Cassazione Penale, Ordinanza n. 04374/2025 del 03/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva avverso la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità. Con un unico motivo deduceva violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio e lamentava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità. Nel corpo della decisione si precisa che la doglianza sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. non risultava proposta in appello secondo la sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata, e che il ricorrente non aveva contestato la completezza di tale sintesi. La Corte ha ritenuto inoltre che le censure investissero valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio, insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logica e giuridicamente corretta; nel caso concreto la Corte territoriale aveva valorizzato il non esiguo quantitativo di stupefacente e i precedenti penali, inclusi numerosi precedenti specifici in materia di stupefacenti, per determinare una pena appena superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a contestare valutazioni discrezionali del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio, non sindacabili in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata. Ha inoltre reputato inammissibile la doglianza relativa al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., perché non risultava devoluta in appello secondo la sentenza impugnata e tale omissione non era stata specificamente contestata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La fattispecie contestata era quella di detenzione/spaccio di stupefacenti di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, ma presuppone la condanna per tale ipotesi.
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione non può essere esaminata in cassazione se la relativa censura non risulta specificamente devoluta in appello, secondo la sintesi dei motivi riportata nella sentenza impugnata.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La doglianza non devoluta al giudice di appello è dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono sindacabili le valutazioni del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio quando la motivazione sia logicamente e giuridicamente adeguata.
- Il controllo di cassazione sul trattamento della pena non consente una nuova valutazione del fatto o del peso attribuito a elementi come quantità della sostanza e precedenti penali, se il giudice di merito ha motivato in modo non viziato.
- La censura relativa al mancato riconoscimento di una causa di non punibilità deve risultare effettivamente devoluta in appello; in difetto, essa è inammissibile nel giudizio di cassazione.
- L'onere di contestare la completezza della sintesi dei motivi d'appello grava sul ricorrente che intenda sostenere di avere già proposto la doglianza in secondo grado.
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