Cassazione Penale, Ordinanza n. 15522/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP che ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati oggetto di due sentenze definitive. La difesa deduce violazione di legge e lamenta che il provvedimento non avrebbe valorizzato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso sotteso alle condotte contestate. La Corte rileva però che le doglianze sono in realtà di fatto e, comunque, infondate: il giudice aveva escluso la continuazione perché i fatti riguardavano reati con beni giuridici diversi, soggetti diversi, notevole distanza temporale, assenza di elementi specifici di collegamento e divergenza dei luoghi di consumazione, valorizzando invece la professionalità e abitualità criminosa.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Richiamato come reato oggetto di uno dei due titoli di condanna posti a base dell'istanza di continuazione; la Corte valorizza la diversità del bene giuridico tutelato rispetto all'altro reato.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come reato associativo in materia di stupefacenti oggetto dell'altra sentenza; è considerato distinto, per struttura e tutela, dal reato di stampo mafioso ai fini della continuazione.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta quando il giudice di merito accerti, con motivazione non illogica, l'assenza di un medesimo disegno criminoso, valorizzando la diversità dei beni giuridici offesi, dei concorrenti, della distanza temporale e dei luoghi di commissione.
- La mera allegazione di indici dell'unicità del disegno criminoso, se non sorretta da specifici elementi fattuali, non è sufficiente a superare il giudizio di insussistenza della continuazione.
- Quando il ricorso in cassazione si risolve in censure di fatto contro una motivazione congrua e non manifestamente illogica, esso è inammissibile.
- La pregressa commissione di condotte criminose eterogenee e distanziate nel tempo può essere letta come indice di professionalità o abitualità nel delitto, non come prova della continuazione.
Come è indicizzato
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