Sentenza n. 11747/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento - del decreto del Capo ufficio di Staff dell’Ufficio IV – Personale del ruolo dei capi squadra e capi reparto del ruolo dei Vigili del Fuoco e del personale volontario, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale delle risorse umane del Ministero degli Interni, del 16 marzo 2023, prot. I.000519, Decreti R 0000693 (notificato il successivo 27 marzo 2023), con cui si è disposto di non procedere all’iscrizione del sig. -OMISSIS- nell’elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; - per quanto occorrer possa, della nota della medesima Direzione centrale prot. n. 59008 del 24 ottobre 2022, di comunicazione di avvio del procedimento di diniego di iscrizione; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione nell'elenco del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per difetto delle qualità morali e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha negato la sua iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco, nonché la comunicazione di avvio del procedimento. Il diniego era fondato sull'esistenza di un decreto penale di condanna del 2008, relativo alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, commessa nel 2005, con applicazione della pena dell'arresto e dell'ammenda. Il primo motivo deduceva la violazione delle norme sulle qualità morali e di condotta, sostenendo che l'Amministrazione avesse erroneamente applicato la disciplina relativa alla cancellazione dagli elenchi e non quella concernente l'iscrizione, oltre a contestare la natura e la gravità del reato. Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 3 e 10-bis della l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata considerazione delle deduzioni presentate nel procedimento. Il terzo motivo deduceva ulteriori violazioni normative e vizi di istruttoria, carenza dei presupposti, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, anche in relazione all'estinzione del reato, al condono della pena, alla precedente partecipazione del ricorrente al corso di formazione e allo svolgimento di interventi come volontario.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che il diniego non era fondato sull'art. 35 della legge n. 521/1988, richiamato per la cancellazione di chi è già iscritto, ma sull'art. 6, comma 1, lett. h), del d.P.R. n. 76/2005, che richiede per l'iscrizione il possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, dall'art. 26 della l. n. 53/1989 e dall'art. 2, comma 2, lett. b-bis), del d.lgs. n. 160/2006. Tale disciplina consente all'Amministrazione una valutazione autonoma dei fatti penalmente rilevanti e della loro compatibilità con il servizio nei Vigili del Fuoco; non era quindi decisiva la qualificazione del reato come delitto o contravvenzione. La motivazione è stata ritenuta sufficiente perché indicava il principale riferimento normativo e richiamava il fatto storico e la documentazione penale. Il giudice ha ritenuto non arbitraria né abnorme la valutazione secondo cui la condanna per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope era incompatibile con l'affidabilità e l'integrità morale richieste per l'appartenenza al Corpo, tenuto conto delle sue funzioni di soccorso, tutela dell'incolumità pubblica e qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il condono della pena e la successiva estinzione del reato non sono stati ritenuti decisivi: l'indulto estingue la pena principale ma non il reato, mentre l'estinzione dichiarata dal giudice penale non elimina il disvalore del fatto ai fini dell'autonoma valutazione amministrativa. È stata esclusa anche la violazione dell'obbligo di esaminare analiticamente le osservazioni procedimentali, poiché il ricorrente aveva prospettato soprattutto valutazioni giuridiche e circostanze già note, senza introdurre fatti nuovi. Infine, non è stata ravvisata contraddittorietà nel precedente utilizzo del ricorrente come volontario, poiché la piena conoscenza della vicenda penale era intervenuta soltanto successivamente, mediante acquisizione d'ufficio delle certificazioni. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. h), d.P.R. n. 76/2005
I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti: […] h) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La disposizione costituisce la base del diniego di iscrizione e consente all'Amministrazione di valutare autonomamente la compatibilità dei fatti penalmente rilevanti con il servizio nel Corpo dei Vigili del Fuoco.
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Ai fini delle assunzioni di personale presso ... le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia ... si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
Rinvio alla disciplina delle qualità morali e di condotta richiesta per l'accesso ai ruoli delle forze di polizia e, nel caso, per l'iscrizione quale vigile volontario.
art. 26 l. n. 53/1989
Per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia ... è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
Richiede qualità morali e di condotta corrispondenti alla condotta incensurabile.
art. 2, comma 2, lett. b-bis), d.lgs. n. 160/2006
essere di condotta incensurabile
Individua il parametro normativo della condotta incensurabile richiamato dalla disciplina sulle qualità morali e di condotta.
art. 187 d.lgs. n. 285/1992
La condanna per la violazione della disposizione è stata il fatto storico valutato dall'Amministrazione ai fini del requisito morale e di condotta.
art. 460, comma 5, c.p.p.
Richiamato nella sentenza con riferimento all'estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione; tale estinzione non impedisce la valutazione autonoma del fatto da parte dell'Amministrazione.
art. 3 l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto adeguata la motivazione del diniego, fondata sul riferimento normativo, sulla condanna penale e sulla sua incompatibilità con le funzioni del Corpo.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La mancata confutazione analitica delle osservazioni non determina illegittimità quando esse contengano valutazioni giuridiche o fatti già acquisiti e valutati dall'Amministrazione.
Massime di principio
- Il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l'iscrizione nell'elenco del personale volontario dei Vigili del Fuoco consente all'Amministrazione una valutazione autonoma dei fatti penalmente rilevanti e della loro compatibilità con le funzioni di soccorso pubblico e tutela dell'incolumità delle persone.
- In presenza di una clausola generale riferita alla condotta incensurabile, il giudice amministrativo deve verificare l'esistenza dei fatti posti a fondamento del diniego e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi amministrativa, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione nel merito.
- Quando il diniego per difetto delle qualità morali e di condotta si fonda su fatti penalmente rilevanti di particolare gravità, la motivazione può essere sufficientemente assolta mediante l'indicazione del fatto, del riferimento normativo e della sua incompatibilità con le funzioni pubbliche da esercitare.
- Il condono della pena e l'estinzione del reato non impediscono, di per sé, la valutazione amministrativa autonoma del fatto storico ai fini del requisito di condotta, poiché non eliminano necessariamente il disvalore del comportamento rilevante per l'affidabilità richiesta dal servizio.
- L'obbligo dell'Amministrazione di valutare le osservazioni procedimentali è più intenso quando esse introducono fatti nuovi, mentre può essere assolto mediante la conferma della decisione già motivata quando le osservazioni si limitino a prospettare valutazioni giuridiche o circostanze già acquisite.
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