Cassazione Penale, Ordinanza n. 35308/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, con riferimento a un episodio nel quale il giudice di merito aveva ravvisato anche un vizio parziale di mente. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che il riconoscimento del vizio parziale di mente sarebbe incompatibile con il dolo; 2) insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di lesioni personali, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti e contestando l'apprezzamento della prova operato dai giudici di merito; 3) eccessività della pena e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. È stata presentata anche memoria difensiva che ribadiva tali doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la sentenza d'appello aveva spiegato che il vizio parziale di mente è logicamente compatibile con il dolo, essendo concettualmente autonomi la diminuente relativa alla capacità di volere e l'intensità del dolo. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità, in quanto diretto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, già esaminati in modo analitico e logico dalla Corte d'appello. Il terzo motivo è stato reputato reiterativo di censure già affrontate e respinte con corretti argomenti dai giudici di merito, che avevano valorizzato la gravità della condotta e l'assenza di ulteriori elementi favorevoli. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma richiamata come una delle fattispecie oggetto di condanna nella sentenza impugnata.
art. 582 c.p.
Norma richiamata come base della condanna per lesioni personali; la Corte esclude che in cassazione possa essere rivalutata la ricostruzione fattuale a fronte di una motivazione di merito già congrua.
artt. 337, 582 c.p.
Le norme sono richiamate congiuntamente per indicare i reati per cui vi era stata condanna in appello.
Massime di principio
- Il vizio parziale di mente e il dolo sono concettualmente compatibili: la diminuzione della capacità di intendere e di volere incide sulla formazione della volontà, mentre il dolo attiene al momento della sua manifestazione e alla rappresentazione/volizione del fatto.
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano in una diversa lettura del compendio probatorio o in una alternativa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia già fornito una motivazione diffusa, analitica e logicamente coerente.
- Le doglianze sulla dosimetria della pena e sul diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili quando si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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