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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento dell'esito della valutazione per avanzamento al grado di -OMISSIS- per l'anno 2022, e del presupposto verbale -OMISSIS- della Commissione permanente di avanzamento, comunicato con nota prot. -OMISSIS-, notificata via p.e.c. all'interessato in data 23 gennaio 2023

Giustizia amministrativa202300251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della valutazione di non idoneità all'avanzamento al grado superiore per l'anno 2022 e il presupposto verbale della Commissione permanente di avanzamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego di avanzamento, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 55-quater e 57 del d.lgs. 199/1995 e dell'art. 3 del d.P.R. 429/1967, nonché motivazione apparente e contraddittoria, irrazionalità della valutazione, eccesso di potere e violazione del principio di ragionevolezza. La non idoneità era stata motivata richiamando una vicenda penale e disciplinare relativa alla guida in stato di ebbrezza, nonostante il reato fosse stato dichiarato estinto dopo lo svolgimento positivo di lavori di pubblica utilità, fosse stata irrogata soltanto una sanzione disciplinare di corpo e fosse intervenuta la riabilitazione disciplinare ai sensi dell'art. 1369 del Codice dell'ordinamento militare. Il ricorrente ha sostenuto che l'Amministrazione avesse omesso di considerare adeguatamente la risalenza dell'episodio, la riabilitazione e le valutazioni caratteristiche positive espresse nel periodo dal 2016 al 2022, riproducendo sostanzialmente la motivazione del precedente diniego relativo all'anno 2021.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'esito della valutazione di non idoneità, disponendo la rinnovazione della valutazione da parte dell'Amministrazione. Ha ritenuto che una sanzione disciplinare di corpo non produca, di per sé, un effetto preclusivo assoluto sull'avanzamento, diversamente dalla pendenza di un procedimento disciplinare di stato nei casi previsti dalla legge. Per l'anno 2021 la riabilitazione, intervenuta successivamente, non poteva spiegare efficacia retroattiva; per l'anno 2022, invece, essa doveva essere pienamente considerata. La Commissione non poteva neutralizzarne gli effetti mediante l'affermazione generica e tautologica secondo cui la vicenda avrebbe continuato a incidere sulle qualità caratteriali e professionali del militare. La motivazione non indicava quali specifiche connotazioni dell'episodio, ormai risalente, estinto sul piano penale e seguito da riabilitazione disciplinare, fossero ancora idonee a giustificare la non idoneità, né spiegava come tale elemento si conciliasse con le positive valutazioni caratteristiche del sessennio 2016-2022. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199

    Il giudizio sulla idoneità o non idoneità all'avanzamento è formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti: a) avere bene assolto le funzioni inerenti il grado rivestito; b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore. Nel caso in cui la commissione esprima giudizio di non idoneità, tale giudizio dovrà essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.

    La non idoneità all'avanzamento deve essere motivata in modo concreto con riferimento ai requisiti richiesti dalla norma; non è sufficiente un richiamo generico a una pregressa vicenda disciplinare o alle qualità caratteriali e professionali.

  • art. 11 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199

    Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purché sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalità di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.

    La sanzione disciplinare di corpo non costituisce, di per sé, una causa impeditiva assoluta dell'avanzamento; la legge distingue tale situazione dalla pendenza di un procedimento disciplinare di stato.

  • art. 1369 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. [...] In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

    La riabilitazione disciplinare non incide retroattivamente sulle valutazioni già effettuate, ma deve essere considerata pienamente nelle valutazioni successive alla sua concessione.

  • art. 3 d.P.R. 13 febbraio 1967, n. 429

    La disposizione è richiamata dal ricorrente tra i parametri di legittimità, ma la sentenza non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di idoneità all'avanzamento del personale militare, una sanzione disciplinare di corpo non determina, di per sé, una preclusione assoluta all'avanzamento, dovendosi distinguere tale situazione dalla pendenza di un procedimento disciplinare di stato quando quest'ultima sia prevista dalla legge come causa impeditiva.
  • La riabilitazione disciplinare produce effetti per le valutazioni successive alla sua concessione, ma non ha efficacia retroattiva sulle valutazioni già adottate anteriormente.
  • Una valutazione di non idoneità all'avanzamento fondata su una pregressa vicenda penale o disciplinare deve indicare in modo specifico quali elementi attuali incidano sulle qualità morali, caratteriali o professionali richieste per il grado superiore; è illegittima una motivazione generica, tautologica o apodittica.
  • La Commissione di avanzamento deve correlare la vicenda negativa posta a fondamento della non idoneità con gli ulteriori elementi rilevanti, tra cui la risalenza dell'episodio, l'eventuale estinzione del reato, la riabilitazione disciplinare e le positive valutazioni caratteristiche successive.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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