legittimazione e dell'interesse all'impugnazione. Per questi motivi il ricorso non ha potuto passare il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuta equa dalla Corte.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Richiamata per motivare la composizione del Tribunale in sede di riesame; norma sulla composizione e competenza del giudice per le misure cautelari
d.P.R. n. 380 del 2001
Normativa urbanistica-edilizia cui la contestazione penale si riferisce: il sequestro preventivo ha riguardato presunte violazioni a tale normativa relative al manufatto e al cantiere
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata relativamente alla redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; la requisitoria è stata depositata ai sensi di tale disposizione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo rilevabile assenza di colpa; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa e ha confermato la sanzione
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata nel passaggio motivazionale relativo alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e nella possibile esclusione della sanzione; la Corte ha ritenuto applicabile il principio riportato
Massime di principio
- In tema di sequestro preventivo reale, chi non è titolare del bene sequestrato può proporre riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale, individuato principalmente nell'interesse alla restituzione della cosa (dissequestro).
- La verifica della legittimazione e dell'interesse all'impugnazione è preliminare: se il giudice ravvisa l'assenza di tali presupposti l'impugnazione è inammissibile e il merito (es. fumus o altri profili sostanziali) non viene esaminato.
- In un ricorso contro un provvedimento cautelare è essenziale confrontarsi espressamente con la motivazione del provvedimento impugnato riguardante legittimazione e interesse; deduzioni generiche o limitate alla sola mancata motivazione del fumus sono insufficienti.
- Se si nega ogni relazione giuridica con il bene sottoposto a sequestro, il ricorrente dovrebbe comunque offrire elementi alternativi (es. prova di un titolo, diritto di godimento, contratto, possesso) che giustifichino l'interesse alla restituzione; in mancanza, il riesame è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La condanna alle spese e l'imposizione di una sanzione pecuniaria possono seguire una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, salvo che non emerga assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione; pertanto è opportuno valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre ricorsi contro provvedimenti cautelari reali.
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