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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25303/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile perché tardivo l'appello contro la decisione del Tribunale di Isernia del 22/06/2020. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: (1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello per difformità tra domicilio e residenza (art. 161, comma 4 c.p.p.); (2) errato calcolo del termine per proporre l'appello per non aver computato la sospensione feriale prevista dalla legge n. 742/1969 (richiamando art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. ed art. 585 c.p.p.); (3) eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma perché la sede sociale della società era a Roma (richiamo ad art. 25 Cost. e art. 8 c.p.p.); (4) censura circa la qualificazione soggettiva ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 in quanto l'imputato non sarebbe stato legale rappresentante al momento del fatto; (5) carenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: (i) il primo motivo sia inammissibile perché le nullità intervenute nella fase preliminare dell'appello devono essere tempestivamente eccepite nel giudizio di appello (art. 182 e 180 c.p.p.) e non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità; (ii) il secondo motivo sia inammissibile sulla base del principio delle Sezioni Unite secondo cui i termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione feriale (legge n. 742/1969 e successive modifiche), con la conseguenza che il termine per proporre l'appello è correttamente scaduto il 4/11/2020 e l'appello è stato depositato oltre il termine; (iii) i restanti motivi di merito non potevano essere esaminati dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivo, poiché tale declaratoria produce effetti di stabilità (passaggio in giudicato). Infine, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni alle parti e ai difensori; la Corte osserva che eventuali nullità in tale ambito sono nullità a regime intermedio e devono essere tempestivamente eccepite nel giudizio di appello o si intendono sanate

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti di deducibilità delle nullità; la Corte ricorda che le nullità intervenute nella fase degli atti preliminari all'appello vanno dedotte nei termini previsti da questa norma

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Fissa i termini entro i quali devono essere rilevate le nullità; la Corte sottolinea che mancata tempestiva eccezione comporta sanatoria

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; richiamata dal ricorrente per censurare il calcolo dei termini, ma la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per contrasto con principi di legittimità consolidati

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Disposizione relativa ai termini di impugnazione e alla loro decorrenza; utilizzata dal ricorrente nel secondo motivo, ma la Corte ha confermato il calcolo operativo fatto dalla Corte di merito

  • legge n. 742/1969

    legge n. 742 del 1969, art. 1 (sospensione feriale)

    Regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; la Corte, richiamando le Sezioni Unite, precisa che la sospensione riguarda i termini a carico delle parti per il compimento di atti, non quelli per la redazione e il deposito della sentenza

  • d.l. n. 132/2014 e legge di conversione n. 162/2014

    d.l. n. 132 del 2014, convertito con legge n. 162 del 2014, art. 16

    Riferimento alle modifiche alla durata delle ferie dei magistrati (ridotte da 45 a 30 giorni); la Corte ricorda che la decisione delle Sezioni Unite ha ritenuto comunque non sospesi i termini per redigere e depositare la sentenza

  • art. 25 Cost.

    Principio di ragionevole durata del processo e garanzie di difesa; evocato dal ricorrente nella prospettiva della competenza territoriale, ma la questione non è stata esaminata in punto di merito per inammissibilità

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Norma sulla competenza territoriale per materia o per territorio; invocata dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale di Roma, ma non trattata nel merito a causa della declaratoria di inammissibilità

  • d.lgs. 74/2000

    art. 5 d.lgs. 74 del 2000

    Disciplina la responsabilità penale in materia fiscale e la responsabilità degli amministratori; i motivi che invocavano la cessazione della qualità di legale rappresentante e la carenza del dolo sono rimasti inesaminati perché l'appello era tardivo

  • art. 544 cod. proc. pen.

    art. 544, comma 3, cod. proc. pen.

    Fissa il termine di novanta giorni per la redazione della sentenza; la Corte ha usato tale riferimento per calcolare la decorrenza del termine per proporre l'appello

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibile sanzione pecuniaria per i ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione di Euro 3.000,00

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in connessione all'art. 616 c.p.p. sulla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha ravvisato assenza di colpa e ha quindi confermato la sanzione

Massime di principio

  • Le nullità intervenute nella fase preliminare dell'appello (p.es. vizi di notifica del decreto di citazione in appello) devono essere tempestivamente eccepite nel giudizio di appello; se non sollevate, sono considerate sanate e non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione
  • I termini per la redazione e il deposito della sentenza non sono soggetti alla sospensione feriale di cui alla legge n. 742/1969; di conseguenza il termine per proporre l'appello decorrente dal deposito va calcolato senza applicare la sospensione feriale a tali atti
  • Se la Corte di merito dichiara l'appello inammissibile per tardività, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado impedisce l'esame in Cassazione di questioni di merito non direttamente connesse con la declaratoria di inammissibilità
  • In sede di Cassazione, i motivi devono confrontarsi con i principi di diritto consolidati (Sezioni Unite); sostenere un diverso calcolo dei termini richiede di contrastare i principi giurisprudenziali vigenti o di dimostrare errori specifici non sanati per altre ragioni
  • La proposizione temeraria o comunque inammissibile del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che non sussista giustificato motivo per l'inammissibilità

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