Sentenza n. 1931/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - della Determinazione SCR n. 317 del 09.11.2023 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione in favore della GEPA SRL; della nota SCR Prot. 8609 del 09.11.2023, recante la comunicazione, ex art. 76, comma 5, lett. a) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, di intervenuta aggiudicazione in favore della GEPA S.r.l.; della determinazione SCR n. 259 del 02.10.2023; della comunicazione di conferma dell''esclusione di BD, prot. n. 6990 del 19/09/2023; del verbale del 18/09/2023 della Commissione Giudicatrice 1; -di tutti gli atti inerenti alla gara regionale centralizzata per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione Dei servizi connessi per le asr delle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d''Aosta e Molise (58-2022), limitatamente al Lotto n. 67, recante «Siringhe per emogasanalisi»; - della comunicazione di esclusione dal Lotto n. 67, trasmessa a mezzo PEC e piattaforma SINTEL il 21/07/2023; - della Determinazione di indizione del Direttore Appalti n. 151 del 9 giugno 2022; - della Determinazione del Direttore Appalti n. 194 del 15 luglio 2022, recante rettifica alla lex specialis di gara; - dell''avviso di rettifica e proroga termini del 15/07/2022; - della Determinazione del Direttore Appalti n. 281 del 24.11.2022, recante nomina delle Commissioni Giudicatrici; - della documentazione di gara, così come rettificata, e segnatamente del Bando di gara, del Disciplinare di gara e suoi allegati, dello Schema di Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e suoi allegati, inclusi l'Allegato “A - Tabella Prodotti” e l'' Allegato “B – Criteri di Valutazione”, dei Modelli di gara; - di tutti i chiarimenti e precisazioni fornite dalla Stazione Appaltante; di tutti gli avvisi e/o le comunicazioni pubblicate in occasione della procedura di gara; - di tutti i verbali di gara, per la parte di interesse e relativa al Lotto n. 67, ivi compresi: verbale prima seduta riservata commissione 1 10 novembre 2022; verbale settima seduta riservata commissione 1 17 febbraio 2023; verbale ottava seduta riservata del 8.03.2023; verbale della nona seduta riservata del 17.3.2023; verbale dodicesima seduta riservata commissione 1 18 maggio 2023; verbale quattordicesima seduta riservata commissione 1 14 giugno 2023; verbale quindicesima seduta riservata commissione 1 29 giugno 2023; verbale di quarta seduta pubblica telematica del 19 luglio 2023; verbale dodicesima seduta riservata seggio di gara 31 luglio 2023; verbale tredicesima seduta riservata seggio di gara 2 agosto 2023; verbale quattordicesima seduta riservata seggio di gara 3 agosto 2023; ivi compresi tutti i rispettivi allegati; - del provvedimento di nomina del seggio di gara; del provvedimento di ammissione alle successive fasi di gara di tutti i concorrenti; - della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione, ove intervenuta; - del provvedimento di aggiudicazione, ove intervenuto; dell''eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell''aggiudicazione, ove intervenuto; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale e comunque lesivo, ancorché non conosciuto; nonché per l'annullamento, per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità della convenzione eventualmente stipulata in relazione al Lotto n. 67; nonché per la condanna al risarcimento danni in forma specifica, nonché in via subordinata per la condanna al risarcimento dei danni per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 67 della gara regionale centralizzata per la fornitura di aghi, siringhe e deflussori a GEPA S.r.l., oltre agli atti di gara e alla precedente esclusione della ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato l’aggiudicazione del lotto 67 disposta il 9 novembre 2023 in favore dell’impresa controinteressata, unitamente agli atti della procedura e alla propria esclusione. La precedente impugnazione dell’esclusione era stata respinta dal TAR con sentenza n. 860 del 3 novembre 2023 e l’appello era stato respinto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5375 del 14 giugno 2024. Dopo la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione d’appello, la ricorrente ha chiesto l’estinzione per mancata presentazione dell’istanza di prosecuzione entro il termine di legge oppure, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; la controinteressata ha aderito alla richiesta. Nessuna parte aveva presentato l’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza del Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 80, comma 1, e 35, comma 2, lett. a), c.p.a., poiché nessuna parte aveva chiesto la fissazione dell’udienza per la prosecuzione entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione della decisione che aveva fatto venir meno la causa della sospensione. La fissazione d’ufficio dell’udienza non supplisce all’impulso processuale richiesto alla parte e non impedisce al giudice di rilevare l’estinzione già verificatasi. La declaratoria di estinzione è assorbente rispetto alla richiesta subordinata di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Spese integralmente compensate, in ragione dell’accordo tra ricorrente e controinteressata e della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 80, comma 1, c.p.a.
in caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede un’istanza di fissazione dell’udienza presentata dalla parte interessata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa cessare la sospensione; il termine è perentorio.
art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.
il giudice dichiara estinto il giudizio…se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal codice
La mancata o tardiva prosecuzione del giudizio entro il termine perentorio previsto dal codice determina l’estinzione, che può essere dichiarata dal giudice anche rilevando d’ufficio l’inattività delle parti.
Massime di principio
- La prosecuzione di un giudizio amministrativo sospeso richiede la presentazione, da parte dell’interessato, dell’istanza di fissazione dell’udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione; il termine è perentorio e la sua inosservanza comporta l’estinzione del giudizio.
- La fissazione d’ufficio dell’udienza non sostituisce l’impulso processuale che la legge pone a carico della parte per la prosecuzione del giudizio sospeso e non preclude al giudice di dichiarare l’estinzione già maturata.
- La declaratoria di estinzione per mancata prosecuzione entro il termine perentorio è assorbente rispetto alla richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulata dopo la scadenza del termine.
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