Cassazione Penale, Sentenza n. 2861/2024 del 23/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revisione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento (28/04/2018) che aveva condannato il ricorrente per furto aggravato (art. 624 e 625 c.p.). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme (artt. 630, comma 1, lett. c) e 631 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che nuove dichiarazioni (di Gabrielli Olimpo, Pasquale Carlo e Pasquale Mais) dimostrerebbero la sua estraneità al fatto perché i tre avrebbero ammesso di essere gli autori del furto; lamenta che la Corte di appello abbia valutato le nuove prove singolarmente anziché unitariamente e non le abbia confrontate con la testimonianza oculare della teste Bonetti, la quale aveva visto la scena da circa 15 metri.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le dichiarazioni raccolte in sede di revisione fossero inattendibili per plurimi elementi specifici (es. ritardo e inconsistenza delle dichiarazioni, contraddizioni con precedenti resoconti e genericità delle affermazioni). In particolare la dichiarazione del cognato Gabrielli è ritenuta non credibile per il ritardo e la mancata spiegazione plausibile di tale ritardo; altre dichiarazioni risultano generiche o non riscontrate nei precedenti elementi probatori. La Corte sottolinea che la liberatoria di un coimputato o di soggetto esaminato ex art. 197-bis c.p.p. non costituisce di per sé "prova nuova" e deve essere valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità (art. 192, comma 3 c.p.p.). Inoltre la revisione non può essere usata per ottenere una nuova rivalutazione di prove già definitivamente apprezzate. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto, indicata quale norma penale in relazione alla condanna impugnata; utilizzata come riferimento per il capo di imputazione.
art. 625, primo comma, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata nella condanna per furto; indicata nel provvedimento di merito.
art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in tema di revisione; la Corte valuta l'ammissibilità delle nuove prove alla luce delle condizioni previste per la revisione.
art. 631 c.p.p.
Norma collegata alla procedura di revisione citata a supporto del gravame; la Corte verifica che i nuovi elementi non soddisfino i requisiti per l'accoglimento.
art. 197-bis c.p.p.
Regola l'audizione di persone già giudicate o coinvolte: le dichiarazioni rese da soggetti in questa posizione vanno valutate con particolare cautela e non assumono automaticamente valore di "prova nuova".
art. 192, comma 3 c.p.p.
Stabilisce che la dichiarazione liberatoria di un coimputato deve essere valutata unitamente ad altri elementi che ne confermino l'attendibilità; richiamata dalla Corte per escludere che la sola dichiarazione costituisca prova nuova idonea alla revisione.
art. 210 c.p.p.
Norma richiamata in relazione allo status processuale degli altri testi (soggetti indagati); le dichiarazioni di tali soggetti sono state esaminate e ritenute generiche o non riscontrate.
art. 391-bis c.p.p.
Richiamata con riferimento a dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio (esame difensivo): le discrepanze tra dichiarazioni successive e quelle rese in tale sede hanno influito sulla valutazione di attendibilità.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 36804 del 20/09/2021 (Ornato, Rv. 281992)
Richiamata per il principio secondo cui la dichiarazione liberatoria di un coimputato non costituisce da sola prova nuova, ma va valutata unitamente ad altri elementi confermativi.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 14547 del 08/03/2022 (C., Rv. 282987)
Richiamata per ribadire che in sede di revisione non può costituire nuova prova la testimonianza offerta al solo fine di ottenere una diversa valutazione di prove già apprezzate con sentenza definitiva.
Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della colpa o meno nella proposizione del ricorso; la Corte di legittimità ne tiene conto nella determinazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di revisione le dichiarazioni di coimputati o di soggetti già giudicati (art. 197-bis c.p.p.) non costituiscono automaticamente "prova nuova": devono essere corroborate da altri elementi nuovi e attendibili (art. 192, comma 3 c.p.p.).
- Non è possibile usare il procedimento di revisione per una mera rivalutazione delle prove già definitivamente apprezzate: le nuove emergenze devono incidere sulla fondatezza della decisione in modo non riconducibile a semplice diversa valutazione.
- Dichiarazioni tardive, generiche, contraddittorie o non riscontrate nei documenti e nelle dichiarazioni pregresse sono insufficienti a fondare la revisione e possono addirittura indurre il giudice a segnalare gli atti alla Procura se emergono profili di falsa dichiarazione.
- Le testimonianze oculari già valutate in sede di cognizione non vengono scalfite da affermazioni successive senza elementi probatori nuovi e solidi che ne mettano in serio dubbio l'attendibilità.
- La proposizione di un ricorso di revisione manifestamente infondato può comportare condanne alle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessaria cautela e verifica preventiva dell'effettiva novità e rilevanza delle prove offerte.
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